F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN – SD del 22 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri Roberto Renzi, Giuseppe Colucci e della società AS Sambenedettese Srl – Reg. Prot. 15/TFN-SD

Decisione/0057/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri Roberto Renzi, Giuseppe Colucci e della società AS Sambenedettese Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Renzi Roberto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, dal 21/05/2021 al 07/06/2021, della Società A.S. Sambenedettese S.r.l., che ha acquisito il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F. della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali per il periodo marzoaprile 2021, in data 04/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l.;

- il sig. Colucci Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della medesima A.S. Sambenedettese S.r.l., dal 07/06/2021 al 11/06/2021, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali per i periodi settembre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021, in data 09/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex. art. 17 del D.Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l.; - la Società A.S. Sambenedettese S.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per gli anzidetti comportamenti posti in essere dai signori Renzi Roberto e Colucci Giuseppe, rispettivamente Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore dal 21/05/2021 al 07/06/2021 e dal 07/06/2021 all’11/06/2021 della stessa;

b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali, per il periodo marzo-aprile 2021, in data 04/06/2021 e per i periodi settembre-dicembre 2020, gennaio-febbraio 2021, in data 09/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex. art. 17 del D.Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. il cui titolo ha acquisito ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F..

La fase istruttoria

Nel corso dell’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti finalizzati alla verifica dell’estinzione, da parte della A.S. Sambenedettese S.r.l., di debiti previdenziali a mezzo compensazione ex art. 17 Dlgs 241/1997 attraverso impiego di crediti di imposta riferibili a soggetti terzi”, la Procura federale ha acquisito la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 7.7.2021 con i relativi allegati; il modello AS400 e la Visura Camerale al 16 luglio 2021 della SS Sambenedettese Srl; il CU di revoca dell’affiliazione della SS Sambenedettese; la Visura Camerale al 16 luglio 2021 e i moduli di censimento aggiornati della AS Sambenedettese.

Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini in data 20.7.2021, i soggetti avvisati non hanno chiesto di essere sentiti, né presentato memoria difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del 2.9.2021, i deferiti, con memoria congiunta a firma dell’avv. Cesare Di Cintio, hanno premesso in fatto che:

- in data 21 maggio 2021 veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 253/A con il quale il Consiglio Federale deliber va il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2021/2022;

- il sistema delle Licenze Nazionali prevedeva che le società, per partecipare al Campionato di Serie C, dovessero effettuare tutti gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi entro i termini tassativamente previsti;

- in particolare, con riferimento ai criteri legali ed economico-finanziari, gli adempimenti ivi previsti dovevano essere osservati entro e non oltre il 28 giugno 2021;

- entro il suddetto termine, la società A.S. Sambenedettese S.r.l. provvedeva a presentare la relativa domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022 corredata di tutta la documentazione;

- all’esito della riunione della del 7/ 8 luglio 2021 la Co.Vi.So.C. rilevava il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 di cui al Titolo I) del C.U.  n. 253/A del 21 maggio 2021 e con nota dell’8 luglio 2021 comunicava, quindi, “che i debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla s.s. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento, hanno formato oggetto di estinzione a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97 previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi. Nello specifico, per quanto verificato in corso di istruttoria in ragione di interazioni con l'ente creditore, tale modalità di adempimento non risulta ammessa dal vigente ordinamento sicché ì menzionati debiti contributivi alla data prevista dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) non sono stati correttamente estinti”;

- il ricorso avverso tale decisione veniva respinto dal Consiglio Federale del 15 luglio 2021, con conseguente diniego della Licenza e non ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022;

- identico epilogo sortiva il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, a seguito del quale incardinava i procedimenti distinti al numero R.G. 7866/21 avanti il TAR Lazio e 7518/2021 avanti il Consiglio di Stato.

Hanno premesso ancora, i deferiti, che:

- la AS Sambenedettese aveva rilevato l’azienda sportiva della fallita SS Sambenedettese ed in data 27.5.2021 aveva versato il corrispettivo di 540.000,00;

- la nuova compagine aveva inoltrato domanda di affiliazione in data 1.6.2021 e documentato l’avvenuto pagamento di debiti per 1.400.000,00 in data 3.6.2021, con la specificazione che per il solo pagamento dei contributi INPS aveva fatto ricorso alla compensazione mediante lo strumento del cash pooling;

- sebbene avesse comunicato che, per i debiti INPS riferiti alle mensilità comprese tra settembre 2020 e febbraio 2021, in quel momento sospesi, avrebbe provveduto al relativo pagamento nei tempi previsti dal decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021), la nuova società aveva comunque  provveduto al pagamento “mediante compensazione (de)i contributi divenuti avviso bonario” riferiti a dette mensilità, in quanto precedenti all’acquisizione della fallita società e della costituzione della nuova, oltre che a quest’ultima trasmessi solo la sera del 3 giugno 2021;

- visto il parere reso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 10.6.2021, in ordine alla “sussistenza dei requisiti per la sola attribuzione del titolo sportivo”, la FIGC, con C.U. n. 260/A, deliberava di trasferire alla richiedente “il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita società S.S. Sambenedettese s.r.l. così come risultante dagli atti mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione dalla società fallita”, con tanto implicitamente dando atto della idoneità ed adeguatezza del pagamenti eseguiti, la cui eventuale inadeguatezza, ove resa nota, le avrebbe consentito di provvedere con altre modalità, come comunicato con la nota del 9.6.2021 e come effettivamente poi avvenuto per i contributi riferiti al bimestre marzo-aprile correttamente versati in data 28.6.2021;

- solo ad avvenuto deposito della documentazione inerente l’iscrizione al Campionato, Co.Vi.So.C. contestava, formalmente e per la prima volta, la liceità dei pagamenti effettuati a mezzo di compensazione e rilasciava parere negativo in forza del quale il Consiglio

Federale decideva di non attribuire la relativa Licenza Nazionale;

- nel corso del procedimento innanzi il Collegio di garanzia del CONI, era emerso che Co.Vi.So.C., all’insaputa della società AS Sambenedettese, aveva intrattenuto rapporti epistolari con l’INPS in ordine alla irritualità delle disposte compensazioni.

In punto di diritto, con il primo motivo, i deferiti hanno contestato la sussistenza della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, CGS, ed eccepito la inammissibilità e/o nullità del deferimento.

In tesi, poiché la norma di cui all’art. 33, comma 4, CGS non atterrebbe alla fattispecie in esame, il precetto di cui all’art. 4, comma 1, che pone a carico dei soggetti ivi indicati l’osservanza delle norme e l’obbligo di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, in assenza di una norma cui potersi riferire, non sarebbe stato violato, in quanto l’art. 33, del CGS prevede unicamente i termini di adempimento del pagamento degli emolumenti e del versamento delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali, ma “non prevede nulla in tema di modalità di pagamento e ancor più di compensazione.”

Da tanto, secondo la prospettazione difensiva, richiamata la decisione numero 55 – 2019 della Corte Federale D’Appello, Sezioni Unite, conseguirebbe l’inammissibilità del deferimento in ragione del vizio del capo di incolpazione, perché ivi non compiutamente descritta la condotta e comunque non ascrivibile ad alcuna fattispecie normativa.

L’articolo 4, proseguono i deferiti, non è norma autosufficiente e l’articolo 33 CGS non prevede nulla in tema di modalità di pagamento e ancor più di compensazione, sicché il deferimento non potrà che ritenersi inammissibile.

Con il secondo motivo, hanno eccepito la inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per violazione del principio del ne bis in idem, per la impossibilità di punire un soggetto più volte per lo stesso comportamento.

Ritengono, i deferiti, che la società, nonostante i notevoli esborsi già sostenuti e l’asserita ritualità dei pagamenti, sarebbe stata già sanzionata con la mancata ammissione al Campionato di Serie C, onde l’eventuale sanzione conseguente al deferimento de quo altro non rappresenterebbe che un’ulteriore sanzione per il medesimo fatto.

Con il terzo motivo hanno eccepito la carenza di l gittimazione passiva.

Sostengono sul punto, i deferiti, che gli adempimenti temporali previsti dall’art. 33 CGS incombevano unicamente sulla fallit AS Sambenedettese, mentre la SS Sambendettese, nell’ottica dell’attribuzione del titolo sportivo già della prima, era tenuta unicamente all’accollo dei debiti, il cui pagamento, in alternativa alla pronta estinzione, avrebbe potuto garantire con apposita fideiussione (art. 52 NOIF), onde nessun mancato pagamento, in assenza di espresse norme in tal senso, potrebbe loro essere ascritto.

In punto di merito hanno eccepito la validità della modalità di adempimento perché la compensazione non sarebbe vietata e, comunque, la infondatezza del deferimento perché non dovuti gli importi indicati nel deferimento.

Sotto il primo profilo, premettono che, ove il pagamento non fosse stato idoneo, in data 10.6.2021 la FIGC non avrebbe attribuito alla nuova compagine il titolo sportivo della fallita società.

A tanto avrebbe invece proceduto, la FIGC, si sostiene nella memoria, proprio in ragione della validità del pagamento, in quanto ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 asseritamente non vietata la compensazione, invece validamente effettuabile dall’accollante, ex art. 8, comma 2, L. n. 212/2000, “fatto salvo il rifiuto espresso dell’Amministrazione (che in questo caso non vi è stata!) …………………….. purché realizzata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa civilistica e tributaria di riferimento.”

In tesi, poiché, “è la stessa comunicazione trasmessa dalla dc. Anticorruzione e trasparenza del 17 giugno che specifica che <<l’accollo del debito contributivo non è mai stato consentito dall’ordinamento, diversamente dall’accollo del debito d’imposta, normato dall’articolo 8 comma 2 legge 212/2000>>”, non esisterebbe alcun divieto alla operata compensazione.

Gli F 24 depositati, proseguono, risultano essere stati quietanzati e farebbero prova sino a querela di falso.

Quanto alla debenza degli importi indicati nel deferimento, infine, eccepiscono che alla data del 10 giugno 2021 nulla fosse dovuto. In primo luogo, perché per il bimestre 1°marzo-30 aprile le società devono documentare l’avvenuto pagamento entro i termini previsti dalle Licenze Nazionali (art. 85 NOIF), nella fattispecie coincidente con il 28 giugno 2021; in secondo luogo perché al momento del deferimento ancora sospesi per effetto dei provvedimenti emergenziali e perché consentito, dal Sistema delle Licenze Nazionali, al punto I) lettera C), di “assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, comma 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13 quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore”.

Alla luce di quanto esposto, ove ritenutane la responsabilità, i deferiti hanno chiesto contenersi nel minimo la sanzione, tenuto conto delle circostanze attenuanti date dai notevoli esborsi sostenuti e dalla mancata iscrizione al Campionato di Serie C.

Disposta la trattazione per l’udienza del 2.9.2021, i deferiti, con istanza del 1°.9.2021, hanno chiesto il differimento della stessa a data successiva al 6.9.2021, giorno fissato per la Camera di Consiglio del TAR Lazio (R.G. 7866/21) dell’istanza di sospensione del dispositivo e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 55 del 29 luglio 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC il 15 luglio 2021 pubblicata con CU n. 17/A del 16 luglio 2021 e della decisione Co.Vi.So.C. dell'8 luglio 2021.

Il dibattimento

All’udienza del 2.9.2021, il Collegio, con ordinanza a verbale, in adesione all’anzidetta istanza del 1°.9.2021, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 14.10.2021, con sospensione dei termini (art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI) e, poi, ancora al successivo 21.10.2021 per il concomitante impegno del difensore dei deferiti dinanzi al Consiglio di Stato per la trattazione dell’appello cautelare.

Nelle more dell’udienza del 21.10.2021, i deferiti, con ulteriore istanza depositata il 18.10.2021, premesso l’accoglimento da parte del TAR della domanda cautelare proposta dalla società, con diritto della stessa a partecipare al Campionato di Serie D per la stagione 2021-2022 e rappresentata l’avvenuta fissazione dell’udienza per la discussione del merito al 22.3.2022, hanno reiterato l’istanza - già contenuta nella pregressa richiesta del 1°.9.2021 - di sospensione del procedimento per pregiudizialità logicogiuridica di quello pendente dinanzi al giudice amministrativo per la parziale coincidenza dei fatti oggetto di accertamento. All’udienza del 21.10.2021, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato il dr. Luca Scarpa, per la Procura Federale, e l’avv. Cesare Di Cintio per i deferiti.

Il dr. L. Scarpa, riportatosi agli atti del deferimento, che ha ribadito essere nato dalla segnalazione Co.Vi.So.C. del 7.7.2021, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per ognuno dei deferiti e dell’ammenda di 10.000,00 a carico della società.

L’avv. Di Cintio, ribadita la già evidenziata differenza tra le posizioni dei signori Renzi e Colucci e tra le scadenze degli adempimenti previsti per entrambi, ha concluso per il proscioglimento dei deferiti per le ragioni in atti.

Assunto il procedimento in decisione, il Collegio, ritenutane la necessità, ha disposto l’acquisizione del parere rilasciato dalla Co.Vi.So.C. in data 10.6.2021 in sede di trasferimento del titolo sportivo della fallita SS Sambenedettese Srl alla AS Sambenedettese Srl con tutti i relativi atti e documenti a suo tempo acquisiti e rinviato la trattazione all’udienza dell’11.11.2021.

Acquisito il parere della Co.Vi.So.C., alfine, all’udienza dell’11.11.2021 svoltasi in video conferenza con la partecipazione del dr. Scarpa e dell’avv. Di Cintio, entrambi riportatisi a quanto già richiesto, nonché con la partecipazione del sig. Renzi Roberto, il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare va esaminata la prima eccezione formulata dalla difesa dei deferiti in ordine alla non sussumibilità della fattispecie in esame nell’ambito dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 33, comma 4, CGS cui conseguirebbe la inammissibilità e/o nullità del deferimento.

Il Collegio, sul punto, osserva che, in disparte la ritualità della modalità adottata, di cui si dirà nel prosieguo, i pagamenti di cui qui si discute, come eseguiti dalla A.S. Sambenedettes , non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 33, comma 4, CGS.

La norma, invero, prevede le scansioni temporali entro le quali le società in bonis devono provvedere ai pagamenti riferiti i sei bimestri in cui è suddivisa la stagione sportiva.

Qui si discute, invece, dei pagamenti che la società A.S. Sambenedettese, pur in presenza delle opzioni a suo dire consentitele, ha eseguito ai fini della dell’attribuzione del titolo sportivo già appartenente alla fallita società S.S. Sambenedettese, ai sensi dell’art. 52, comma 3, punto 3, NOIF e della successiva iscrizione al Campionato di Serie C a mente del Sistema Licenze Nazionali 20212022.

Pur tuttavia, il venir meno della fattispecie prevista dall’art. 33, comma 4, CGS non comporta la inoperatività del precetto di cui all’art. 4, comma 1, CGS secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”

I soggetti richiamati dalla norma in esame, oltre che all’osservanza delle norme, sono tenuti all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” anche in assenza di una norma espressa che individui una specifica fattispecie illecita, e la loro violazione, al pari di quella di ogni altra norma,  comporta l’applicazione delle “sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b) c), d), f), g), h)” come espressamente previsto dal suo comma 2.

Ed invero, l’art. 4, CGS rappresenta una norma di carattere generale di chiusura del sistema, attesa l’impossibilità di codificare tutti i comportamenti cui devono attenersi i molteplici soggetti facenti parte dell’Ordinamento federale.

Il principio è stato di recente compiutamente ribadito dalla Corte federale d’appello (CFA, Sezione I, Decisione n. 0024/CFA-20212022 dal momento “che non può essere revocato in dubbio il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. ‘La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria’ (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022). Il Collegio non può che ribadire tali principi.”

Ferma, dunque, l’applicabilità dell’art. 4, comma 1, CGS anche in assenza di una norma di riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, non si ravvisano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità e/o nullità del deferimento, come pure richiesto, salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla sussistenza della violazione degli anzidetti principi.

2. La seconda eccezione formulata, riferita all’asserita violazione del principio del ne bis in idem è priva di pregio.

La procedura di ammissione ai campionati, come pure ricordato dal Collegio di garanzia nella decisione n. 55-2021 con cui ha rigettato il ricorso della odierna società avverso il diniego alla iscrizione al campionato di Serie C, è un procedura ammissiva a carattere concorsuale; trattasi di procedura priva di aspetti sanzionatori sul piano disciplinare, all’esito della quale l’iscrizione o la non iscrizione al campionato conseguono unicamente alla verifica della sussistenza dei titoli e del rispetto degli adempimenti richiesti.

Quello di cui si discute invece nel presente procedimento, questo sì avente natura e carattere disciplinare, non è il mancato rispetto della società agli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali, bensì l’osservanza o meno dei  suoi legali rappresentanti ai sopra ricordati “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” in ordine alla modalità con cui hanno proceduto al pagamento dei debiti previdenziali onde ottenere la Licenza Nazionale.

3. Resta assorbita, per quanto appena detto, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti contestati.

Oggetto del presente procedimento non è il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali, bensì la verifica della contestata inosservanza dei principi di cui al già richiamato art. 4, comma 1, CGS ovvero se, in disparte le opzioni consentite alla società richiedente in ordine ai tempi di pagamento dei debiti della fallita società di cui ha rilevato l’impresa, l’opzione adottata (compensazione) sia idonea a fare ritenere assolti quegli adempimenti nel rispetto dei ricordati principi.

4. Nel merito il deferimento va accolto nei termini di seguito specificati.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 7.7.2021 della Co.Vi.So.C..

Con tale segnalazione, la Commissione di vigilanza ha comunicato di avere verificato, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, “che la Società A.S. Sambenedettese S.r.l., che ha acquisito il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., ha di recente provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali per il periodo settembre 2020 - maggio 2021 a mezzo compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione in forza di un atto di accollo. In tal senso si allega la documentazione rilevante (all. n. 1 Mod. F24 del 4 giugno 2021 e Modd. F24 del 9 giugno 2021). Tale circostanza è apparsa prima facie irrituale ed è stata rappresentata alla Società nonché comunicata, per quanto di competenza, all’INPS, alla curatela fallimentare della S.S. Sambenedettese S.r.l. ed al Tribunale di Ascoli Piceno. In particolare, si segnala che l’INPS, in riscontro alla segnalazione operata dalla Co.Vi.So.C., ha reso noto di ritenere non coerente con l’ordinamento di settore la specifica modalità di assolvimento dei debiti previdenziali e che, pertanto, avrebbe provveduto alle iniziative di pertinenza.”

Quanto alla ritualità dei pagamenti eseguiti mediante compensazione, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo l’indirizzo prevalente dei giudici di l gittimità, condiviso anche dal Collegio di garanzia, in materia tributaria la compensazione “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili, norme di legge” (ex plurimis, Cass. n. 17836/2021) e tale principio non può ritenersi superato dall’invocato art. 8, comma 1, L. n. 212/2000 il cui ottavo comma, a sua volta, prevede  che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione….”, in tal guisa confermandosi che la compensazione è possibile solo nei casi di legge e che tra essi non è prevista quella realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi.

Anche questo il Collegio ha già condiviso e fatto proprio tale orientamento (v. decisione n. 0043/TFN-SD/2021/2022) da cui, al momento, non v’è ragione di discostarsi, onde resta assorbita la richiesta di sospensione del procedimento formulata dai deferiti in attesa del pronunciamento del TAR Lazio.

In ogni caso, per quanto possa occorrere, il Giudice amministrativo, nelle more della discussione del merito, con l’ordinanza del 79.2021, si è limitato ad accogliere la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti unicamente “con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D.”

5. A sostegno della ritualità dei pagamenti i deferiti insistono nelle argomentazioni già sottoposte al vaglio del Consiglio federale e del Collegio di garanzia.

Deducono, in primo luogo, che la validità della compensazione sarebbe stata già verificata e ritenuta dalla Co.Vi.So.C. in sede di richiesta di attribuzione del titolo sportivo che, altrimenti, sarebbe stato revocato. Aggiungono, pertanto, che la mancata iscrizione si porrebbe in contrasto con l’avvenuta attribuzione del titolo.

Sul punto hanno già compiutamente risposto il Consiglio federale ed il Collegio di garanzia con motivazione condivisa da questa Collegio.

Ed invero, con il CU n. 260/A del 10.6.2021 il Presidente federale deliberava di affiliare la società A.S. Sambenedettese s.r.l. e le attribuiva il titolo sportivo della fallita società con l’espressa previsione che “resta(va)no fermi gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021che la A.S. Sambenedettese s.r.l. dovrà effettuare nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022”.

Quanto precede, dal momento che, come ulteriormente esplicitato dal Collegio di garanzia ( dec. cit.), l’attribuzione del titolo sportivo e la concessione della licenza - con l’iscrizione al campionato - conseguono all’esito di “due diversi procedimenti di verifica, sono soggette a diverse normative e sono scandite da diversi termini temporali”.

“L’avvenuta attribuzione del titolo sportivo, in tale logica,” si legge ancora nella richiamata decisione, “non determina automaticamente anche l’esito della successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza Nazionale, perché quest’ultima si fonda sul controllo rigoroso dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, il cui possesso è necessario specificamente per l’ammissione ai Campionati di categoria. [………………….] Se così non fosse, del resto, la concessione del titolo sportivo finirebbe per precludere (ed assorbire) ogni potere di verifica della Co.Vi.So.C. preordinato a decidere l’ammissione al campionato sulla base del rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, gestionali e sportivi stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali (C.U. del 21 maggio 2021).”

6. A conferma dell’asserita ritualità della compensazione i deferiti adducono anche l’esistenza dei modelli F 24 quietanzati. La circostanza, a parere del Collegio, è ininfluente.

Gli stessi deferiti, infatti, richiamato il riscontro della Direzione Antifrode INPS all’interpello della Co.Vi.So.C., da cui risulta l’avvenuto blocco delle segnalate “deleghe di pagamento anomale”(ed in cui si preannunciano “le azioni volte al recupero dei propri

crediti con le modalità previste dall’ordinamento”: nds), devono ammettere che è rimasta senza risposta la loro richiesta “ se il pagamento disposto con F 24 regolarmente quietanzati e non scartati dal sistema informatico potesse considerarsi estintivo del debito” (v. memoria deferiti 18.10.21, pag. 2).

 In ogni caso vi è, come ritenuto dal Collegio di garanzia in fattispecie analoga, che “ in realtà la quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere (anche: nds) nel caso di specie” (Collegio di garanzia, decisione n. 60/2021).

7. Sostengono da ultimo, i deferiti, quand’anche da ritenersi irrituali le due compensazioni operate, la prima il 4.6.2021 con riferimento al bimestre marzo – aprile 2021, e la seconda eseguita il 9.6.2021 per il periodo settembre 2020 – febbraio 2021, che nel momento in cui sono state eseguite i pagamenti non erano ancora scaduti e che, pertanto, non possa essere loro ascritta alcuna violazione.

Anche tale circostanza è irrilevante.

In disparte quale fosse il momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti, ciò che qui rileva non è il momento in cui sono avvenuti, bensì la modalità con cui hanno avuto luogo e, quindi, avuto riguardo al fine che le parti intendevano perseguire, se i comportamenti da questi posti in essere possano configurare violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

8. Dalla disamina di quanto precede emerge chiaramente come l’intento dei signori Renzi Roberto e Colucci Giuseppe fosse quello di ottenere l’attribuzione del titolo sportivo e, in un secondo momento, la Licenza Nazionale per la iscrizione al Campionato di Serie C 2021-2022.

Si premette che l’art. 52, comma 3, n. 3, NOIF in materia di attribuzione del titolo sportivo, non richiede l’immediato pagamento di tutti i debiti sportivi, in quanto consentito, in alternativa all’immediato pagamento, di garantirlo “mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta” e che il Sistema Licenze Nazionali 2021-2022 consentiva di assolvere il pagamento di quanto dovuto, comunque entro il termine del 28.6.2021, anche usufruendo delle agevolazioni normativamente previste.

Ciò non di meno, con nota a mezzo pec in atti, avente ad oggetto “ Integrazione richiesta attribuzione titolo sportivo”, era lo stesso Renzi a dare atto dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti della fallita società, inclusi i debiti INPS per euro 135.008,08 relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021.

Per quanto concerne poi il debito INPS relativo al periodo settembre 2020 – febbraio 2021, sebbene non scaduti i relativi termini, sospesi “sino alla data del 30 luglio 2021”, nella stessa nota aggiungeva che, “al fine di definire tutte le pendenze debitorie ed i relativi adempimenti nonché al fine di agevolare l’esame della documentazione da parte della Co.Vi.So.C. e della FIGC, la A.S. Sambenedettese srl ha provveduto al pagamento anche delle rimanenti somme  da corrispondere di cui alle cartelle esattoriali della parte relativa ai contributi per i lavoratori sportivi per un importo complessivo pari ad euro 332.452,76 come da ricevute F24 che si allegano.”

Ritiene, il Collegio, che l’adottata modalità di estinzione dei debiti previdenziali della fallita società a mezzo compensazioni, previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento), costituisca violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza affermati dall’art. 4, comma 1, CGS, sanzionati dal successivo comma 2. Intervenute le compensazioni, invero, i signori Renzi e Colucci hanno fornito - ai soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al campionato - una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, peraltro nell’ambito di una procedura ammissiva concorsuale, minandone la credibilità ed imparzialità, con potenziale lesione delle aspettative delle altre aspiranti all’ottenimento della Licenza nazionale che, per effetto dei comportamenti contestati, sebbene meritevoli sotto il profilo qui considerato, avrebbero potuto essere pretermesse a vantaggio della A.S. Sambenedettese.

9. Sul piano sanzionatorio il Collegio ritiene di dovere oggettivamente considerare che i versamenti riferiti al periodo marzo – aprile 2021, già eseguiti in data 4.6.2021 dall’allora A.U. Renzi Roberto, sono stati correttamente eseguiti il successivo 28 giugno 2021, onde si ritiene equa, nei confronti di questi, la minore sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, nel mentre deve confermarsi nella misura richiesta dalla Procura federale la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Colucci Roberto.

10. Quanto alla società A.S. Sambenedettese S.r.l., esclusane la responsabilità propria in ragione della non ravvisata violazione dell’art. 33, comma 4, CGS, ne va comunque dichiarata la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per i fatti ascritti ai suoi legali rappresentanti.

Infine oggettivamente considerato, anche per la società, il corretto versamento di quanto dovuto per il periodo marzo – aprile 2021 il successivo 28.6.2021, sanzione congrua nei confronti della stessa è quella dell’ammenda di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Roberto Renzi, mesi 2 (due) di inibizione;

  • per il sig. Giuseppe Colucci, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società AS Sambenedettese Srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
  • Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
  •  
  • IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE
  • Amedeo Citarella                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 22 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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