F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 089/CSA pubblicata il 29 Novembre 2021 – Hellas Verona F.C. S.p.A.

Decisione n. 089/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 088/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente     

Michele Messina - Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 088/CSA/2020-2021, proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 09.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2021, l’Avv. Michele Messina e uditi l’Avv. Stefano Fanini e il Direttore operativo, Dott. Pantaleo Longo, per la Hellas Verona F.C. S.p.A.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 09.11.2021 in relazione alla gara Napoli/Hellas Verona del 07.11.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere la totalità di suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura Federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo”.

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. con il ricorso introduttivo lamenta:

- Gravi omissioni nel referto della Procura Federale (sez. 2 bis) relativamente alla mancata annotazione della posizione del terzo collaboratore (Paolo Gaoni), nonché quanto alla omessa indicazione del numero approssimativo di sostenitori (Campo 4 “Consistenza”) che avrebbero intonato il coro e conseguente nullità/inattendibilità della compilazione del campo 3 del modulo “Percezione”;

- Insussistenza del requisito della “Percettibilità” e conseguente inesistenza delle

“Significativa dimensione del fenomeno” dei cori sanzionati provenienti da un numero indefinito di tifosi all’interno di un gruppo di circa 250 spettatori presenti nel settore ospiti;

- Esimenti ed attenuanti ex art. 29 C.G.S. Ulteriori elementi a supporto dell’insussistenza della violazione contestata e conseguente vessatorietà della sanzione impugnata;

- Mancata applicazione dell’esimente ex art. 29 comma 1, C.G.S.;

- Mancata applicazione di sanzioni da parte del Giudice Sportivo per cori di analogo contenuto intonati da parte della tifoseria napoletana - Vessatorietà e sproporzione della sanzione di € 10.000 comminata dal Giudice Sportivo nei confronti della reclamante;

- Impatto e percettibilità acustica dei cori sanzionati;

- Sproporzione della sanzione inflitta in ragione sia dell’effettiva dinamica dei fatti che in relazione a precedenti decisioni della giustizia sportiva in casi analoghi.   

Muovendo da tali premesse, e previa articolazione di istanze istruttorie e richiesta di audizione, la società ricorrente chiede l’annullamento e la revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia anche ai sensi dell’art. 29 C.G.S.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo sia fondato nei termini che seguono.

In primis, sotto il profilo documentale, la relazione dei Collaboratori della Procura Federale, in atti, riporta come i cori denigratori di origine territoriale siano stati uditi soltanto da due dei tre Collaboratori all’uopo delegati, senza peraltro che, su tale questione, sia stata verbalizzata alcuna dichiarazione da parte del terzo Delegato (Gaoni Paolo).

Si osserva, inoltre, come negli altri documenti (referto) redatti dagli ufficiali di gara non vi siano segnalazioni a tal riguardo.

In tema, è opportuno richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza sportiva secondo la quale le espressioni di insulto e discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio»: si impone di verificare, dunque, al fine della irrogazione della sanzione - che ‘per dimensione e percezione reale’ essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa (v., a tal riguardo, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF; nonché, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 11 febbraio 2014, n° 202/CGF).

In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo» e abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori presenti allo stadio per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da [tali] atteggiamenti» (precisazione così formulata dalla Corte Giust. Fed., Sez. Un., in C.U. FIGC, 20 gennaio 2014, n° 179/CGF).

Si osserva, ancora, come le società sportive rispondano «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 12 Novembre2019, n° 013/CSA).

Ciò posto, le coordinate normative di riferimento per il caso in esame sono rappresentate dagli artt. 25 e 28 C.G.S., sulla cui portata precettiva vanno sviluppate ulteriori considerazioni.

Nel Codice di Giustizia Sportiva del 2019 la fattispecie dei cori ‘denigratori territoriali’ è stata inserita nell’art. 25 C.G.S., il quale mira a prevenire, come rubricato, fatti violenti dei sostenitori.

Ciò nondimeno, anche in tale distinta prospettiva, che si affianca a quella tradizionalmente volta a reprimere in sé la natura offensiva del coro, la soglia di giuridica rilevanza della fattispecie in esame resta inscindibilmente agganciata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato, inteso sia come mantenimento dell’ordine pubblico, mediante l’eliminazione in radice di ogni possibile provocazione tale da suscitare reazioni violente, che come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori.

Il Collegio non può, dunque, esimersi dallo svolgere un preliminare controllo sull’effettiva portata del fenomeno e sulla percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., e consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo, in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva - e con essa la rilevanza giuridica - della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra.

Ciò significa che la norma incriminatrice (id est art. 25) mira a prevenire non un pericolo astratto e/o decontestualizzabile, ma piuttosto ponderato in concreto, attraverso una stima del possibile impatto della singola condotta sul bene tutelato e, dunque, nella fattispecie, dei cori in contestazione sul pubblico presente.

Diversamente opinando, ossia a voler sostenere che il requisito della percepibilità non debba essere preso in considerazione in caso di cori denigratori di matrice territoriale, si giungerebbe a una interpretazione controfunzionale delle disposizioni in questione, per cui, ad esempio, se i cori sono discriminatori vanno sanzionati secondo il criterio dell’incidenza, là dove quelli offensivi in base alla territorialità verrebbero puniti a titolo di responsabilità oggettiva e in via automatica, opzione ermeneutica non aderente al combinato disposto dagli artt. 6 e 7 C.G.S. e non ragionevole, attesa la diversa gravità delle due fattispecie in comparazione.

Tanto considerato in diritto e passando all’esame dei profili di stretto merito del reclamo, questa Corte osserva come, pur non risultando assorbente la deduzione difensiva relativa all’assenza di verbalizzazione da parte uno dei tre Collaboratori della Procura Federale, l’insufficiente compilazione del campo 3 del rapporto determini, tuttavia, l’insussistenza di margini per sanzionare il denunciato comportamento.

Più in dettaglio, all’assenza del contributo descrittivo di uno dei componenti la delegazione della Procura Federale, nel caso qui in rilievo si è aggiunta una dislocazione non funzionale degli altri due Collaboratori, il cui posizionamento sul terreno di gioco ( rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo) non  può di certo dirsi idoneo a fornire una ricostruzione attendibile quanto alla “percettibilità” e “significativa dimensione del fenomeno” nei termini in punto di diritto sopra compendiati.

In altri termini non risulta possibile, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenersi acquisita prova sufficiente a ritenere integrato il requisito costitutivo della fattispecie in addebito dato dai predicati della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’ ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 16 maggio 2018, n° 139/CSA, Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 25Ottobre 2021, n°40/CSA; nonché, anche se più risalente, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF).

Questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della squadra scaligera - tra l’altro non contestato dalla reclamante -, ritenuto accoglibile il ricorso nei sopra specificati limiti e con assorbimento di ogni altro motivo, conclude deducendo come il difetto di prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sin qui prospettati, costituisca, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo, ancorché sussumibile nella distinta previsione di cui all’articolo 25 del C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL VICE PRESIDENTE

Michele Messina                                                         Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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