Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 98 del 18/11/2021 – Carmine D’Anzi/Comitato Regionale Basilicata Lega Nazionale Dilettanti/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 98
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Giulio Bacosi - Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2021, presentato, in data 4 maggio 2021, dal sig. D’Anzi Carmine, rappresentato e difeso dall’avv.to Angelo Maria Esposito,
contro
- il COMITATO REGIONALE BASILICATA - LND - FIGC, in persona del Presidente pro tempore Pietro Rinaldi;
- la LEGA NAZIONALE DILETTANTI - LND - FIGC, in persona del Presidente pro tempore;
- la FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente Federale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione;
e nei confronti di
- RINALDI PIETRO, Presidente CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- AMATUCCI ANTONIO, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- GRECO GIUSEPPE, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- ILVENTO DOMENICO, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- TARTAGLIA GIANLUCA, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- FITTIPALDI EMILIO, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- FORESE GIANFRANCO, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- CIAGLIA DOMENICO, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- RAGONE MICHELE, consigliere Consiglio Direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- PALAZZO ROCCO GIUSEPPE, Responsabile Regionale Calcio a Cinque CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- DARAIO PIETRO, Revisore del Collegio dei Revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- VALENTE ANTONIO, Revisore del Collegio dei Revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- LACERENZA MICHELE, Revisore del Collegio dei Revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- BITETTI STEFANO, Revisore del Collegio dei Revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- DI GIUSEPPEANTONIO PASQUALE, Revisore del Collegio dei Revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- IASI FRANCESCO, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- LALLO ANTONIO, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- DI SALVO GIOVANNI, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- D’ONOFRIO LEONARDO, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
- DE BONIS ANTONIO, Responsabile Regionale del Calcio Femminile CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;
per la riforma
della decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC n. 90/2021, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 luglio 2021, in collegamento, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Carmine D'Anzi - avv. Angelo Mario Esposito, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, assistito dall'avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC; udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, presente personalmente, presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giulio Bacosi.
Ritenuto in fatto
1. Con decisione n. 90/2021 della Corte Federale di Appello della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), comunicata via PEC in data 6 aprile 2021, è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’odierno ricorrente, sig. Carmine D’Anzi, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 105/TFN-SD del 19 febbraio 2021.
2. Con successivo ricorso, presentato in data 4 maggio 2021, il sig. Carmine D’Anzi ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito, più brevemente, “il Collegio”), in via principale, di voler dichiarare la violazione di norme di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di voler annullare la decisione n. 90 CFA/2020-21 Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data; nonché di voler accogliere, nel merito, i motivi di appello e le conclusioni rassegnate nell’atto di impugnazione e, in particolare, accertate le illegittimità rappresentate, relative all’Assemblea elettiva del CR Basilicata LND-FIGC, tenutasi in data 7 gennaio 2021, di invalidare/annullare tutti i conseguenti atti e deliberazioni della stessa, in uno alle elezioni dei membri del CR Basilicata LND-FIGC, a valere per il quadriennio 2021-2024, tenutesi presso l’Hotel Santa Loja di Tito (PZ), e agli atti presupposti, conseguenti e seguenti, con tutte le conseguenti determinazioni del caso.
In via subordinata, ha poi chiesto al Collegio di voler dichiarare la violazione di norme di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di voler annullare la decisione n. 90 CFA/2020-21 Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data, rimettendo gli atti all’organo di secondo grado per l’esame nel merito dei motivi di diritto, con ogni altra più idonea determinazione.
Ha chiesto, altresì, al Collegio di voler condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Infine, in via istruttoria, ha chiesto al Collegio - a norma dell’art. 59, comma 7, del CGS - di voler disporre d’ufficio l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare - e presso la Corte Federale d’Appello della FIGC.
3. Con ricorso ex art. 30 CGS - CONI, l’avv. Angelo Mario Esposito, in qualità di candidato Presidente per il quadriennio 2021-2024 del Comitato Regionale Basilicata, ed il sig. D’Anzi Carmine, in qualità di legale rappresentante p.t. della società dilettantistica A.S.D. San Gerardo Potenza C5, hanno a suo tempo impugnato la procedura elettorale, le deliberazioni di nomina e tutti gli atti presupposti, presupponenti e seguenti rispetto alle elezioni delle cariche elettive, a valere per il quadriennio 2021-2024 del CR Basilicata LND - FIGC.
Hanno evidenziato, più in specie, presunte gravi violazioni di legge che avrebbero inficiato ed invalidato tutta la procedura elettorale, chiedendo l’accertamento, la verifica, la declaratoria e la successiva invalidità/annullamento della procedura elettorale ridetta e degli atti presupposti, conseguenti e successivi.
Successivamente al deposito del ricorso, nel quale veniva indicata e provata la circostanza che i ricorrenti avevano proposto formale esposto/denuncia alla Procura Federale per i fatti narrati, i ricorrenti venivano ascoltati dalla Procura Federale della FIGC, che aveva per l’intanto aperto l’istruttoria per l’accertamento delle violazioni denunciate.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare - rigettando la richiesta di sospensione del giudizio medio tempore presentata, e, pur facendo constare sia l’interesse ad agire che la legittimazione processuale dei ricorrenti - non ne accoglieva il ricorso, denegando, dunque, il conforto alle pertinenti ragioni.
Con atto di appello notificato in data 28 febbraio 2021, veniva proposto gravame avverso la decisione del TFN - Sezione Disciplinare - e fissata udienza di discussione al 26 marzo 2021; con decisione pubblicata in data 6 aprile 2021, il reclamo veniva, nondimeno, dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine di giorni sette dal deposito della decisione impugnata, ex art. 101 CGS della FIGC.
In entrambi i giudizi, davanti al TFN - Sezione Disciplinare - e alla Corte di Appello Federale, nessuna delle parti controinteressate, benché tutte ritualmente coinvolte, ha ritenuto di doversi costituire, né ha spiegato difese o depositato memorie.
Proprio la ridetta pronuncia di inammissibilità n. 90 CFA /2020-21 della Corte Federale d’Appello FIGC viene ora addotta, dal solo sig. Carmine D’Anzi, allo scrutinio del Collegio con il ricorso oggetto della presente decisione.
3.1 Venendo ai motivi di ricorso, con una prima doglianza il ricorrente ha censurato il gravato provvedimento endofederale per violazione di norme di diritto ed errata interpretazione della normativa rilevante nel caso de quo, con particolare riguardo al termine per proporre impugnativa ed ai rapporti tra quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (art. 101) e quanto previsto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 37).
Più nel dettaglio - premesso che, ai sensi dell’art. 54 CGS, il ricorso a questo Collegio è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti - nel caso di specie, la Corte Federale di Appello della FIGC sarebbe incorsa in una gravissima violazione di norma di diritto.
Ciò, laddove essa ha applicato l’art. 101 CGS della FIGC, che prevede un termine per impugnare le decisioni di giorni 7 (sette), piuttosto che l’art. 37 CGS CONI che, invece, prevede un più ampio termine di giorni 15 (quindici).
L’intero procedimento, di primo grado davanti al TFN e, successivamente, in grado di appello, sarebbe stato, infatti, - è la tesi del ricorrente - incardinato e promosso ai sensi e per gli effetti degli art. 30 e segg. CGS CONI.
Essendo stato il ricorso proposto “ai sensi del C.G.S. CONI”, appare ovvio - è ancora la tesi del ricorrente - che l’intero procedimento de quo soggiaccia, per tutti i termini ordinatori e perentori, al pertinente regime normativo, compresa la disciplina delle impugnazioni, con conseguente rilevanza nel caso di specie dell’art. 37 CGS CONI.
Tale disposizione, ai commi 1 e 2, recita testualmente: “Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello”; “Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione…”.
La Corte di Appello Federale erroneamente avrebbe, dunque, inteso applicare l’art. 101 CGS della Federazione (FIGC), dichiarando inammissibile l’atto di gravame imbastito dal ricorrente, evitando di entrare nel merito con una sbrigativa decisione in rito del pertinente ricorso.
Apparirebbe dunque evidente - a detta della difesa del D’Anzi - la violazione dell’art. 37, comma 2, CGS CONI da parte dell’Organo Giudicante di secondo grado della FIGC, l’atto di appello essendo stato piuttosto spiccato in data 28 febbraio 2021 avverso una decisione del TFN - Sez. Disciplinare, pubblicata in data 19 febbraio 2021, ovvero ampiamente all’interno del (più lungo) termine previsto da tale disposizione di legge rispetto a quanto previsto in ambito endofederale (art. 101 del CGS della Federazione Italiana Giuoco Calcio).
3.2 Confidando nell’accoglimento, da parte del Collegio, del preliminare motivo di violazione di legge (processuale), siccome supra tratteggiato, il ricorrente ha poi riproposto gli ulteriori motivi di censura già imbastiti in grado di appello, per l’eventualità di un mancato rinvio al Giudice endofederale di secondo grado e di un conseguente, pertinente esame nel merito da parte del Collegio medesimo.
Sinteticamente, essi possono essere riassunti per come segue.
3.2.1 Con una prima doglianza, il ricorrente invoca dal Collegio l’esercizio della propria funzione nomofilattica nella materia elettorale, in ottica di superamento di una denunciata “logica conservativa del sistema”.
Più nel dettaglio, il ricorrente - prendendo le mosse dalle parole del Presidente Federale - invoca dal Collegio, nella ridetta materia elettorale, la fissazione di “ … principi certi ed ineludibili, cui il panorama sportivo nazionale possa rifarsi, per trovare la certezza del diritto; principi improntati al rispetto dei dettami costituzionali e a quelli volti ad assicurare la massima democrazia rappresentativa ed elettiva.”
3.2.2 Con una seconda doglianza, denuncia una presunta confusione tra votazioni elettive e votazioni deliberative, che avrebbe inficiato la pronuncia resa dal Tribunale Federale Nazionale.
Per il ricorrente, più in specie, la modalità ordinaria di votazione si compendierebbe in quella a scrutinio segreto, mentre lo scrutinio palese - riscontrato nel caso di specie, stante l’intervenuta votazione per alzata di mano - sarebbe solo alternativo e soggetto alla duplice condizione della pertinente richiesta da parte di un candidato e dell’accettazione di tale richiesta da parte di tutti gli altri.
3.2.3 Con un ulteriore motivo di ricorso, il D’Anzi ha denunciato una presunta violazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI e dei principi del processo sportivo, nonché violazione del diritto di difesa, del diritto alla prova, dei principi della CEDU e del canone di terzietà degli organi di giustizia sportiva.
Confondendo l’informalità del processo sportivo con una forma di “sommarietà”, il Tribunale Federale Nazionale si sarebbe rifiutato di accertare le violazioni lamentate dal ricorrente sulla scorta di un rilievo solo penale delle stesse, mentre il D’Anzi avrebbe avuto piuttosto di mira il denunciato irregolare svolgimento della competizione elettorale, con evidenti riflessi di natura disciplinare e sportiva.
Ne sarebbe risultata una gravissima ed ingiusta compromissione dei princìpi - siccome scolpiti nella Costituzione - del giusto processo e dello stesso diritto alla difesa giurisdizionale, quest’ultimo in particolare nella pertinente declinazione di diritto allo svolgimento di un’adeguata attività istruttoria, con particolare riguardo, nel caso di specie, all’invocata prova testimoniale.
3.2.4 Infine, con un ultimo motivo di doglianza, il D’Anzi ha denunciato un presunto difetto di motivazione, oltre alla violazione dei principi del giusto procedimento e dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede.
Posto che al ricorrente sarebbe stato negato non solo il diritto di elettorato attivo, ma anche il diritto di ottenere copia del verbale dell’assemblea e di tutte le deliberazioni assunte in occasione dell’assemblea elettiva, il ricorrente medesimo ha all’uopo espressamente invocato dal Collegio l’acquisizione dei verbali e degli atti deliberativi della ridetta Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Basilicata, tenutasi in data 7 gennaio 2021, insieme a tutti gli atti deliberativi e non, precedenti e conseguenti, al fine di verificare la regolarità e la legittimità delle operazioni elettorali.
4. La FIGC, ritualmente costituitasi nel giudizio innanzi al Collegio, in data 2 luglio 2021, ha chiesto al Collegio dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque infondato, rigettandolo con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio e con vittoria di spese ed onorari.
5. Alla successiva Udienza pubblica del 13 luglio 2021 - uditi i legali delle parti e la Procura Generale dello Sport e raccoltene le rispettive conclusioni - il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato in diritto
6. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
7. Il Collegio ritiene di dovere - in via pregiudiziale - esaminare il primo motivo di ricorso.
Esso, pur ammissibile per denunciata violazione di norme di diritto (come peraltro prontamente segnalato anche dalla Procura Generale dello Sport), non merita, nondimeno, il conforto del Collegio in termini di pertinente fondatezza.
7.1 La difesa dell’intimata Federazione ha richiamato in proposito, preliminarmente, la formulazione dell’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, significativamente rubricato “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”, onde:
“1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”.
Si è dunque al cospetto di una precisa scelta del legislatore endo-federale, in sede di riforma del Codice di Giustizia Sportiva: quella di confermare l'esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo “per tutto quanto non previsto” dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria, onde solo e soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva della Federazione possono assumersi applicabili le disposizioni del Codice CONI.
All’opposto, laddove vi siano precise e puntuali disposizioni del Codice endo-federale, come appunto nel caso di specie, devono giocoforza essere queste ultime a trovare applicazione.
E’ sufficiente a questo punto leggere l’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, peraltro approvato dal CONI, per avvedersi che il reclamo “…deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”.
Si è al cospetto della espressa previsione di termine perentorio - come tale, di natura decadenziale - funzionale alla impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale innanzi alla Corte Federale d’Appello, compendiantesi in 7 (sette) giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione delle decisioni che si intende in concreto gravare, il cui inutile spirare reca seco l’inammissibilità della pertinente impugnazione per tardività.
Ora, nel caso di specie, la decisione n. 105/TFN-SD 2020/2021 è stata pacificamente comunicata ai ricorrenti in prime cure, in data 19 febbraio 2021, la pertinente impugnazione dovendo dunque essere spiccata, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia federale, entro il termine del successivo 26 febbraio 2021.
Come, tuttavia, correttamente evidenziato dalla CFA nel contesto letterale della sentenza oggetto di esame del Collegio, “il reclamo (...) è stato notificato per posta elettronica certificata [solo, n.d.r.] in data 28 febbraio 2021”, con conseguente declaratoria pregiudiziale di inammissibilità del reclamo ridetto “…per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni, previsto dall’art. 101, comma 2 del C.G.S.”.
Non giova, allora, al ricorrente far notare che, “essendo il ricorso proposto si sensi del C.G.S. CONI è ovvio che l’intero procedimento soggiace, per tutti i termini ordinatori e perentori, a detto regime normativo ed anche per il regime delle impugnazioni, dove trova applicazione l’art. 37 C.G.S. CONI”, stante la ridetta inapplicabilità del Codice della Giustizia Sportiva CONI e, per converso, l’applicabilità del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, con conseguente operatività del più breve termine di impugnazione pari a 7 (sette) giorni.
Il primo, pregiudiziale motivo di ricorso, pur ammissibile, va dunque rigettato perché infondato.
7.2 Il rigetto del primo motivo di gravame consente al Collegio di assorbire l’esame delle ulteriori censure proposte dalla difesa del ricorrente, l’eventuale accoglimento delle quali - in disparte qualsivoglia questione di pertinente ammissibilità - non potrebbe giovargli in alcun modo.
8. Conclusivamente, per le indicate motivazioni, il ricorso va respinto.
9. La particolarità della questione esaminata dal Collegio, l’approccio “sistematico” complessivamente palesato dal ricorrente e la natura minima dello scostamento temporale che ne ha contraddistinto il gravame, rispetto al termine di impugnazione rilevante nel caso di specie, giustificano per il Collegio la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 luglio 2021.
Il Presidente                            Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo            F.to Giulio Bacosi
Depositato in Roma in data 18 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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