F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFNT del 18 Novembre 2021 (motivazioni) – Federico Aspri / ASD Lodigiani Calcio) – Reg. Prot. 19/TFN-ST
Decisione/0022/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0019/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Francesco Corsi – Componente (Relatore);
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 8 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore sig. Federico Aspri (n. 5.8.2002 - matr. FIGC 6.929.149) contro la società ASD Lodigiani Calcio (matr. FIGC 951460) per apocrifia della firma del genitore sig.ra Sciamplicotti Stefania sul modulo di tesseramento,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 89 CGS regolarmente e ritualmente incardinato, veniva adito l’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti onde sentir accertare e dichiarare la nullità del vincolo pluriennale di tesseramento intercorso in data 14.07.2020 tra il minore Federico Aspri, medio tempore divenuto capace d’agire, e la ASD Lodigiani Calcio 1972.
Il procedimento veniva promosso, dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, entro il trentesimo giorno dalla asserita e documentata scoperta del vizio denunciato ed eccepito in seno al ricorso e l’iniziativa giudiziaria, anche nella contumacia della società resistente, va preliminarmente dichiarata tempestiva.
Venendo al merito della controversia, il ricorso appare fondato e merita, sebbene nei limiti di cui si dirà infra, accoglimento. Veniva, invero, rilevata ed eccepita l’apocrifia della sottoscrizione di uno dei coesercenti la potestà genitoriale, in particolare quello della madre del calciatore Aspri, risultante apposta in calce al modulo di tesseramento in questione.
Venivano, quali fonti di prova, a sostegno della domanda spiegata, allegate scritture “comparative” certamente riconducibili alla sig.ra Stefania Sciamplicotti quali una dichiarazione integrativa del disconoscimento operato e quali la patente di guida e la carta di identità, entrambe, queste ultime, rilasciate in data antecedente rispetto alla sottoscrizione del modulo.
Anche ad un epidermico esame di esse, appare ictu oculi la diversità del tratto grafico, tanto in larghezza che in altezza e per caratteristiche delle singole lettere.
Nell’altrui inerzia, e visto il formale disconoscimento della firma della madre del calciatore Aspri, operato dalla diretta interessata, deve pertanto accedersi alla tesi offerta dal calciatore e dai suoi genitori, secondo la quale, dopo il raggiungimento, da parte del padre del minore, di un’intesa con la Società affinché il calciatore fosse tesserato con vincolo di durata annuale, e dopo la sottoscrizione del relativo modulo da parte del calciatore e del di lui padre (circostanza pacifica, ammessa vieppiù dalla stessa parte ricorrente plurisoggettiva), qualcuno avrebbe apposto la sottoscrizione dell’altra coesercente la potestà genitoriale, sino ad allora pretermessa, al fine di generare un vincolo di durata pluriennale in luogo di quello annuale, condiviso inter partes.
Con riferimento alla pluriennalità del vincolo e, più in generale, alla vicenda che ci occupa, l’art. 39 NOIF, nell’attuale formulazione, prevede la necessità che il modulo di tesseramento sia sottoscritto da entrambi i genitori.
Diversamente, perché si origini un vincolo di durata solo annuale, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione di uno soltanto dei coesercenti.
Posta, quindi, la presenza di un vizio formale, riguardante il difetto di sottoscrizione di uno dei due genitori, quale presupposto richiesto dalla norma per la validità ed efficacia di un vincolo pluriennale, rimane da valutare, per come è stata ricostruita la dinamica degli occorsi, la sorte del modulo di tesseramento sottoscritto esclusivamente ed unicamente dal padre del calciatore, oltre che da quest’ultimo.
Come già anticipato, con riguardo al tesseramento di minori, l’ordinamento sportivo prevede due distinte ipotesi di validità ed efficacia: annuale o pluriennale, e ciò a seconda che il modulo stesso rechi la sottoscrizione di uno soltanto degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero quella di entrambi.
Non appare, pertanto, rispondente alla reale ed effettiva volontà delle parti, né necessario in conseguenza della tipologia di vizio venutosi a determinare, dichiararsi l’assoluta nullità del tesseramento.
Richiamando, infatti, i principi generali in tema di nullità parziale del contratto ed il principio, ancor più generale, di conservazione degli effetti giuridici del regolamento di interessi, ove solo parzialmente viziato, deve ritenersi solo in parte nullo il tesseramento impugnato, e più precisamente, nullo ed inefficace nella parte in cui ha previsto la estensione del vincolo del calciatore Aspri con la ASD Lodigiani Calcio 1972 per più annualità.
Rimane in tal modo salvaguardata e impregiudicata la validità del tesseramento, ma con durata ed efficacia limitate e circoscritte ad un solo anno, in ossequio al noto brocardo utile per inutile non vitiatur e in modo corrispondente all’incontro della volontà della parti che risulta sorretto da regolarità formale; apparendo, di contro, ultronea ed eccessiva la risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento, consistente nella assoluta nullità del vincolo, in quanto frustrante quella parte dell’accordo intervenuto tra le parti, in relazione al quale le risultanze probatorie hanno consentito di ritenere pacifico l’incontro delle rispettive volontà e che risulta essersi realizzato nel rispetto degli adempimenti di forma richiesti dalla normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del calciatore Federico Aspri e, per l’effetto, dichiara che il tesseramento con la società ASD Lodigiani Calcio ha validità annuale e quindi fino alla data del 30 giugno 2021.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Corsi Gioacchino Tornatore
Depositato in data 18 novembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia