F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021 (motivazioni) – USD Ruvese / ASD Molfetta Calcio – Reg. Prot. 55/TFN-SVE

Decisione/0070/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0055/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Divinangelo D’Alesio – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Lorenzo Sodero – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice Ricciotti Sara n. 17.8.2002 – matr. FIGC 2997019 – ric. 213),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, comma 2, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva la società USD Ruvese ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Commissione Premi Preparazione - pubblicata sul Comm. Uff. n. 3/E del 28.10.2021 e comunicata in data 3.11.2021 – per effetto della quale ha dichiarato inadempiente la società ASD Molfetta Calcio per il mancato pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice Sara Ricciotti, nata il 17.08.02, e ciò con riferimento ai n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2017/2018, ordinando che quest’ultima versasse la somma di . 254,94 (di cui . 221,60 in favore della USD Ruvese ed . 33,24 a titolo di penale).

A fondamento del ricorso ha dedotto la violazione dell’art. 96 delle NOIF, la quale prevederebbe che nel caso in cui un’unica società sia titolare del vincolo annuale a quest’ultima competerebbe il premio di preparazione per intero.

Ha, conseguentemente, censurato la legittimità della commisurazione del premio, la quale avrebbe dovuto corrispondere ad . 635,95 (di cui . 82,95 a titolo di penale) in ragione della “pacifica la circostanza che la calciatrice Sara Ricciotti sia stata tesserata esclusivamente per la USD Ruvese”.

Si è costituito nel presente procedimento il dott. Bartolomeo Ennio Cormio, in qualità di presidente della ASD Molfetta Calcio, il quale ha premesso che all’inizio della stagione calcistica 2020-2021 tale società ha tesserato un gruppo di giovani ragazze calciatrici provenienti dalla Unione Sportiva Dilettantistica Ruvese; ha soggiunto che, a causa della pandemìa, i campionati sono stati sospesi e ripresi soltanto per un tempo limitato (poco più di un mese), il che ha indotto ASD Molfetta Calcio a partecipare al campionato “affrontando un gravoso impegno economico per l'organizzazione in tempi ristrettissimi”; ha, quindi, stigmatizzato la pretesa della società ricorrente di chiedere il premio di preparazione per intero.

Nel merito, la società resistente ha opposto che l’art. 96 delle NOIF è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), rimarcando che il premio di preparazione assolverebbe ad una finalità di carattere solidaristico, ossia favorire “la formazione dei giovani calciatori in linea con l'obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile”; ha eccepito che il vincolo annuale non costituirebbe un presupposto fondante la domanda proposta in giudizio alla luce della riformata disciplina di cui al predetto art. 96.

All’udienza del 29 novembre 2021, il Tribunale si è riservato per la decisione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede:

- che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);

- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2).

Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di . 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di . 635,95), non più vigente.

La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica.

Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di . 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche quartultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di . 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2017/2018; 2018/2019) conduce all’importo di . 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Peraltro, si segnala che nel caso in esame difetta il requisito della cd. continuità della preparazione della calciatrice Ricciotti (ossia la sussistenza del tesseramento per tutti i 5 anni antecedenti al vincolo pluriennale), condizione ritenuta da orientamento costante di questo Tribunale imprescindibile per la sussistenza del diritto al premio di preparazione (vedi ad esempio Decisione n. 10 TFN/SVE 2019/2020 del 6 agosto 2019; Decisione n. 2/TFN – SVE 2020/2021 del 8 settembre 2020; Decisione n. 4/TFN – SVE 2020/2021 del 28 settembre 2020).  Infatti, la calciatrice Sara Ricciotti non risulta tesserata per la stagione sportiva 2019/2020, circostanza che interromperebbe il suddetto presupposto temporale rendendo il contributo inesigibile ed il premio non dovuto.

Pertanto, in conclusione, il reclamo va rigettato.

La particolare complessità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società USD Ruvese e, per l’effetto, conferma l’impugnata delibera della Commissione Premi. Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 6 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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