F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 092/CSA pubblicata il 02 Dicembre 2021 – U.C. Sampdoria S.p.A.

Decisione n. 092/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 070/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 070/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.C. Sampdoria S.P.A. in data 02.11.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Perruchet Da Silva Adrien Sebastien in riferimento alla gara Torino/Sampdoria del 30.10.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2021, il prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l’Avv. Vittorio Rigo, il segretario generale della società sig. Massimo Ienca ed il calciatore Perrucchet Da Silva Sebastien per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 8 novembre 2021, la U.C Sampdoria presenta reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata in C.u. n. 75 del 2 novembre 2021, mediante la quale veniva inflitta al calciatore Perruchet Da Silva Adrien Sebastien la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara «per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa».

La U.C. Sampdoria, contrariamente a quanto statuito dal Giudice sportivo, ritiene che il comportamento del Calciatore non meriti la sanzione comminata, in ragione del fatto che dagli atti di gara emergerebbe che il Da Silva avrebbe proferito un’unica espressione di disappunto in occasione di una fase di gioco concitata e sul cui valore di effettiva offesa sarebbe legittimo opporre più di un dubbio. In particolare, il sodalizio genovese sostiene che la frase pronunciata dal Calciatore debba essere qualificata come irrispettosa o irriguardosa e non come “ingiuriosa”, in quanto l’espressione utilizzata consisterebbe in «un intercalare che il Calciatore, pur ammettendo di averlo pronunciato, non ha mai ritenuto potesse considerarsi offensivo».

La reclamante chiede pertanto che la sanzione de qua vada rideterminata e, nello specifico, ridotta ad una squalifica di una sola giornata effettiva di gara. In subordine, la U.C. Sampdoria domanda comunque una riduzione della sanzione irrogata a una squalifica di una giornata effettiva di gara eventualmente accompagnata da un’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

Questa Corte Sportiva, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non sia fondato nei sensi di cui segue.

Per il caso che occupa le coordinate normative si rinvengono nell’art. 36 C.G.S., a tenore del quale «[a]i  calciatori  e  ai  tecnici  responsabili  delle  infrazioni  di  seguito  indicate,  commesse  in occasione  o  durante  la  gara,  è  inflitta,  salva  l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o aggravanti,  come  sanzione  minima  la  squalifica: a)  per  due giornate  o  a  tempo  determinato  in  caso  di  condotta  ingiuriosa  o  irriguardosa  nei confronti  degli  ufficiali  di  gara».

Orbene, in ragione del rapporto di gara, il comportamento del Da Silva non può che configurare pienamente la fattispecie descritta dal legislatore, che non pone alcuna distinzione tra condotta ingiuriosa o irriguardosa, per la quale è prevista la sanzione minima di due giornate effettive di gara. L’espressione utilizzata dal Calciatore non può, poi, in alcun modo essere definita un “intercalare” ed è senza dubbio gravemente offensiva.

Non si rinviene, tra l’altro, alcuna attenuante in merito al comportamento del Da Silva. Non possono, infatti, assumere valenza attenuante sia la c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte sport. app., 26 gennaio 2020, dec. n. 148), o concitazione agonistica, le quali non giustificano l’utilizzo di gergo volgare nei riguardi del direttore di gara che abbia raggiunto toni offensivi o irriguardosi (cfr. Corte sport. app., 3 gennaio 2020, dec. n. 79), né, tanto meno, il c.d. eccesso di foga, non essendo considerata rilevante a tali fini la tensione psicofisica del calciatore (sul punto, v. ancora Corte sport. app., 26 gennaio 2020, dec. n. 148).

Ciò posto, la sanzione inflitta dal Giudice sportivo risulta proporzionata all’atteggiamento del Da Silva e, pertanto, non va ridotta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                 Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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