F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN – SD del 07 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3229/114 pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Secondo Massimo e Rizzi Fabrizio – Reg. Prot. 56/TFN-SD

Decisione/0068/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3229/114 pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Secondo Massimo e Rizzi Fabrizio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 3299/114pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2021, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Sig. Secondo Massimo, Presidente del CdA e legale rappresentante, sino al 06/08/2020, della società FC Pro Vercelli 1892 Srl:

a) per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2020, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl;

- Sig. Rizzi Fabrizio, Amministratore Delegato e legale rappresentante, sino al 06/08/2020, della società FC Pro Vercelli 1892 Srl:

a) per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2020, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra Angiolini Anita, acquirente del 100% delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra Angiolini Anita ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto la “Segnalazione del Presidente Federale della F.I.G.C. in ordine al mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.”, è stata avviata a seguito della segnalazione pervenuta dal Presidente federale in data 1.9.2021 relativa alla citata acquisizione, unitamente alla documentazione ivi allegata comprensiva, per quel che rileva ai fini del presente procedimento, degli esiti delle verifiche svolte dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni societarie in ambito professionistico sulla cessione delle quote societarie della FC Pro Vercelli 1892 Srl del 16.7.2020.

Nel corso delle indagini esperite sono stati acquisiti il foglio notizie e i fogli di censimento della società Pro Vercelli, unitamente agli atti societari relativi ai poteri di rappresentanza e alla visura camerale delle società interessate.

Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini, i soggetti oggi deferiti non hanno chiesto di essere sentiti, né presentato memoria difensiva, mentre gli altri indagati per i medesimi fatti e la società Pro Vercelli presentavano istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del 2.12.2021 e ritualmente notificato il relativo avviso, nessuno dei deferiti ha depositato memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 2.12.2021, tenuta in modalità video conferenza, ha partecipato il dr. Luca Scarpa per la Procura Federale, che ha concluso per l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per entrambi gli incolpati. Per i deferiti nessuno è comparso.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni agli stessi ascritte.

Risulta infatti che con atto del 16.7.2020, dinanzi al notaio all’uopo incaricato, il signor Massimo Secondo, odierno deferito, la signora Stefania Repinto e la Punto Service Cooperativa sociale a rl, tutti i soci della Pro Vercelli, cedevano le quote sociali di rispettiva proprietà, pari all’intero capitale sociale, alla signora Anita Angiolini.

In pari data, peraltro, il notaio rilasciava apposita “dichiarazione di rogito” con la quale certificava l’avvenuta cessione “con scrittura privata da me autenticata (…) in corso di registrazione ed iscrizione presso il Registro imprese” (cfr. certificato 16.7.2021 in atti).

La comunicazione dell’intervenuta cessione ai competenti organi federali è tuttavia avvenuta solo in data 7.8.2020, e dunque oltre lo spirare del termine di giorni 15 previsto dal Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in abito professionistico di cui al CU 112/A del 7.11.2019, decorrente - secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale - dalla data di stipula del relativo atto. Termine, peraltro, facilmente osservabile mediante la trasmissione quantomeno della “dichiarazione di rogito” sopra citata.

La comunicazione dell’avvenuta cessione, oltre che tardiva, non è stata accompagnata da tutta la documentazione prescritta, mancando in particolare agli atti trasmessi l’attestazione dei requisiti di solidità finanziaria di cui al punto 4 del citato Regolamento.

Quest’ultimo documento perveniva alla Commissione Acquisizione Partecipazioni solo il successivo 5.10.2020, peraltro non in lingua italiana e senza che l’istituto emittente ne abbia mai confermato l’autentica provenienza.

Ritiene il Tribunale che i fatti sopra descritti siano sussumibili nelle fattispecie contestate.

La mancata produzione agli organi federali deputati al controllo, quale è da ritenersi la Commissione Acquisizione Partecipazioni in ambito professionistico, di tutta la documentazione richiesta dal CU 112/A rileva anzitutto ex art. 31, comma 1, CGS che qualifica la condotta come illecito amministrativo e la cui ratio va individuata nella necessità di preservare l’esercizio dei poteri di controllo e verifica degli organi deputati da condotte omissive delle parti.

La condotta appena descritta costituisce altresì violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che tutti i soggetti dell’ordinamento domestico devono osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Ed invero, l’omessa regolare trasmissione della documentazione prescritta, così come - nel caso di specie - l’omessa vigilanza a che detta documentazione venisse inviata dal soggetto interessato e l’inerzia sul punto tenuta frustrano il dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che grava sui soggetti dell’ordinamento sportivo quale espressione dei principi richiamati.

Non vi è dubbio che la condotta in contestazione sia riferibile agli odierni deferiti, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Pro Vercelli in carica al momento dello scadere del termine di quindici giorni dall’intervenuta cessione di quote (da individuarsi al 31.7.2020). In tal senso depone il verbale di assemblea del 16.7.2020 in atti, da cui si evince la prorogatio delle cariche al giorno 6.8.2020.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutato il limitato periodo di permanenza nella carica di entrambi i deferiti e l’integrale estromissione del Secondo dal capitale della società al momento della scadenza del termine, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Secondo Massimo, mesi 2 (due) di inibizione; - per il sig. Rizzi Fabrizio, mesi 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 7 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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