F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN – SD del 22 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2554/117 pf21-22/GC/blp del 14 ottobre 2021 nei confronti della sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, del sig. Canonico Nicola e della società Calcio Foggia 1920 Srl – Reg. Prot. 44/TFN-SD

Decisione/0058/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente;

Andrea Giordano – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2554/117 pf21-22/GC/blp del 14 ottobre 2021 nei confronti della sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, del sig. Canonico Nicola e della società Calcio Foggia 1920 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 14 ottobre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, datata 20 settembre 2021 (prot. n. 1747 /117pf21-22/GC/blp), a carico:

1) della sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, per violazione degli artt. 4, comma 1, CGS, 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS, per avere omesso di vigilare, nella propria qualità di legale rappresentante della società Calcio Foggia 1920 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di quindici giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis delle NOIF, e che venisse depositato, con riferimento al sig. Canonico Nicola, socio unico della società CN Sport Srl acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group Srl (quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 Srl) il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, richiesti dall’art. 20- bis, comma 2, lett. d) delle NOIF per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del medesimo comma, nonché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis, comma 2, lett. e) delle NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, lett. C) delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato in quanto vertice della società sportiva, affinché il sig. Canonico Nicola ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva;

2) del sig. Canonico Nicola, socio unico della società CN Sport Srl, acquirente del 51% delle partecipazioni sociali della Corporate Investments Group Srl, per violazione degli artt. 4, comma 1, CGS e 20- bis NOIF per non avere depositato, nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione di cui all’art. 20- bis NOIF, e per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al menzionato art. 20- bis, comma 2, lett. a) NOIF nonché per non aver depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis, comma 2, lett. e) NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, lett. c) delle medesime norme, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, citato;

3. della società Calcio Foggia 1920 Srl, per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5- bis, CGS.

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 6 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il parere del 3 agosto 2021, reso dalla preposta Commissione consultiva, in relazione alla cessione di quote societarie intervenuta il 22 giugno 2021 con scrittura privata autenticata.

Con il richiamato parere, la Commissione ha espressamente rilevato che “la documentazione è stata prodotta dalla società oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 20- bis, comma 4°, delle NOIF” e che “per quanto concerne i requisiti di onorabilità la società non ha prodotto parte della documentazione richiesta e, in particolare, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20- bis, comma 2°, lett. A) e D) delle NOIF; la dichiarazione richiesta dall’art. 20- bis, comma 2°, lett. E) delle NOIF, per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C)”.

Esperita l’attività di indagine, la Procura federale ha ritualmente notificato, in data 20 settembre 2021, la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. n. 1747 /117pf21-22/GC/blp), a carico dei prefati deferiti. All’esito, la medesima Procura ha notificato il deferimento per cui, oggi, è causa.

La fase predibattimentale

Per i ricorrenti, si è costituito l’Avv. Eduardo Chiacchio.

Ha eccepito l’infondatezza del deferimento, riportandone l’integrale contenuto.

Dopo aver evidenziato le modificazioni e integrazioni che hanno interessato il quadro normativo che regola la fattispecie controversa, ha riportato l’audizione del 4 ottobre 2021, in seno alla quale il sig. Canonico ha dichiarato di aver provveduto all’invio della documentazione attinente al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto di cessione di quote, specificando nel merito di essere “soggetto conosciuto” dalla Federazione siccome Presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sino alla stagione sportiva 2020-2021.

Ha, quindi, riportato il contenuto dell’audizione della sig.ra Pintus, la quale ha dichiarato che, ai fini dell’invio della rilevante documentazione, la società ha considerato la decorrenza dei quindici giorni a partire dalla data di registrazione dell’atto di cessione, anziché dalla data di stipula del medesimo.

In diritto, ha evidenziato che, avendo soltanto la “trascrizione” effetti erga omnes, il termine dei quindici giorni non può farsi decorrere dal giorno della stipula della scrittura, rilevante solo inter partes.

Quanto allo specifico della posizione della sig.ra Pintus, ha altresì eccepito che, nell’ordinamento sportivo, non sarebbe configurabile alcun obbligo di segnalazione in testa agli organi societari.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 11 novembre 2021, alla quale è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per i deferiti è comparso l’avv. Eduardo Chiacchio, che ha puntualmente richiamato le difese spiegate nelle memorie difensive, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

È pure comparsa la sig.ra Maria Assunta Elena Pintus.

La decisione

Il deferimento è fondato nei termini che, di seguito, si espongono.

La fattispecie si inquadra nella innovativa cornice degli articoli 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS, sorti al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche (sul punto, si veda già Tribunale Federale Nazionale, decisione 4 ottobre 2021, n. 42, nonché Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50 e Id., 3 novembre 2021, n. 51).

La causa efficiente della nuova disciplina si rinviene nella rilevante necessità di rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci (in termini, il Comunicato Ufficiale n. 221/A, ove si legge: “[…] tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti, dopo l’esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine di renderli più rapidi ed efficaci”).

Il dettato, a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, fa, da una parte, leva sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo), e dall’altra, sul canone di autoresponsabilità (ad es., per talune applicazioni, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10115 e Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228), che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione (ancora, il Comunicato Ufficiale n. 221/A: “considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti”).

La novella trova puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’ intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza (si veda, ad esempio, il combinato disposto degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 58/1998, secondo cui i titolari di partecipazioni in Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che comunque attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento debbono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata; v., altresì, in senso analogo, gli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 385/1993).

In particolare, alla compiuta verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti è preposto il dettato dell’art. 20bis, comma 1, NOIF, a tenore del quale “Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche(di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti)”.

Così, i commi a seguire dettagliano i requisiti di onorabilità (l’assenza di condanne penali nei termini individuati dal disposto; il mancato assoggettamento a misure di prevenzione; etc.) e quelli di solidità finanziaria (in particolare, la dichiarazione di un istituto di credito che attesti l’assenza di rapporti classificati di inadempienza improbabile o di sofferenza e una fideiussione bancaria, secondo il modello annualmente pubblicato dalla FIGC, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso).

Requisiti siffatti sono, del resto, preordinati alla verifica della serietà di chi si affaccia alla compagine societaria, nella superiore ottica della salvaguardia dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 CGS), nonché del buon andamento dei campionati sportivi; il loro rispetto deve essere indistintamente garantito, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione 1 ottobre 2014, n. 34). L’effettività della nuova disciplina riposa sulla procedimentalizzazione dei dovuti adempimenti, sulla serrata tempistica (la cui ratio riposa nei, parimenti ristretti, tempi dei Campionati) e sulla portata deterrente e afflittiva delle sanzioni, puntualmente comminate dal secondo e dal quarto comma dell’art- 20- bis, cit.

Mentre il secondo comma, lett. D), dispone che “Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione del 51% (soglia notevolmente superiore a quella indicata dall’art. 20- bis NOIF) delle quote sociali della Società controllante la Società Calcio Foggia 1920 Srl; come, parimenti, non trovano smentite l’omesso rispetto del perentorio termine di quindici giorni, decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni rilevanti (l’invio, indirizzato alla Lega Pro anziché alla FIGC, risale, infatti, al giorno 8 luglio 2021 – v. l’all. n. 2 alla produzione dei deferiti –, mentre l’atto di cessione rep. n. 476/racc. n. 376 è del 22.6.2021), e la stessa mancata produzione (né allora né ora) del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, per come prescritta dalla lett. D) del richiamato disposto.

Non mutano il quadro le eccezioni di parte.

Quanto alla trasmissione dell’atto di cessione, non rileva la data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ma quella di conclusione dell’atto; come ha recentemente affermato la giurisprudenza di questo Tribunale, la cessione è valida ed efficace in forza del nudo consenso manifestato dalle parti (Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50) e il precetto fissa, quale dies a quo per il computo del termine, quello di acquisizione delle partecipazioni (e non di iscrizione del relativo atto presso il Registro delle imprese; iscrizione che, potendo avvenire nei trenta giorni dalla stipulazione, finirebbe per vanificare la

ratio acceleratrice che permea la novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei Campionati).

Deve, peraltro, rilevarsi, in relazione alle eccezioni dei deferiti, che il precetto violato richiede l’invio alla FIGC della prova dei requisiti di onorabilità (non dell’atto di cessione in sé, del quale ben può bastare l’attestazione notarile di avvenuta stipula).

Quanto, poi, alla mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti (adempimento non certamente gravoso), non può bastare il rilievo fattuale della pregressa conoscenza dei deferiti da parte della FIGC; la puntualità del precetto sanzionatorio osta a interpretazioni alternative a quelle fatte palesi dal “significato proprio delle parole” (art. 12 Preleggi).

La portata generale della novella e la sua ratio verrebbero inevitabilmente svilite se il singolo caso conducesse a risultati applicativi di disomogeneo tenore.

Del resto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova, anzitutto, fondamento negli artt. 2 e 18 Cost. (quindi, nell’art. 1, c. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. nella l. n. 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”) – preserva le regole specifiche che nascono nel suo contesto (in merito, le sentenze C. Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160), le cui peculiari esigenze inducono a un rafforzato rigore negli adempimenti documentali e nelle tempistiche; il buon andamento dei Campionati non consente l’integrale assimilazione della regolamentazione propria dell’ordinamento sportivo a quella dell’ordinamento statale.

 Accertati i fatti, occorre vagliare i profili di responsabilità dei deferiti.

Quanto alla società Calcio Foggia 1920 Srl, la responsabilità deve intendersi propria della suddetta (come correttamente dedotto nell’atto di deferimento, che pur richiama anche l’art. 6 CGS), essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32, comma 5- bis, CGS si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”). La misura della sanzione di cui al deferimento (quattro punti di penalizzazione) trova, infatti, giustificazione nella ricorrenza di due violazioni (la prima nella tempistica di trasmissione e la seconda nei suoi contenuti); la base giuridica è inequivocabilmente chiara e non consente interpretazioni in mitius (a dimostrarlo è l’avverbio “almeno” di cui al dettato positivo, che osta a trattamenti sanzionatori di maggior favore).

Analoga impostazione vale per l’acquirente delle partecipazioni societarie, la cui responsabilità affonda le proprie radici nei neointrodotti artt. 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS.

Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova cittadinanza nella generale cornice dell’art. 4 CGS.

Prevedendo il disposto, come si è detto, un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità ( “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”), nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza.

L’art. 4 CGS integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti interprivati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio.

Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi.

Sono, del resto, i vertici societari a dover verificare – anche attesa la significativa incidenza della prevista sanzione sulla società affiliata oggetto di acquisizione – che la documentazione trasmessa alla FIGC - Co.A.P.S. sia regolare, completa e rispettosa della tempistica richiesta dalla novella; ogni omesso accertamento implica innegabili responsabilità per culpa in vigilando.

Premesso che la giurisprudenza invocata alla pag. 7 della memoria della sig.ra Pintus si riferiva a casi del tutto peculiari, nei quali i deferiti (cui era stata afflitta la sanzione di sei mensilità di inibizione) erano stati chiamati a rispondere nella duplice veste di socio acquirente e di amministratore della società calcistica acquisita, a rilevare è la responsabilità a titolo di omissione del presidente del c.d.a. della società oggetto di acquisizione (mentre a nulla rileva lo stato subiettivo di mancata conoscenza del quadro regolamentare e sanzionatorio – ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione 1 ottobre 2014, n. 34: “La procedura di iscrizione […] è regolata da una disciplina speciale che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia alcuno spazio di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società richiedenti l’iscrizione”).

La dovuta differenziazione tra la posizione dell’acquirente della partecipazione societaria rilevante e quella del vertice della società oggetto dell’acquisizione induce a un proporzionale distinguo dei trattamenti sanzionatori (sulla proporzionalità, del resto, Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601), congruamente determinati dalla Procura (in linea con gli orientamenti di questo Tribunale) nella più grave sanzione di sei mesi di inibizione per il sig. Canonico e nel meno grave trattamento di quattro mesi di inibizione per la sig.ra Pintus.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 22 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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