FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 045/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -BRUNELLI CAPUCCI RAVENNA FC 1913

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BRUNELLI e Alessandro CAPUCCI, e della società RAVENNA FC 1913 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all’accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21;

ALESSANDRO CAPUCCI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all’accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21;

 

RAVENNA FC 1913 S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CAPUCCI e dal Sig. Alessandro BRUNELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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