Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97 del 18/11/2021 – Giorgio De Togni/Federazioe Italiana Pallavolo/Massimo Dalfovo

Decisione n. 97
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Giovanni Bruno - Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Valerio Pescatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2021, presentato, in data 31 marzo 2021, dal sig. Giorgio De Togni, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Giorgio,
contro
la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
e nei confronti
del sig. Massimo Dalfovo, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello FIPAV, pubblicata con C.U. n. 20 del 3 marzo 2021, confermativa della decisione del Tribunale Federale FIPAV, pubblicata con C.U. n. 104 dell’11 febbraio 2021, con cui è stata confermata e dichiarata ammissibile la candidatura del sig. Massimo Dalfovo quale componente del Consiglio Federale, in quota atleti, con riferimento alla 45^ Assemblea Ordinaria della FIPAV;
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 luglio 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Giorgio De Togni - avv. Luca Giorgio, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, entrambi presenti presso i locali del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Giovanni Bruno.
Ritenuto in fatto
In data 27 gennaio 2021, il sig. Giorgio De Togni, in qualità di “rappresentante degli atleti”, presentava la propria candidatura per essere eletto nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo (di seguito, anche FIPAV).
L’elenco delle candidature per il Consiglio Federale FIPAV veniva pubblicato sul sito della Federazione in data 30 gennaio 2021 ed il sig. Massimo Dalfovo risultava inserito nelle liste dei candidati eleggibili nella quota riservata ai “rappresentanti degli atleti”.
Il sig. De Togni, ritenendo che il sig. Dalfovo non fosse munito dei requisiti soggettivi di eleggibilità nel Consiglio Federale come rappresentante della categoria atleti, ex art. 22, comma II, Statuto FIPAV ed art. 1 Regolamento Organico (norme per lo svolgimento delle assemblee FIPAV), proponeva, in data 5 febbraio 2021, ricorso ai sensi dell’art. 19 bis del R.O., al fine di ottenere, previo accertamento della carenza dei requisiti di candidabilità, l’annullamento del provvedimento di accettazione e presentazione delle candidature con riferimento all’ammissione del sig. Dalfovo.
Il Tribunale Federale, in data 10 febbraio 2021, rigettava il ricorso ritenendo che, da un punto di vista formale, il sig. Dalfovo fosse in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la candidatura al Consiglio Federale FIPAV in quota atleti e che, dal punto di vista sostanziale, il Tribunale non avesse la potestà per accertare il concreto svolgimento dell’attività atletica (cfr. pag. 3, ultimo periodo, ove testualmente si rileva: “non può certo il Tribunale svolgere attività per accertare la capacità o possibilità del resistente di svolgere l’attività di atleta”).
In data 14 febbraio 2021, il signor Giorgio De Togni interponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV, esperendo due motivi di ricorso: a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 115, comma I, c.p.c., per non avere il Giudice di prime cure valutato le allegazioni probatorie versate in atti e comprovanti il difetto dei presupposti soggettivi per la candidabilità in quota atleti del signor Dalfovo alla carica di Consigliere Federale della FIPAV; b) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1344 c.c. con riferimento al tesseramento del sig. Dalfovo.
Nel giudizio innanzi alla Corte d’Appello Federale FIPAV, in data 17 febbraio 2021, il sig. Dalfovo presentava le proprie controdeduzioni, contestando l’asserita carenza dei requisiti di eleggibilità alla carica di componente del Consiglio Federale in quota atleti.
In data 3 marzo 2021, la Corte d’Appello Federale rigettava il reclamo interposto dal sig. De Togni con un provvedimento nel quale, “auspicando un futuro intervento del legislatore federale atto a superare le criticità emerse”, riteneva che la candidatura del sig. Dalfovo fosse conforme alla normativa vigente.
Quindi, in data 31 marzo 2021, il sig. De Togni interponeva ricorso ex art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FIPAV, pubblicata il 3 marzo 2021, articolando due motivi di doglianza: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione alla violazione dei presupposti per accedere all’elettorato passivo, nella quota riservata agli atleti, per il Consiglio Federale FIPAV; b) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla nullità del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c..
La FIPAV, con memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2021, richiedeva che venisse accertata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, nonché, in subordine, che venisse dichiarata l’infondatezza dell’impugnativa.
In esito all’udienza del 5 luglio 2021, svoltasi in modalità telematica, sentiti i difensori delle parti in epigrafe indicati, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
2. La Corte d’Appello Federale pone a fondamento della dichiarata infondatezza del reclamo proposto dal sig. De Togni la circostanza che “la posizione dello stesso Dalfovo, sotto il profilo strettamente formale, è pienamente regolare. Egli infatti, salvo verifiche di persistenza che seguiranno passo passo, possiede, allo stato, i requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 22 dello Statuto Federale, ovvero: - ha superato la visita di idoneità medico-sportiva - è tesserato presso un sodalizio affiliato che partecipa al Campionato di Serie D; - il diritto alla candidatura non può essergli negato in ragione del mancato inizio e/o del temporaneo differimento dell’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria in atto”.
2.1 Orbene, in disparte la verifica - per la quale si rinvia ai successivi capi della presente decisione - circa l’effettiva sussistenza dei requisiti, così come dichiarati dai giudici di prime cure, nonché della loro esatta rispondenza a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, affinché la “piena regolarità” delle condizioni di eleggibilità del sig. Dalfovo sia effettivamente tale, è necessario che essa venga indagata, non soltanto alla luce della singola disciplina federale, ma attraverso un attento ed integrato confronto con il compendio complessivo delle regole e dei principi di rango primario e costituzionale, che vengono in rilievo nella fattispecie.
2.2. L’approdo del Tribunale Federale, confermato nel giudizio di secondo grado, secondo cui “La presenza del certificato medico ancor più avvalora la possibilità fisica e la volontà del Dalfovo di partecipare fattivamente alle competizioni sportive ed è elemento sufficiente per non mettere in dubbio la capacità del resistente a gareggiare”, non può essere condiviso.
2.3 L’interpretazione della disciplina federale in punto di requisiti soggettivi a supporto dell’eleggibilità dei membri del Consiglio Federale e, ai fini che ci occupano, dei suoi componenti appartenenti alla categoria “atleti”, si inserisce, infatti, nel più ampio fenomeno della realizzazione del principio democratico all’interno delle organizzazioni sociali intermedie a struttura associativa.
2.4 Primi fra tutti, sono i principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento, sanciti agli artt. 1, 2 e 3 Cost., ad orientare tanto il momento genetico quanto quello interpretativo delle norme volte a scandire il funzionamento e l’accesso agli organi rappresentativi di ciascuna formazione sociale entro cui l’individuo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
2.5 Il principio democratico impone, tra le altre cose, un certo grado di omogeneità tra categorie, rappresentata, in virtù del meccanismo elettorale e dei requisiti specifici richiesti a supporto dell’elettorato passivo, in modo tale che il soggetto eletto come rappresentante potrà corrispondere alle esigenze del gruppo di riferimento in maniera effettiva ed efficace nei procedimenti decisionali dell’ente in cui opera.
2.6 Presenza ed attualità dei requisiti specifici, che connotano la funzione per la quale avviene la candidatura e la successiva elezione in seno agli organi direttivi dell’ente, costituiscono un momento indefettibile di estrinsecazione della rappresentatività all’interno dell’ordinamento federale e l’importanza del principio democratico è suffragata, altresì, dalle norme di settore che espressamente vi si riferiscono (tra le altre, si citano l’art. 16, comma I, D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, l’art. 20, comma III, Statuto del CONI e l’art. 5, Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, d’ora in poi FSN e DSA, approvati con delibera del Consiglio Nazionale del 4 settembre 2018, n. 1613).
2.7 L’interprete, allora, è tenuto a dare applicazione delle norme sulle condizioni di accesso alla categoria in esame sotto la lente del principio democratico, unica via per garantire un’interpretazione del diritto conforme alla ratio legis nonché costituzionalmente orientata.
2.8 Senonché, la precisazione esplicitata dai giudici dell’Appello, con cui - in palese contraddizione con la dichiarata posizione di incontestata regolarità del candidato Dalfovo secondo i crismi di eleggibilità prescritti dalla legge - si “auspica - de jure condendo - un futuro intervento del Legislatore federale atto a superare le criticità emerse nel procedimento in esame, dovendosi designare con maggior precisione e rigore il concetto di atleta in attività al fine specifico di garantire la quanto più efficace ed effettiva rappresentanza della categoria atleti, … (omissis)”, tradisce nella sostanza una completa rinuncia alla funzione giurisdizionale esercitata, dal momento che, così ragionando, o il legislatore fornisce regole chiare ed autosufficienti con conseguente inutilità del momento interpretativo, poiché in claris non fit interpretatio, oppure l’interprete è costretto ad abdicare alla propria funzione.
2.9 È, invece, vero che, laddove il testo legislativo presenti più sfumature semantiche, l’interprete, nelle vesti del giudice, è legittimato e deve svolgere il proprio compito ermeneutico procedendo all’esegesi della norma secondo gli ordinari criteri di interpretazione, quindi alla luce del significato letterale delle parole, nonché della sua lettura sistematica, teleologica e, specialmente nella materia in esame, costituzionalmente orientata.
3. La normativa primaria in materia di requisiti posti a corredo dell’eleggibilità dei membri del Consiglio Federale in quota atleti è rappresentata, in primo luogo, dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, che, all’art. 16, al fine di realizzare il principio di democrazia interna, stabilisce che: “gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti”.
3.1 Del pari, va rilevato che, nell’ambito dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, da un lato, è disposto, quanto al diritto di voto nelle assemblee, che: “ li atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività anno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell’ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.” (art. 5.1, comma IV) e, dall’altro, con riferimento all’elettorato passivo, che: “ li statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara ove ne sia prevista la presenza nei Consigli federali, alle assemblee per l’elezione del Presidente federale e degli altri organi federali, e comunque senza incidere sulla partecipazione degli atleti e dei tecnici” (art. 5.5); nell’ambito dello stesso corpus normativo, si aggiunge, ancora, che: “ li statuti stabiliscono i requisiti specifici per l’eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. 3. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti c e abbiano preso parte, nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, secondo quanto indicato dall’art. 16 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.” (art. 7.4, commi II e III).
3.2 Ad integrazione della disciplina ora richiamata, si pone quella statutaria delle singole Federazioni di riferimento, nel caso di specie, lo Statuto della FIPAV, che, in relazione alle condizioni di eleggibilità, prevede all’art. 22, comma I, che “Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che siano regolarmente tesserati” e, al comma II del medesimo articolo, che “Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell’ultimo decennio”; si precisa, poi, con riguardo all’elettorato attivo, che “Per le società ed associazioni sportive associate alla IPA partecipano all’Assemblea azionale la persona c e ne a la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività.” (art. 26, comma I).
3.3 Le sopra indicate disposizioni si collocano nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale dell’ente-federazione, in conformità con la natura attribuita ex lege di associazioni con personalità giuridica di diritto privato e con l’art. 16, comma I, c.c., ma, in ragione delle funzioni pubbliche ad esso riconducibili, si inseriscono pienamente nel novero delle fonti del diritto dell’ordinamento sportivo.
4. Alla luce di una puntuale disamina della normativa richiamata, è possibile cogliere il significato che il legislatore ha inteso imprimere in relazione alla disciplina sui requisiti di eleggibilità, che si risolve, in ultima analisi, nella massima valorizzazione dei suddetti principi costituzionali, attraverso un’operazione interpretativa che è stata radicalmente disattesa nei precedenti gradi di giudizio.
4.1 E, invero, l’art. 22 dello Statuto FIPAV, nel distinguere ai commi I e II i presupposti che consentono alla persona fisica di presentarsi in qualità di rappresentante degli atleti (comma II) da quelli che permettono l’eleggibilità per le altre cariche (comma I), richiede, nel primo caso, oltre al mero “tesseramento”, degli elementi ulteriori e, nello specifico: l’essere “in attività” e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti “non più in attività”, che quest’ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell’arco dell’ultimo decennio. La lettura combinata dei due commi, allora, chiarisce, senza incertezze, la non autosufficienza del tesseramento ai fini dell’eleggibilità quale membro della categoria atleti nel Consiglio Federale.
4.2 Diversamente opinando, si accederebbe ad un’interpretatio abrogans non consentita. Proprio dal raffronto delle norme sopra richiamate, si evince, invece, l’importanza dell’ulteriore requisito dello svolgimento dell’attività, tanto ai fini della rappresentanza della categoria, quanto ai fini dell’esercizio del diritto di voto in qualità di atleta. L’accento riposto dal legislatore su tale aspetto è, come già rilevato, strettamente correlato all’esigenza di rappresentatività insita nel principio democratico e, quindi, all’esistenza di un preciso collegamento tra persona fisica e categoria rappresentata.
4.3 Ebbene, sotto il profilo da ultimo evidenziato, emerge che la posizione del sig. Dalfovo non sia adeguatamente corredata, secondo il grado probatorio richiesto dai principi processuali, da alcuna prova in ordine alla sua attività nel contesto agonistico di riferimento, al di là del mero tesseramento preceduto da visita medica.
4.4 Tra l’altro, così come formulate, le norme chiariscono come quello dell’“atleta” non sia uno status permanente, che si acquisisce una volta e per sempre, essendo strettamente dipendente dall’attualità e dalla concretezza dello svolgimento dell’attività sportiva agonistica, per un lasso di tempo anteriore alla candidatura, tale da consentirne un’apprezzabilità in termini di effettiva preparazione e presenza alle competizioni nazionali o regionali e, dunque, di indagare una forma di partecipazione “attiva”, ben lontana dalla mera “capacità del ricorrente a gareggiare” cui il Tribunale Federale FIPAV si è riferito.
4.5 Siffatta “perdurante attualità” della condizione di atleta attivo è confermata dalla possibilità di derogarvi solo in un caso, specificato dallo stesso art. 22, comma II, Statuto FIPAV: qualora l’atleta, seppur non attualmente “in attività”, abbia partecipato alle competizioni per almeno due stagioni sportive nell’ultimo decennio (analogamente: nell’arco di due anni, nell’ultimo decennio, secondo l’art. 7.4, comma II, Principi Fondamentali FSN e DSA). Oltre il decennio è lo stesso legislatore, ex ante, a presumere che sia definitivamente interrotto quel filo conduttore che consente all’atleta, ancorché non in attività, di rappresentare un’intera categoria.
5. Da tali premesse consegue che il sig. Dalfovo, al fine di presentare una valida candidatura alle elezioni del Consiglio Federale FIPAV in quota atleti, aveva due possibilità: quella di asseverare la sussistenza dei requisiti relativi alla partecipazione nell’ultimo decennio a due stagioni di competizioni sportive ovvero giustificare la propria eleggibilità in ragione della qualifica di atleta in attività e, dunque, figurare quale soggetto tesserato presso una società impegnata nello svolgimento della relativa attività agonistica regionale o nazionale.
5.1 L’indubbia mancanza dei requisiti per poter presentarsi in qualità di atleta, ai sensi del comma II, ultimo periodo, dell’art. 22 Statuto FIPAV, ha indotto il sig. Dalfovo ad optare per la qualifica di “atleta in attività”.
5.2 Tuttavia, dall’esame dei documenti versati in atti e dalla motivazione addotta dai giudici di prime cure, non pare affatto incontroverso né provato, secondo un adeguato e motivato indice di probabilità, che i requisiti della candidabilità in qualità di atleta “attivo” sussistessero nella fattispecie concreta. Anzi, pare che il pressoché nullo lasso di tempo intercorrente tra tesseramento e candidatura, a fronte della precedente comprovata inattività del resistente, confermino il contrario.
5.3. Ad ogni modo, spetta al Giudice del merito, vista la non sufficienza del mero dato formale del tesseramento, seppur supportato da previa visita medica agonistica, fornire adeguata motivazione delle predette condizioni di eleggibilità, accertando: in primo luogo, l’effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..), salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d’incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo, che la certificazione medica sia coerente con l’attività sportiva di riferimento, ed in conclusione, più in generale, verificare la concordanza di ciascun elemento con gli altri, quali: l’età, la categoria entro cui si svolge l’attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali, ecc.. Al fine di valutare la presenza delle circostanze da ultimo richiamate, deve specificarsi che, alla luce delle regole del processo sportivo, i giudici di merito hanno pieno accesso ai mezzi di prova e, contrariamente a quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio (ci si riferisce all’erroneità dell’inciso con cui il Tribunale Federale FIPAV ha sostenuto che “non può certo il tribunale svolgere attività per accertare la capacità o la possibilità del resistente di svolgere l’attività di atleta”), è ben possibile ottenere la riedizione dell’attività istruttoria adottando gli opportuni accertamenti del caso, comprensivi di eventuali ordini di esibizione, consulenze tecniche, testimonianze, prove documentali e via dicendo. A riguardo, si evidenzia come la gran parte delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente sia rimasta immotivatamente disattesa.
6. Il secondo motivo di impugnazione merita parziale accoglimento.
6.1 Come rilevato nei precedenti capi della presente decisione, non solo i presupposti che hanno condotto alla candidatura del sig. Dalfovo non risultano dalle documentazioni in atti, stante, peraltro, le lacune evidenziate e non colmate attraverso attività istruttorie officiose, ma, altresì, emergono convergenti circostanze temporali ed ambientali nel senso di ritenere che il resistente sig. Dalfovo abbia artificiosamente precostituito le condizioni, affinché, non potendo più candidarsi come atleta non “in attività”, per aver terminato la propria carriera oltre il decennio precedente, potesse giovarsi dei requisiti per l’eleggibilità come atleta di nuovo “in gioco”.
6.2 La stretta vicinanza tra visita medica, tesseramento e presentazione della candidatura, unitamente all’emergente contesto dei rapporti tra il candidato e le altre cariche istituzionali del settore pallavolistico, oltre alle contraddizioni emerse nel giudizio in ordine a quale sia la serie (se C o D) in cui avrebbe dovuto gareggiare l’atleta, introducono più elementi dubitativi non adeguatamente superati in via istruttoria né in sede di motivazione.
6.3 La presenza dei soli requisiti formali in ordine al tesseramento nella società che partecipa ai campionati di settore, giustificata dall’impossibilità di partecipare alle gare per l’unica ragione dei differimenti dovuti al contesto pandemico, configurano un’operazione di abuso del diritto e di uso distorsivo delle finalità sottese alla previsione dei summenzionati requisiti.
6.4 In particolare, il tesseramento e la relativa iscrizione dell’atleta nel campionato, al sol fine di conseguire l’elezione in seno al Consiglio Federale, non supportata nei fatti da alcuna volontà di prendere parte all’attività o da alcuna forma di partecipazione concreta alla preparazione atletica, non solo rappresentano un vulnus per gli altri concorrenti candidati e per l’intera categoria che si intende rappresentare, ma costituiscono, altresì, una potenziale turbativa al corretto funzionamento ed alla regolare organizzazione delle competizioni sportive.
Che detta evenienza fosse da escludersi senza ombra di dubbio nella fattispecie concreta, il giudice del merito non ha fornito logico e puntuale riscontro in motivazione.
7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e, pertanto, la decisione impugnata va annullata con rinvio alla Corte Federale d’Appello, che in diversa composizione, in conformità ai principi di disponibilità delle prove e del contraddittorio, applicherà i principi di seguito enunciati:
a) la candidabilità in qualità di atleta “in attività” presuppone la concretezza e l’attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l’effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all’ordinamento sportivo, secondo i criteri enucleati nella parte motiva della presente decisione;
b) il difetto del requisito sub a) unitamente con la precostituzione artificiosa, da parte del sig. Dalfovo, dei requisiti di candidabilità, in qualità di “atleta in attività”, rappresenta una forma di abuso del diritto all’elettorato passivo, con conseguente invalidità dei provvedimenti fondati sulla fittizia candidatura.
8. In considerazione della relativa novità delle questioni trattate, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello FIPAV.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 luglio 2021.
Il Presidente                           Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo           F.to Giovanni Bruno
Depositato in Roma, in data 18 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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