F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 090/CSA pubblicata il 01 Dicembre 2021 – U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

 

Decisione n. 090/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 105/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con richiesta di procedura d’urgenza, numero di registro 105/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti,

Serie A, di cui al Com. Uff. n. 84 del 23.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 27.11.2021, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv.  Alessandro Avagliano per la Procura Federale,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. ha proposto reclamo, con richiesta di procedura d’urgenza, avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A (cfr. Com. Uff. n. 84 del 23.11.2021), al proprio calciatore, Sig. Davide Frattesi, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Sassuolo/Cagliari del 21.11.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per una giornata effettiva di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “ricevuta dalla Procura Federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9,45 del 22 novembre 2021) in merito alla condotta del calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Davide Frattesi (Soc. Sassuolo) con la squalifica per una giornata effettiva di gara”.

La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, eccepisce, con il primo motivo di gravame, l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla Procura Federale a cagione della mancata prova della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 61, comma 3, CGS, mentre con il secondo motivo eccepisce, l’assenza di prova della violazione “oltre ogni ragionevole dubbio”.

L’odierna reclamante evidenzia che dagli atti ufficiali del procedimento risulta che il comportamento del Frattesi non è stato sanzionato dal Direttore di Gara, ma non emerge in alcun modo che l’episodio non sia stato visto dall’arbitro e, soprattutto dal VAR.

Prosegue, quindi, affermando che non esistendo agli atti, prova alcuna in tal senso, il video de quo non poteva essere utilizzato dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione del provvedimento disciplinare.

Con il secondo motivo la società reclamante ritiene che il comportamento del proprio calciatore non possa essere sanzionato, in quanto le immagini non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema ed avvalora la propria tesi difensiva con la produzione di ben tre consulenze tecniche di parte. La difesa della società appellante conclude chiedendo l’annullamento e/o la revoca della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in subordine, chiede di comminare la sanzione dell’ammenda in luogo di quella della squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 novembre 2021, è comparso l’Avv. Mattia Grassani per la Società Sassuolo Calcio s.r.l., il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità. L’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale, ha replicato ai motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

La norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti, disciplinarmente rilevanti per l’ordinamento sportivo, potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dagli addetti al VAR.

Questa Corte ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR (cfr. Corte Sport. App., dec., 9 marzo 2020, n. 215 in www.figc.it.).

In altri termini, l’utilizzo di questo mezzo di prova non necessita che agli atti del giudizio sia acquisita la prova negativa che gli addetti al VAR – così come l’arbitro - non abbiano visto o percepito il comportamento illecito oggetto di sanzione. Tale assunto – elevato nell’economia della disciplina di settore a condizione di utilizzo della prova TV - può dirsi, invero, assistito dalla presunzione logica rinveniente dal fatto che non vi sia stata la segnalazione da parte degli addetti al VAR che, evidentemente, non hanno visto o percepito l’infrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il video de quo può essere utilizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione oggetto di gravame.

La Corte ritiene, invece, di accogliere il secondo motivo d’appello, in quanto dall’esame delle immagini televisive, prive di audio, non è possibile avere un’agevole lettura del labiale del calciatore, che lascia ampi margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da lui proferite al 9° del secondo tempo della gara Sassuolo - Cagliari.

La ripetuta visione del filmato non consente, invero, di accreditare la fattispecie in addebito nemmeno alla stregua dello standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, non essendo assistita la tesi della natura blasfema delle espressioni in contestazione di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica e, segnatamente, a quella della imprecazione “porco zio”, accreditata con uguali margini di verosimiglianza dalle relazioni di consulenza tecnica in atti. 

A differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, quest’organo giudicante, nell’impossibilità di accertare, senza alcun margine di dubbio, l’effettiva pronuncia delle espressioni attribuite al Sig. Davide Frattesi, suscettibili di diversa interpretazione, così come proposta dall’odierna reclamante, ritiene che il ricorso debba essere accolto con il conseguente annullamento della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore Davide Frattesi.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                    Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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