F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 093/CSA pubblicata il 02 Dicembre 2021 – A.S. Roma S.p.A.

Decisione n.093/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 071/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 071/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. in data 03.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico, udito l’Avv. Antonio Conte per la ricorrente;  Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società AS Roma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, sanzione sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S., disposta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2.11.2021, seguito gara Roma/Milan del 31.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento:

“considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan”;  considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo de calciatore [Z]latan Ibrahimovich (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte;  considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, ‘la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)’ intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto;  considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha formulato, in via preliminare, istanza di sospensione della sanzione e del procedimento di gravame, richiedendo un supplemento di indagini da parte della Procura Federale FIGC al fine di ricostruire l’effettiva dinamica dei fatti contestati e, segnatamente, la percettibilità, dimensione e/o esistenza dei cori nei confronti del calciatore Kessie, nonché le attività di prevenzione poste in essere dalla società AS Roma.

Nel merito, la società reclamante ha richiesto l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, con applicazione di sola pena pecuniaria / ammenda.

A fondamento delle proprie richieste, la reclamante deduce, in primo luogo, l’erroneità della ricostruzione e valutazione di una delle condotte sanzionate, ossia l’intonazione di cori discriminatori all’indirizzo del tesserato Kessie. Secondo l’opinione della società, infatti, tale episodio, verificatosi al minuto 80° di gioco (e non al minuto 35°, come invece riportato dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato), sarebbe stato in ogni caso inesattamente segnalato e ricostruito dai delegati della Procura Federale nel proprio rapporto, sia con riguardo all’effettivo carattere discriminatorio dei cori, sia con riferimento alla percettibilità e dimensione raggiunte dai cori medesimi. A conforto di quanto dedotto, la reclamante sottolinea, in questo senso, che i cori in questione non sarebbero stati riportati nel referto del Direttore di gara e produce delle prove audio e visive.

In secondo luogo, la società ricorrente invoca l’applicabilità delle circostanze esimenti/attenuanti di cui all’art. 29 CGS, rivendicando di aver adottato modelli gestionali e di organizzazione con finalità di prevenzione, di aver cooperato con le Forze dell’ordine e, infine, di essersi attivata per far cessare le condotte antisportive mediante diffusione di annunci da parte dello speaker dello stadio.

Infine, con specifico riguardo ai (plurimi) cori discriminatori rivolti nei confronti dell’atleta Ibrahimovic, la reclamante lamenta l’omessa considerazione, da parte del Giudice Sportivo, della condotta provocatoria di cui lo stesso calciatore si sarebbe reso responsabile prima e durante l’incontro Roma-Milan, producendo delle prove audio-visive.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 18.11.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Antonio Conte, il quale ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di non poter accogliere il ricorso, per i motivi di seguito illustrati.

In via preliminare, va respinta l’istanza di sospensione per svolgimento di indagini ulteriori da parte della Procura Federale. Contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, infatti, questa Corte ritiene pienamente raggiunta la prova della rilevanza e percettibilità generale dei cori discriminatori, dal momento che, al netto dell’erronea indicazione del minuto di giuoco riportata nel provvedimento del Giudice Sportivo (che costituisce con tutta evidenza un mero errore materiale irrilevante ai fini della valutazione dei presupposti della sanzione), ciò che rileva è che la ricostruzione dei fatti contestati contenuta nel rapporto dei delegati della Procura Federale risulta precisa e circostanziata. Difatti, ogni e ciascuno degli episodi contestati – ivi inclusi i cori discriminatori rivolti all’indirizzo del calciatore Kessie – sono stati percepiti da tutti e tre i rappresentanti della PF, i quali erano ben posizionati nei vari punti dell’impianto sportivo, e segnatamente “uno nei pressi della curva sud, uno a centrocampo e uno nei pressi della curva nord”.

Quanto testé osservato spiega un’immediata rilevanza anche sotto il profilo del merito del reclamo: invero, il corretto posizionamento dei rappresentanti della PF e l’unanime ricostruzione dagli stessi fornita costituiscono degli elementi di per sé idonei e sufficienti a ritenere raggiunta la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione dei cori discriminatori sanzionati.

Per ciò che concerne, poi, la rilevanza ed applicabilità delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all’art. 29 CGS, è d’uopo sottolineare che:

- per un verso, l’intervento della società per porre fine alle condotte contestate si è rivelato purtroppo scarsamente risolutivo, giacché gli annunci diramati dallo speaker dello stadio non hanno concretamente dissuaso il pubblico dei sostenitori dal reiterare, nel corso della gara, i vari cori discriminatori;

- per altro verso, deve rammentarsi il principio, recentissimamente ribadito da questa stessa Corte a tenore del quale “l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori” (Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 071/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti n. 069/CSA/2021-2022). Tale principio, affermato da questa Corte in occasione dell’esame di un ricorso proposto dalla medesima società reclamante AS Roma in una fattispecie analoga, si attaglia perfettamente anche al caso che ci occupa, e conduce perciò ad escludere la rilevanza dell’esimente/attenuante invocata.

Da ultimo, si rileva infine che, ai fini della determinazione della congruità della sanzione comminata, non può esser attribuita rilevanza alla asserita provocazione del calciatore Ibrahimovich, e ciò per diversi e concorrenti motivi.

Di tale condotta provocatoria all’indirizzo del pubblico non si rinviene, invero, adeguata evidenza nei rapporti ufficiali di gara (ed infatti, la nota sull’ammonizione irrogata al calciatore Ibrahimovic non contiene alcuna specificazione sulla condotta tenuta dallo stesso). Inoltre, la condotta provocatoria – perfino laddove esistente – non sarebbe in alcun modo idonea a giustificare i cori di discriminazione razziale particolarmente gravi quali quelli pronunciati dal pubblico. Infine, tale condotta provocatoria non possiede attinenza alcuna con i cori discriminatori che sono stati parallelamente proferiti all’indirizzo dell’altro calciatore Kessie.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società AS Roma S.p.A. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                     Carmine Volpe 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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