FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 043/AA del 26/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FENUCCI BOLOGNA FC 1909

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Claudio FENUCCI e della società BOLOGNA FC 1909 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FENUCCI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società BOLOGNA FC 1909 SPA, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con la calciatrice BENASSI Elisa (tesseramento del 23.09.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

BOLOGNA FC 1909 S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio FENUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA FC 1909 S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Claudio FENUCCI, e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società BOLOGNA FC 1909 S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it