F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN – SD del 22 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2529/686 pf 20-21/GC/am del 15 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Real Aversa 1925 – Reg. Prot. 43/TFN-SD

Decisione/0059/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente (Relatore);

Andrea Giordano – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2529/686 pf 20-21/GC/am del 15 ottobre 2021 nei confronti della società ASD Real Aversa 1925,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene deferita innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- la società ASD Real Aversa 1925 per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del  CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Guglielmo Pellegrino, nonché dal proprio Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza, sig. Paolo Luigi Filosa.

La fase istruttoria

Nel corso della stagione sportiva 2020/21 il Presidente Sig. Guglielmo Pellegrino e il Direttore Sportivo Sig. Paolo Luigi Filosa della società ASD Real Aversa 1925 hanno espresso pubblicamente dichiarazioni ritenute lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva tramite “post” pubblicati sulla pagina del social network “facebook” della società ASD Real Aversa 1925, denominata “ Real Agro Aversa”, e a mezzo di due interviste pubblicate sul quotidiano nazionale “Il Mattino” e la testata giornalistica online “m.tuttoseried.com”.

Dal fascicolo istruttorio è emerso in particolare che:

A) Il Sig. Guglielmo Pellegrino era stato incolpato della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del CGS per aver a mezzo di “post” pubblicati sulla pagina del social network “facebook” della società ASD Real Aversa 1925 denominata “Real Agro Aversa” e a mezzo di un’intervista riportata sul quotidiano nazionale “Il Mattino”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di ,giustizia sportiva, nonché dell’Istituzione Federale nel suo complesso considerata. Nel dettaglio, il testo di tali dichiarazioni:

- “Abbiamo sempre avuto rispetto delle istituzioni, perché riteniamo che debbano essere super partes e far parlare le leggi. Non quando le stesse istituzioni si vestono di arroganza e di “potere”. Ricorreremo alla Procura Federale e se servirà anche alla giustizia ordinaria. I 3 punti in palio non ci interessano, vogliamo semplicemente far valere la verità e discutere il merito. Cosa che non è accaduta: non abbiamo avuto risposte dal Giudice sportivo che ha preferito non guardare nemmeno le carte che abbiamo presentato ...” (“post” pubblicato in data 13.01.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “Sono stanco di questo calcio malato, non ne posso più. Fisicamente sto subendo troppo queste cattiverie che stanno arrivando anche da Lnd. Pare che ci sia un disegno contro l’Aversa, (...) Fino ad oggi siamo stati derubati di tanti, troppi punti. (...) Non abbiamo santi in Paradiso e non li vogliamo, alle pressioni a ai torti, arbitrali e non noi rispondiamo con i saluti. Siamo ancora in attesa di sapere se c’è, o meno, l’omologa del campo di Ginosa, per i fatti ormai noti della gara con il Taranto. (....) Perché si vogliono favorire sempre le big del campionato? Quali interessi ci sono? Questo calcio non ci appartiene, non c’è quella splendida atmosfera che dovrebbe vivere questo meraviglioso sport. Io ho sempre accettato le sconfitte, complimentandomi con gli avversari quando hanno meritato. Ma non accetto che qualcuno decida prima che inizi la partita quale formazione debba essere penalizzata. (...)” (“post” pubblicato in data 14.02.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “Se il Calcio è diventato un teatrino per concedere gettoni ad arbitri incompetenti, a millantatori che ruotano intorno alla Federazione oppure a personaggi in cerca d’autore ce lo dicano subito. Noi non ci stiamo a questi giochetti di palazzo. (...) Contro il Fasano non sono stati concessi due rigori nettissimi (su Varchetta e Pagliuca) da un arbitro che non è riuscito mai a tenere in pugno la partita. Due calci di rigore grossi quanto una casa non visti da un arbitro che spero sia semplicemente incompetente e non in malafede. (...) E quindi un messaggio chiaro al presidente della Lnd Sibilia: (...) “Siamo stati anche noi avvicinati da personaggi che dovrebbero essere eliminati da questo calcio e per questo motivo puntiamo alla massima trasparenza. Col Sorrento, oggi e in tante altre partite abbiamo subito ingiustizie vere e proprie. Se c’è un disegno contro di noi, o contro il presidente Pellegrino, lo dicano chiaramente. Se diamo fastidio in Serie D siamo pronti a togliere il disturbo” (“post” pubblicati in data 28.03.2021 e 29.03.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “È accaduto ancora una volta, sono incompetenti e non studiano. (...) Ma siamo consapevoli, ancora una volta, che qua alle scuole di arbitro regalano tesserini, prima per poter portare i ragazzi a vedere la Serie A (entrano gratis) e poi per fare disastri contro società (...) (“post” pubblicato in data 02.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “Un arbitro scandaloso. Ancora una volta. E l’Aversa è costretta a subire l’ennesimo furto di una stagione che sarà condizionata dagli errori arbitrali che hanno negato decine di punti ai normanni. Per l’ennesima volta un calcio di rigore inventato dal direttore di gara (...)” (“post” pubblicato in data 21.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “(...) abbiamo chiesto al presidente Cosimo Sibilia la possibilità di presentare il nostro “report” sugli errori arbitrali che hanno condizionato fino ad oggi la nostra stagione. Siamo di fronte ad una inadeguatezza della classe arbitrale, guidata da ex “signori” che hanno fatto la Serie A che si sentono padroni del futuro delle società. A Gravina l’ennesima vicenda che mi allontana da un calcio malato, condizionato da direttori di gara condizionati da chi vorrebbe che la nostra società stesse in silenzio. Noi abbiamo sempre accettato le sconfitte, quelle che premiano il merito della squadra avversaria. Ma ci siamo, allo stesso modo, sempre opposti ai soprusi e soprattutto a giochi di potere di una classe arbitrale che sta “uccidendo” questo meraviglioso sport. (...) vogliamo che la Lnd e il presidente Cosimo Sibilia accetti di parlare con noi per valutare le immagini che hanno devastato la nostra annata. Se ciò non dovesse accadere in Puglia, già domenica, andrà a giocare la nostra Juniores. Non riusciranno mai a zittire chi, come me, lotta per un calcio pulito, scevro da persone inadeguate che con la casacca da arbitro vengono manovrati da veri e propri delinquenti. Abbiamo il serio dubbio che ci sia qualcuno, ovviamente nella classe arbitrale, che ha deciso come debbano finire le nostre gare. (...) Anche i nostri ragazzi sono stanchi di questo schifo, negli spogliatoi manifestano la loro rabbia per sacrifici invani. Oggi, col Gravina, abbiamo ricevuto tre rossi assurdi, per tre episodi inesistenti. Chi ci arbitra bada bene non solamente a fare danni per quella partita, ma vuole metterci lo zampino per la gara successiva. Chissà, forse c’è qualche premio che lo attende (...)” (post” pubblicato in data 21.04.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

- “Non si comprende come mai la vittoria del Gravina fino al giorno prima della partita aveva un’alta quotazione e a poche ore dal match è scesa in maniera incredibile. Per me che sono del settore c’è solo una risposta un numero di giocate esorbitanti nelle ultime ore. Considerate che Gravina, ultimo in classifica, non vinceva da 5 mesi aveva calciatori fuori per infortunio. Ci ha pensato la terna arbitrale che ti ha inventato un calcio di rigore ai pugliesi ed ha espulso tre calciatori complicandoci la vita anche per i prossimi incontri” (articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” in data 24.04.21);

B) Il Sig. Paolo Luigi Filosa, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Aversa 1925, era stato incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, CGS per avere lo stesso a mezzo di “post” pubblicati sulla pagina del social network “facebook” della società ASD Real Aversa 1925 denominata “Real Agro Aversa” e a mezzo di un’intervista riportata sulla testata giornalistica “online” “tuttoseried.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale. Nel dettaglio, il testo di tali dichiarazioni:

- “Non possiamo tollerare ancora una volta questa ingiustizia. Siamo stanchi di dover per forza di cose “subire” decisioni assurde degli arbitri. (...) L’arbitro è stato protagonista per tutta la gara ed ha deciso la sfida. Quel suo errore ci è costato il risultato e questi sono punti che a fine campionato potrebbero essere decisivi. L’arbitro ha avuto un atteggiamento provocatorio sin dal primo momento che ha messo piede allo stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa. (...) la decisione più assurda è quel rigore sul finale di gara: bisognava essere ciechi per non vedere quel penalty. Siamo stanchi di arbitri incapaci, in D non possono essere tollerati questi errori. Che puntualmente accadono contro di noi. Siamo stanchi di questi arbitraggi in assoluta malafede (...). siamo stanchi di essere vittime sacrificali, meritiamo rispetto. Fino ad oggi siamo stati sempre cordiali e disponibili con tutti (...) ma ora non escludiamo una protesta plateale. (...) non possiamo essere maltrattati. Gli arbitri sono giovani e vanno aiutati ma quanto visto oggi in campo è vergognoso. Siamo stati penalizzati e ora diciamo basta”. (“post” pubblicato in data 3.2.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società e articolo pubblicato sulla testata giornalistica “online” “m.tuttoseried.com in data 03.02.2021);

- “Sconfitta immeritata abbiamo giocato solo noi. (...) Arbitro scadente. (...) arbitraggio alquanto arrogante e scandaloso. (...)”(“post” pubblicato in data 29.3.2021 sulla pagina del social network “facebook” della società);

C) la società ASD Real Aversa 1925 veniva incolpata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, CGS a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e dal proprio Direttore Sportivo.

I tre incolpati hanno anticipatamente definito le proprie rispettive posizioni attraverso un accordo ex art. 126 CGS con la Procura Federale.

Il citato accordo è stato reso noto ed esecutivo con il Comunicato Ufficiale n. 400/AA del 10.06.2021 il quale ha previsto, oltreche le sanzioni a carico dei due tesserati, l’ammenda pari a 500,00 (cinquecento/00) a carico della società da pagarsi nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 CGS.

La società ASD Real Aversa 1925 non ha provveduto al versamento dell’ammenda lasciando decorrere il relativo termine perentorio, con conseguente risoluzione dell’accordo e deferimento, da parte della Procura Federale, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato per l’udienza dell’11 novembre 2021, nella quale è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto accogliersi il deferimento e irrogarsi nei confronti della società ASD Real Aversa 1925 la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

L’avv. Giovanni Buonamano, in rappresentanza della società ASD Real Aversa 1925, ha rappresentato che il mancato adempimento all’accordo è stato causato da avvicendamenti all’interno della società e da un fraintendimento relativo alle modalità di pagamento.

Ha chiesto, pertanto, che la società fosse rimessa in termini per il raggiungimento di nuovo accordo con la Procura Federale. Nell’impossibilità di ciò, ha chiesto che venga valutata tale circostanza ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda.

La decisione

Il deferimento è fondato per i motivi che seguono.

1. Come sopra descritto, l’accordo ex art. 126 CGS è stato risolto per inadempienza da parte della società, conseguentemente deferita per violazione dell’art. 23, comma 5, CGS a titolo di responsabilità diretta.

2. Il Tribunale ritiene che l’accordo ex art. 126 CGS non possa essere valutato come statuizione di responsabilità ovvero ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato. Trattasi, infatti, di accordo che interviene dopo la C.C.I. ma prima del deferimento; ovverosia, in una fase procedimentale nella quale neppure la Procura ha valutato in via definitiva se procedere o meno al deferimento. L’accordo, inoltre, ancorché sottoposto al Presidente Federale per le sue eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, in assenza delle quali il Presidente Federale ne prende atto, non è però sottoposto, a conferma della sua natura pregiustiziale, alla valutazione del Tribunale. Si tratta, dunque, di un atto preprocessuale dal quale non può derivare alcuna conseguenza in termini di affermazione o ammissione di responsabilità. Occorre, quindi, che, in via incidentale, il Tribunale valuti se dagli atti del procedimento emerga la responsabilità del soggetto o dei soggetti dal cui comportamento deriva la responsabilità diretta contestata con il deferimento.

3. Dalle risultanze degli atti istruttori del procedimento emerge evidente la violazione dell’art. 23, comma 5, CGS secondo cui “Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.

Ciò, invero, è riscontrabile oggettivamente dal tenore delle dichiarazioni sia del Presidente che del Direttore Sportivo della società. Al riguardo, come affermato anche dalla Procura Federale, “le frasi, le parole ed espressioni come sopra espressamente riportate sono obiettivamente offensive poiché tali da ledere direttamente il prestigio, la reputazione e l’onore tanto, della classe arbitrale, quanto, della Lega Nazionale Dilettanti e dell’Istituzione Federale nel suo complesso intesa, ma, vieppiù, come travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione”.

4. Ai fini della rilevanza delle condotte contestate, infatti, occorre accertare la ricorrenza di due elementi: (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico.

Nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi.

Il requisito della pubblicità deriva sia dalle dichiarazioni ai rappresentanti della stampa, sia da quelle propalate con modalità tali da rendere le stesse destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone (“post” pagina del social network “facebook”). La lesività delle dichiarazioni emerge chiaramente dal contenuto delle stesse: esse risultano lesive del prestigio, della reputazione e dell’onore della classe arbitrale, della Lega Nazionale Dilettanti e degli organi di giustizia sportiva, nonché dell’Istituzione Federale nel suo complesso considerata, travalicando il legittimo esercizio di critica.

Il diritto di critica e la libertà di opinione, infatti, non possono dirsi diritti assoluti trovando un limite certo e invalicabile nella continenza verbale con la evidente conseguenza che se da un lato è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestate sempre attraverso modalità espressive pacate e, comunque, non offensive. La critica, in altre parole, non può mai sconfinare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza sportiva secondo cui “pare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p,: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022)” (sul punto si veda anche Corte Federale D’appello Sezioni Unite Decisione/0014/CFA-2021-2022).

“La critica, invero, premessa la veridicità della notizia pubblicamente diffusa e la sua rilevanza per l’interesse pubblico, deve rispettare il limite della continenza verbale sì da concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. “Il rispetto del canone della continenza esige”, infatti, “che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti […], trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18170 del 30 aprile 2015)” (cfr. Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, Decisione/0006/TFNSD-2021-2022).

Ricorrono nella specie, pertanto, i presupposti per ritenere la sussistenza della violazione del divieto, posto a carico dei soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi ritenuti lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito della FIGC e, dunque, provata la responsabilità diretta della società.

5. Non può essere accolta la richiesta della società di essere riammessa all’accordo in quanto esso può essere ovviamente definito solo l’assenso della Procura Federale e, in ogni caso, deve intervenire prima dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale. Invero, non è invocabile, nel caso di specie, il disposto dell’art. 127 CGS (Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento) in quanto il comma 1 della disposizione prevede che l’accordo debba intervenire “prima della prima udienza dinanzi al Tribunale federale” in modo da poter essere valutato dal Tribunale, sia nella qualificazione dei fatti sia nella congruità della sanzione o degli impegni, in limine alla fase dibattimentale.

6. In ordine alla sanzione da irrogare, il Tribunale ritiene di condividere la richiesta della Procura Federale di euro 1.200,00 di ammenda, in quanto, in caso di accordo ex art 126 CGS seguito da mancata esecuzione, la sanzione da irrogare in esito al procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella proposta e posta a base di calcolo dell’accordo non eseguito in ragione del comportamento dilatorio e aggravatorio per le strutture federali tenuto dall’incolpato successivamente deferito. In tal senso questo Tribunale ha recentemente affermato quanto segue: “….Osserva il Collegio che fra le varie “ ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S. comporta per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva un risparmio di energie e di attività posto che il procedimento viene definito prima che venga predisposto il “rinvio a giudizio” (rectius: il deferimento) e quindi senza che ne consegua il giudizio che si può articolare in più gradi. Per contro, ove l’accordo non venga rispettato dall’avvisato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento) , si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti. Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità del deferito, allo stesso non possa essere comminata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto (cfr. Tribunale Federale Nazionale, decisione n. 0025/TFNSD-2021-2022).

Ritiene, dunque, il Collegio che, anche in tale caso, essendo stata accertata la responsabilità diretta della società inadempiente all’accordo, non possa essere applicata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo dell’incolpato, poi deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Real Aversa 1925 la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

 Valeria Ciervo                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 22 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it