F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN – SD del 18 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2619/791 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. Francesco Massotti + altri – Reg. Prot. 45/TFN-SD

 

Decisione/0056/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0045/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giammaria Camici – Componente (Relatore);

Fabio Micali – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 15 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2619/791 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti dei sigg.ri Francesco Massotti, Giancarlo Mattioni, Roberto Valeri e delle società ASD Vetralla Blera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini,

seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 ottobre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

- Francesco Massotti (Presidente dell’ASD VetrallaBlera Calcio - matr. 952043 - all’epoca dei fatti) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e, comunque, non impedito alla ASD Polisportiva Faul Cimini (precedentemente denominata ASD Polisportiva Monti Cimini) di svolgere l’attività sportiva presso il proprio impianto di “San Paolo di Cura” -così come risulta dalla lettera da lui sottoscritta in data 10.10.2020, nonostante il CR Lazio avesse negato alla predetta di effettuare, in deroga a quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF, la propria attività in impianti diversi da quello dichiarato per la stagione sportiva 2020/2021;

- Giancarlo Mattioni (Vicepresidente dell’ASD VetrallaBlera Calcio - matr. 952043 - all’epoca dei fatti) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle NOIF per aver consentito e, comunque, non impedito alla ASD Polisportiva Faul Cimini (precedentemente denominata ASD Polisportiva Monti Cimini), in qualità di organizzatore di fatto delle attività della ASD VetrallaBlera Calcio, di svolgere l’attività sportiva presso il proprio impianto di “San Paolo di Cura”, nonostante il CR Lazio avesse negato alla predetta di effettuare, in deroga a quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF, la propria attività in impianti diversi da quello dichiarato per la stagione sportiva 2020/2021;

- Roberto Valeri (Presidente della ASD Polisportiva Faul Cimini - matr. 650982 - precedentemente denominata ASD Polisportiva Monti Cimini - nonché iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti) per rispondere:

1. della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e, comunque, non impedito ai propri tesserati di svolgere l’attività sportiva in un impianto diverso da quello dichiarato, benché la richiesta di deroga prevista dall’art. 19 delle NOIF fosse stata negata dal CR Lazio per la s.s. 2020/2021;

2. della violazione del C.U. n. 1 s.s. 2020/2021 del Settore Giovanile e Scolastico art. 1 lett. n) laddove prevede che: “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, per aver svolto l’attività sportiva con l’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. in assenza dell’apposita convenzione sottoscritta tra l’Ente in questione ed il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

3. della violazione dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver rispettato l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare l’attività di Presidente della società ASD Polisportiva Faul Cimini nella s.s. 2020/2021; - ASD Vetrallablera Calcio (matr. 952043) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Francesco Massotti e Giancarlo Mattioni, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- ASD Polisportiva Faul Cimini (matr. 650982) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal Sig. Roberto Valeri, soggetto appartenente alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

La fase istruttoria

In data 16.06.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 791pf20-21, avente ad oggetto “Accertamento delle responsabilità in merito ad allenamenti con partitelle tra calciatori esordienti nati nel 2008-2009 e pulcini 2010 svolti dal mese di gennaio 2021 presso la Soc. Faul Monti Cimini (VT) sotto la guida del tecnico Carlo Proietti Stella – UEFA B cod. 131254 – durante uno dei quali il calciatore Fonti Alessandro nato il 4.6.2010, non tesserato, ha subito un infortunio al setto nasale”, a seguito della nota del 21.05.2021 inviata dal Presidente del CR Lazio, Melchiorre Zarrelli, che, a sua volta, trasmetteva alla Procura copia di una mail del 25.03.2021 con la quale il sedicente Carlo Proietti Stella, tesserato quale tecnico per la Società Faul Monti Cimini, denunciava quanto oggetto del procedimento.

L’Ufficio inquirente, sentiti vari tesserati, fra i quali il Sig. Francesco Massotti, Presidente dell’ASD Vetrallablera Calcio, il Sig. Giancarlo Mattioni, Vicepresidente della medesima Società, e il Sig. Roberto Valeri, Presidente della ASD Polisportiva Faul Cimini nonché iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di Allenatore Uefa B, riteneva accertate alcune violazioni che provvedeva a contestare con la comunicazione di chiusura indagini del 30.08.2021.

Tutti i soggetti avvisati provvedevano, nei termini loro assegnati, a far pervenire memorie con le quali confutavano analiticamente gli addebiti loro ascritti dalla Procura Federale. In particolare, per quel che qui rileva, Il Sig. Roberto Valeri, ammetteva la violazione di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver rispettato l’obbligo di sospensione dall’Albo del Settore per espletare l’attività di Presidente della società ASD Polisportiva Faul Cimini nella s.s. 2020/2021 pur giustificando la sua condotta con il fatto che non avendo più seguito i corsi di aggiornamento era comunque inibito dall’attività di allenatore sin dal 31.12.2019.

L’Organo requirente, ritenuto che le difese svolte dagli avvisati non fossero idonee a connotare diversamente le condotte imputate, procedeva quindi, in data 20.10.2021, al deferimento dei tre soggetti indicati e delle relative società di appartenenza contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 15.11.2021, il solo Sig. Roberto Valeri provvedeva al deposito di documenti nei termini di rito nel mentre nessuna delle altre parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 15.11.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, entrambi in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e il Sig. Roberto Valeri.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Francesco Massotti, mesi 2 (due) di inibizione; per il sig. Giancarlo Mattioni, mesi 6 (sei) di inibizione; per il sig. Roberto Valeri, mesi 6 (sei) di squalifica; per la società ASD Vetrallablera Calcio, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda; per la società ASD Polisportiva Faul Cimini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola il Sig. Roberto Valeri il quale, richiamate le precedenti difese e i pregressi depositi documentali, ammetteva di non aver richiesto la sospensione dalle funzioni di allenatore al Settore Tecnico per poter svolgere la carica di Presidente della Società ASD Polisportiva Faul Cimini e si dichiarava estraneo agli altri addebiti mossigli dalla Procura federale.

La decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai Sigg.ri Francesco Massotti, Giancarlo Mattioni e Roberto Valeri, per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società ASD Vetrallablera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini.

Osserva il Tribunale, a tal proposito, che il procedimento in esame trae origine da una denuncia inviata al Presidente del CR Lazio, da questi poi trasmessa all’Organo federale inquirente, nell’ambito della quale venivano rappresentati e ipotizzati una serie di comportamenti posti in essere dalla dirigenza dell’ASD Polisportiva Faul Cimini. Nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale sarebbero emerse, a detta dell’Ufficio menzionato, responsabilità a carico del Sig. Roberto Valeri, Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini, nonché altre violazioni poste in essere dai Sigg.ri Francesco Massotti e Giancarlo Mattioni, tesserati per la società ASD Vetrallablera Calcio, con coinvolgimento, quindi, anche di quest’ultima Società. Incidentalmente, rispetto all’oggetto del procedimento, la Procura Federale accertava che il Sig. Roberto Valeri, Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini, risultava essere iscritto all’albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore Uefa B e pertanto, svolgendo questi il ruolo di Presidente della predetta Società senza aver provveduto a richiedere la sospensione obbligatoria dal ruolo, ex art. 35, comma 1, del Regolamento settoriale, gli contestava anche la violazione di cui al capo 3 del deferimento nella parte che lo riguarda. Dagli atti acquisiti dalla Procura Federale risulta inequivocabilmente che tanto la società ASD Vetrallablera Calcio che l’ASD Polisportiva Faul Cimini svolgono attività squisitamente dilettantistica e risultano entrambe affiliate al Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti. Peraltro le violazioni disciplinari imputate ai loro dirigenti, fatta eccezione per quanto infra, sono tutte da ricondurre ad attività relative a scuole calcio. È pertanto pacifico che competente a decidere sulle violazioni ascritte nell’atto di deferimento ai Sigg.ri Francesco Massotti, Giancarlo Mattioni e Roberto Valeri, per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società ASD Vetrallablera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini, sia il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della LND ai sensi dell’art. 92 del CGS.

Né a diversa conclusione si può giungere a seguito dell’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico operata con il C.U. n. 24/A del 20 Luglio 2021 con conseguente attribuzione alla Sezione Disciplinare del T.F.N. delle funzioni in precedenza svolte dalla abrogata Commissione nell’ambito dei giudizi riguardanti i tesserati del predetto Settore.

Si consideri infatti che:

- i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché́ ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”;

- nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere che la competenza della Sezione Disciplinare del TFN, nell’ipotesi in cui insieme a un tecnico che viola il proprio regolamento settoriale vengano deferiti altri soggetti, tesserati o Società, appartenenti a ambiti territoriali dilettantistici, questi ultimi possano essere attratti nell’ambito della competenza funzionale del TFN in assenza di qualsivoglia connessione fra le varie violazioni contestate e i vari soggetti deferiti;

- il criterio che va quindi osservato per poter affermare la competenza della Sezione Disciplinare del TFN a giudicare, insieme al tesserato del Settore Tecnico, altri soggetti, tesserati o Società, appartenenti a ambiti territoriali dilettantistici, è solo quella della connessione oggettiva fra le violazioni contestate ai vari soggetti, connessione che determini quindi l’attrazione dell’intero procedimento innanzi al TFN stante la necessità di procedere in unico contesto alla valutazione delle condotte ritenute illecite e cioè l’esigenza di ricorrere a un “simultaneus processus” alla luce della connessione fra le varie violazioni contestate;

- diversamente opinando si violerebbe il principio del “Giudice naturale” sottraendo così gli interessati al giudizio del Giudice precostituito per legge;

- nella fattispecie in esame non si rinviene nessuna connessione tra la violazione imputata al Sig. Roberto Valeri circa il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, violazione peraltro accertata dalla Procura Federale in via meramente incidentale come già in precedenza evidenziato, le altre contestate allo stesso Sig. Valeri e quelle contestate agli altri soggetti e società coinvolte. Detto per inciso, la violazione del regolamento del settore tecnico non rientrava neanche nell’oggetto del procedimento.

Ritiene dunque il Collegio che per quanto contestato ai Sigg.ri Francesco Massotti, Giancarlo Mattioni e Roberto Valeri, per quest’ultimo limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché alle società ASD Vetrallablera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini, debba pronunciarsi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui all’art. 54 del CGS.

Passando all’esame dell’unica violazione sulla quale, quindi, questo Tribunale può essere chiamato a pronunciarsi, il Collegio rileva come quanto contestato al Sig. Roberto Valeri sia da questi pacificamente ammesso tanto in sede di memoria depositata dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini quanto anche in sede dibattimentale.

L’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico così recita: “1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore”. Il Sig. Roberto Valeri, titolare di licenza di allenatore Uefa B come certificato dalla Segreteria del Settore Tecnico, non ha mai presentato al predetto settore istanza di sospensione dall’Albo precisando la natura della sua nuova attività di Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini. Ne consegue l’affermazione della sua responsabilità disciplinare, per quanto ascrittogli, che si ritiene equo sanzionare come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale Lazio, relativamente ai deferimenti dei sigg.ri Francesco Massotti, Giancarlo Mattioni e Roberto Valeri per i capi di incolpazione nn. 1 e 2 di cui al deferimento, nonché delle società ASD Vetralla Blera Calcio e ASD Polisportiva Faul Cimini.

Irroga al sig. Roberto Valeri, per il restante capo di incolpazione, la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 18 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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