F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0038/CFA pubblicata il 17 Novembre 2021 (motivazioni) – Giudizio di rinvio C.O.N.I./Sig. Levato

Decisione/0038/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0040/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Mezzacapo – Presidente

Francesco Cardarelli – Componente

Claudio Franchini – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Roberto Caponigro - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul Giudizio di rinvio C.O.N.I. relativo alla decisione della Corte federale d'appello - sezioni unite n. 095/CFA 2019-2020 del 24 luglio 2020 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – I Sezione - Decisione n. 91 del 18 ottobre 2021).

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 15 novembre 2021 il Cons. Roberto Caponigro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con la decisione numero di registro 095/2019-2020, pronunciando sul reclamo numero di registro 0146/CFA del 2019/2020 proposto dal signor Marco Levato avverso la decisione resa dal Tribunale federale nazionale n. 144/TFN-SD 2019/2020, lo ha accolto in parte e, per l’effetto, ha rideterminato la sanzione inflitta nei suoi confronti nella inibizione di anni 5 (cinque) oltre all’ammenda di 25.000,00 (venticinquemila/00).

Con la detta decisione, la Corte, prima di pervenire alla decisione di merito, ha disatteso una serie di eccezioni pregiudiziali formulate dalla parte.

In particolare, con il terzo motivo di gravame, il reclamante aveva dedotto che:

«il Procuratore Federale deve comunicare all'incolpato, nel caso in cui non intenda archiviare il procedimento, il deferimento contenente gli addebiti mossi al tesserato. Per quanto riguarda la comunicazione degli atti agli interessati, l'attuale articolo 53 del CGS prevede una serie di modalità di comunicazione per quanto relative sia alle società sia ai soci e i tesserati. L'articolo 142.3 del CGS prevede, tra l'altro, che per i tesserati delle società non professionistiche l'articolo 53 entri in vigore dal 1° luglio 2021. Ne consegue che, prima di tale termine, rimangono applicabili le precedenti disposizioni in materia di comunicazione degli atti agli interessati. L'articolo 38.8 del precedente Codice di Giustizia sportiva … prevede tre diverse modalità di comunicazione, alternative tra loro, degli atti: a) nel domicilio eletto; b) presso la società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento e c) nel luogo di residenza o domicilio. In particolare, per quanto riguarda la modalità sub b), si evidenzia che al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare, vale a dire nel gennaio 2020, il signor Levato non era tesserato per alcuna società come risulta dalle liste di svincolo di cui al Comunicalo Ufficiale n. 466 della Divisione Calcio a 5 e pedissequo allegato I ... A questa difesa non risulta che sia mai stato comunicato all'odierno reclamante l'atto di deferimento in patente violazione delle norme e dei principi non solo del CGS. A fronte della mancata comunicazione del deferimento, l'azione disciplinare non potrà avere efficacia alcuna nei confronti del Signor Levato ed ogni atto successivo al deferimento non potrà che essere privo di qualsivoglia efficacia giuridica nei suoi confronti. La decisione impugnata dovrà dunque essere annullata».

La Corte Federale d’Appello, con la decisione numero di registro 095/2019-2020, invece, ha ritenuto quanto segue:

“Orbene, l’eccezione è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate in relazione alle eccezioni formulate dal Sig. Marco Levato con i primi due motivi di impugnazione [l’eccezione risulta formulata per la prima volta in sede di appello ed è quindi inammissibile visti gli artt. 101, comma 3, e 115, comma 3, CGS]. Per completezza di esposizione si osserva come l’eccezione di cui sopra resta, comunque, infondata, atteso che il deferimento risulta essere stato notificato personalmente al Sig. Marco Levato per compiuta giacenza”.

2. Il signor Marco Levato ha proposto ricorso ex art. 54 del Codice di giustizia sportiva CONI e art. 12-bis Statuto CONI al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni per l’annullamento o la riforma della richiamata decisione della Corte Federale di Appello della Figc, Sezioni Unite, limitatamente alla parte in cui ha condannato il ricorrente alla pena di 5 (cinque) anni di inibizione oltre ad un’ammenda pari ad 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il Collegio di garanzia dello sport, Sezione Prima, del Coni, con la decisione n. 91 del 18 ottobre 2021, ha accolto il ricorso, per quanto in parte motiva esposto, e, per l’effetto, ha rinviato alla Corte Federale d’Appello della FIGC.

La decisione è stata assunta per le seguenti ragioni:

“Il sig. Levato lamenta, come cennato, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo alla mancata notifica dell’atto di deferimento. La censura, già sollevata in seconde cure, è stata dichiarata inammissibile dalla CFA in quanto formulata per la prima volta in appello ed in ogni caso infondata. Tale infondatezza è stata motivata con la laconica motivazione: “il deferimento risulta essere stato notificato personalmente al Sig. Marco Levato per compiuta giacenza”.

Il motivo di ricorso sul punto, relativamente al vizio di omessa/insufficiente motivazione, è fondato.

Ebbene, questo Collegio rileva che l’eccezione formulata dal ricorrente in appello e quivi reiterata, lungi dal poter essere considerata inammissibile, involve una circostanza - quella della mancata notifica del deferimento - di dirimente importanza per le sorti dell’azione che ha innescato il procedimento disciplinare per cui è causa, il quale, ove fosse confermata la mancata notifica dell’atto in parola, dovrebbe essere dichiarato estinto per violazione delle norme che regolano l’“Azione del procuratore federale”.

Ora, se l’accertamento documentale circa l’effettiva notificazione dell’atto di deferimento è precluso in questa sede in quanto comporterebbe una nuova rivalutazione dei fatti, questo Collegio può, tuttavia, come ben noto, verificare se il Giudice del merito abbia motivato la propria decisione in modo illogico, contraddittorio, ovvero lacunoso (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 12 gennaio 2018, n. 3; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58).

Invero, il sindacato sull’”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” consente al Collegio di Garanzia non soltanto di verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ma anche di sindacare la sufficienza della motivazione sul piano logico e formale. La sufficienza della motivazione va apprezzata sul piano qualitativo sotto i profili della congruità e adeguatezza, da cui discende che l’incompatibilità logica degli argomenti utilizzati dal Giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, qualora non riguardi profili di semplice dettaglio, è censurabile per insufficiente motivazione, ex art. 54 CGS (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4).

Così ragionando, la riportata motivazione della CFA appare lacunosa rispetto alla specifica censura sottopostagli. Infatti, a fronte di specifica doglianza, la CFA - che pur aveva contezza della mancata partecipazione dell’odierno ricorrente al giudizio di primo grado - avrebbe dovuto premurarsi di verificare se effettivamente l’atto di impulso processuale della Procura fosse giunto nella sfera di conoscenza del sig. Levato ed accertarsi, mediante il conforto documentale, che la notifica si fosse perfezionata.

In conclusione, ed in ossequio al principio della ragione più liquida, il rilievo di cui sopra deve ritenersi avere valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione e, pertanto, rende allo stato inutile la trattazione delle ulteriori questioni (in argomento, Cass. Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”; sull’applicabilità di tale principio al processo sportivo, Collegio di Garanzia, decisioni nn. 15/2016, 83/2017 e 10/2018).

In questo senso, il Collegio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rinvia alla Corte di Appello Federale affinché, in diversa composizione, motivi in ordine alla effettiva, corretta notificazione al sig. Levato dell’atto di deferimento, secondo le norme che regolano la disciplina delle notificazioni”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il reclamo numero di registro generale 0146/CFA del 2019/2020 proposto dal signor Marco Levato per l’annullamento della decisione del Tribunale federale nazionale n. 144/TFN-SD 2019/2020 è fondato e va accolto, in quanto l’eccezione pregiudiziale oggetto di annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che costituisce il thema decidendum del presente giudizio di rinvio, è fondata.

L’interessato ha sostenuto che l’atto di deferimento non gli è mai stato comunicato, sicché l’azione disciplinare non avrebbe potuto avere alcuna efficacia nei suoi confronti ed ogni atto successivo al deferimento non avrebbe potuto che essere privo di qualsiasi efficacia giuridica nei suoi confronti.

La Corte, in primo luogo, rileva che l’art. 142 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, entrato in vigore il 17 giugno 2019, detta tra le disposizioni transitorie, al terzo comma, che “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l’art. 53 [recante la disciplina delle modalità di comunicazione degli atti] entra in vigore dal 1° luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

Di talché, al fine di accertare la corretta comunicazione dell’atto di deferimento al signor Levato, occorre fare riferimento all’art. 38 del previgente Codice, il cui comma 8, stabilisce che, in ambito non professionistico - quale quello della specie - gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

- per le persone fisiche

1. nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante;

2. presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La Società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato;

3. presso la residenza o il domicilio.

Agli atti del fascicolo, risulta che, in data 29 luglio 2019, il signor Marco Levato, nato a Catanzaro il 22 aprile 1988 e residente a Catanzaro in viale De Filippis n. 122/A - con riferimento al procedimento prot. 47/706pf18-19 /GP/ GM/sds pendente davanti alla Procura Federale Italiana Giuoco Calcio di Roma – ha dichiarato di nominare difensore di fiducia l’avv. Enzo De Caro, con studio in Catanzaro, ed ha dichiarato “di eleggere domicilio presso la mia residenza”.

Sempre agli atti del giudizio, è depositato un certificato di residenza rilasciato dal Comune di Catanzaro, Servizi Demografici, in data 10 luglio 2020, che attesta come Marco Levato, nato a Catanzaro il 22 aprile 1988, risulta iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente con abitazione in viale Vincenzo De Filippis n. 122, residente dal 28 ottobre 2019, proveniente da Sellia Marina (CZ).

L’atto di deferimento reca la data del 20 gennaio 2020 e, a tale data, l’interessato risiedeva a Catanzaro al viale De Filippis 122, indirizzo (viale De Filippis 122/A) risultante anche nell’atto di deferimento come indirizzo di destinazione della raccomandata a/r.

Sulla base della norma medio tempore vigente e tenuto conto che alla data di instaurazione del procedimento il signor Levato non era più tesserato per la società SSD Avis Pleiade Policoro s.r.l., la comunicazione all’interessato necessitava della notificazione personale del deferimento alla propria residenza, non essendo sufficiente a tal fine la notifica, andata a buon fine, indirizzata via pec all’avv. Enzo De Caro in data 20 gennaio 2020.

Agli atti del fascicolo, come d’altra parte riconosciuto dalla stessa Procura Federale nel corso dell’udienza, non risultano elementi da cui possa desumersi la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di deferimento alla residenza del signor Levato, né, tanto meno, la c.d. compiuta giacenza della raccomandata, ai sensi degli artt. 140 e ss. c.p.c.

3.2. Ne consegue - ribadito che il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, con la decisione n. 91 del 18 ottobre 2021, ha rilevato che l’eccezione in discorso è lungi dal poter essere considerata inammissibile (e, d’altra parte, non può essere contestata la violazione del divieto dei nova in appello a chi non ha correttamente ricevuto la notifica dell’atto di deferimento e non ha partecipato al giudizio di primo grado) – che deve essere accolto il reclamo numero di registro 0146/CFA del 2019/2020 proposto dal signor Marco Levato e, per l’effetto deve essere annullata, per quanto di interesse del reclamante, l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale e deve essere dichiarato l’estinzione del relativo giudizio.

3.3. L’atto di deferimento a giudizio, nel sistema di giustizia sportiva della FIGC, è l’atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura, in cui viene formulata la contestazione degli addebiti sottoposta all’esame del Tribunale e trova la sua corrispondenza nel decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p..), per quanto concerne la responsabilità penale, e nella contestazione degli estremi della violazione (art. 14 legge n. 689 del 1981) per quanto concerne la responsabilità amministrativa. (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 73/2019-2020).

Va da sé che, se l’atto di deferimento a giudizio costituisce esercizio dell’azione disciplinare, non può produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario in assenza della sua corretta comunicazione.

Ai sensi dell’art. 110 CGS, rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare”, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, come detto, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del CGS, l’azione disciplinare ha inizio con il deferimento a giudizio, sicché, essendo stato emesso l’atto di deferimento in data 20 gennaio 2020 ed essendo da annullare in parte qua la decisione di primo grado reclamata dinanzi alla Corte Federale di Appello, il rispetto del termine è oramai impossibile, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, atteso che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del CGS, se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone.

In proposito, occorre anche aggiungere che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

3.4. Per altro verso, il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche ove volesse attribuirsi rilievo non alla data dell’atto di deferimento ma alla comunicazione dello stesso all’interessato.

Infatti, considerato che la comunicazione al destinatario, nel caso di specie, non si è perfezionata, il giudizio sarebbe in ogni caso da ritenere estinto, in quanto l’atto di deferimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 125 del CGS, deve intervenire entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 123 comma 1, vale a dire dalla notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle indagini, ovvero, in caso di pluralità di incolpati, entro trenta giorni dall’ultimo termine assegnato.

Anche in tale ipotesi, quindi, che ha la sua ratio nell’evitare che l’indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte, la conseguenza dell’annullamento in parte qua della decisione impugnata comporterebbe l’estinzione del giudizio.

4. In conclusione, per le ragioni esposte, il reclamo n. 0146/CFA del 2019/2020 proposto dal sig. Marco Levato va accolto e, per l’effetto, va annullata, per quanto di interesse del reclamante, l’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale, con dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.

5. Alla fondatezza del reclamo, segue la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo n. 0146/CFA proposto dal sig. Marco Levato e, per l'effetto, annulla, per quanto di interesse del sig. Levato, la decisione del Tribunale federale nazionale n. 144/TFN-SD 2019/2020 e dichiara l'estinzione del relativo giudizio.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Roberto Caponigro                                                 Salvatore Mezzacapo

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it