FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 044/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PONTRELLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 519 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano PONTRELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO PONTRELLI, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore della SSD ARL Real Giulianova, in violazione all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 91 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, chiesto tramite WhatsApp, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un “buon calciatore” disposto a pagarsi il vitto e alloggio per una somma di €. 300,00 mensili” e ad elargire “una sovvenzione alla Società di €. 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook “Calcio Malato/Pagato”, in spregio ai noti canoni valoriali e criteri selettivi di merito, nonché per avere procacciato o, comunque, favorito il tesseramento, anche attraverso l’intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, presso la SSD ARL Real Giulianova proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l’impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021 e fino al mese di gennaio 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, di fatto assunto il ruolo di direttore tecnico e, occasionalmente, di massaggiatore della prima squadra della SSD ARL Real Giulianova partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall’anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PONTRELLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano PONTRELLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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