F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFNT del 18 Novembre 2021 (motivazioni) – Adriana Ivaniuc / GS CF Caprera) – Reg. Prot. 23/TFN-ST

Decisione/0021/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0023/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore);

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Massimo Vasquez Giuliano – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 8 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla calciatrice Adriana Ivaniuc (n. 22.9.1997 - matr. FIGC 5.576.951) al fine di richiedere lo svincolo dalla società GS CF Caprera (matr. FIGC 82347) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto:

- che, con ricorso del 24 ottobre 2021, la calciatrice Adriana Ivaniuc ha formulato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, nei confronti della società GS CF Caprera, la seguente domanda giudiziale: «Chiedo lo Svincolo per inattività da 3 anni per

cambiamento di residenza e regione come prevede l’articolo 111 N.O.I.F.»;

- che, unitamente al ricorso, veniva contestualmente depositato: un certificato di residenza, dal quale risulta che l’attuale residenza della ricorrente è a Milano, in via Dora Riparia, n. 10; la carta d’identità, emessa in data 18.09.2018 dal Comune di Milano; e altra carta d’identità del primo luglio 2013, da cui risulta parimenti la residenza di via Dora Riparia, n. 10;

- che il Tribunale ha acquisito d’ufficio, inoltre, anche l’atto di tesseramento della Ivaniuc con la Società GS CF Caprera, da cui sempre risulta la medesima residenza;

- che, all’udienza dell’8 novembre 2021, la calciatrice ricorrente è comparsa, insistendo nella propria domanda e precisando, altresì, che la sua residenza è sempre stata a Milano, ma che ella aveva frequentato per tre anni il liceo in Sardegna ed aveva, soltanto per quel limitato periodo di tempo, giocato per la Società GS CF Caprera; - che all’esito dell’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorso è privo della benché minima parte argomentativa, limitandosi la ricorrente ad affermare: «Chiedo lo Svincolo per inattività da 3 anni per cambiamento di residenza e regione come prevede l’articolo 111 N.O.I.F. Allego documentazione, certificato di famiglia e residenza».

L’art. 111 NOIF prevede che: «1. II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.

2. II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione».

Tale disposizione individua, quali presupposti per configurare il diritto di svincolo del giocatore, il trasferimento della residenza «quale risultava all’atto del tesseramento» in altra Regione o Provincia non limitrofa, e che « dall’effettivo cambio di residenza» sia passato un anno (novanta giorni se si tratta di calciatore minore traferitosi con il nucleo familiare). Al comma 2° è specificato, inoltre, che «Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo (…)».

Orbene, nel caso di specie la documentazione comprovante il diritto allo svincolo per cambio di residenza è del tutto mancante, tanto da imporre al Collegio il rigetto della domanda.

Unitamente al ricorso introduttivo, infatti, la calciatrice ricorrente si è limitata a depositare il certificato di residenza, dal quale risulta che, alla data del 9 settembre 2021, la sua residenza è a Milano, oltre che due carte d’identità, una del 2018 e un’altra del 2013, da cui risulta parimenti la sua residenza in Milano.

Orbene, da tale documentazione non risulta alcun mutamento di residenza, anzi dall’esame dell’atto di tesseramento stipulato tra la Ivaniuc e la società GS CF Caprera risulta, ancora un volta, la residenza di Milano, in via Dora Riparia, n. 10. Nel ricorso, inoltre, la calciatrice non specifica quali siano in concreto gli anni nei quali ha giocato per la Società GS CF Caprera, né il momento preciso dell’effettivo e presunto cambio di residenza dalla Regione Sarda a Milano. Addirittura, la ricorrente ha dichiarato oralmente in udienza di aver giocato con la squadra di calcio sarda perché in Sardegna aveva frequentato tre anni di liceo, ma che la sua residenza è sempre stata a Milano, circostanza tra l’altro corroborata da tutta la documentazione depositata.

Le gravi mancanze di prova e di allegazione non consentono, pertanto, di scrutinare positivamente la domanda.

L’interpretazione giudiziale della domanda, infatti, può tradursi talvolta in un’opera riempitiva che non può mai arrivare, però, a completare la domanda anche sotto il profilo di una pur minima descrizione fattuale-temporale della vicenda, dell’allegazione degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio e, dato ancor più rilevante, della dazione di idonea prova dalla quale l’esistenza di tali elementi possa desumersi.

In mancanza della prova del mutamento di residenza – e, anzi, nella dichiarata assenza di tale presupposto da parte della ricorrente stessa – la domanda deve essere respinta.

D’uopo appare precisare che non si perverrebbe all’accoglimento della domanda neppure laddove essa si qualificasse quale azione di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF.

Deve rilevarsi, infatti, che l’art. 109 NOIF prevede che: «Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività (…) Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere (…) con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". (…)».

La domanda di svincolo per inattività deve essere proposta, pertanto, ai sensi del menzionato art. 109 NOIF, al Comitato Regionale competente, e non al Tribunale Federale Nazionale, dinanzi al quale sarà, invece, impugnabile, soltanto in seconda istanza, l’eventuale provvedimento amministrativo di rigetto.

La domanda di svincolo per inattività proposta direttamente a questo Organo giudicante sarebbe, pertanto – anche ove la si ritenesse effettivamente formulata, alla luce del tenore del ricorso – , del tutto inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                                   Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 18 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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