FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 071/AA del 07/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’auria RD INTERNAPOLI KENNEDY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Raffaele D’AURIA e della società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE D’AURIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai CC.UU. n. 1 del 01/07/2020, n.60 del 01/02/2021 e n.70 del 16/04/2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per aver consentito al giovane calciatore Vacca Francesco, all’epoca dei fatti tesserato con la società ASC D Materdei, di allenarsi con la propria società, sottoponendolo anche a prova in data 06/05/2021; tutto ciò senza alcuna autorizzazione della società ASC D Materdei ed in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell’emergenza sanitaria, che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele D’AURIA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENNEDY;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele D’AURIA, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società SSD A.R.L. RD INTERNAPOLI KENENDY;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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