FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 083/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FCD CALCIO TERMOLI 1920
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pfi 20/21 adottato nei confronti della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Sig. Marco Castelluccio, tesserato quale presidente con poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonietta SANTAGATA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.