LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 140/DIV DEL 14/12/2021 – Campionato Lega Pro – Delibera – GARA GROSSETO/ CESENA DEL 3 OTTOBRE 2021

GARA GROSSETO/ CESENA DEL 3 OTTOBRE 2021

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, - viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 2 ottobre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; - vista la relazione ed i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite all’esito degli approfondimenti istruttori richiesti si deve ritenere sussistere la responsabilità dei calciatori del Grosseto e del Delegato ai rapporti con la tifoseria come di seguito specificato. Quanto ai calciatori, è rimasto accertato che tutti quelli inseriti in distinta gara si sono recati sotto la curva inizialmente per ricevere l’incitamento dei loro tifosi, come da consuetudine consolidata, ma che la situazione è improvvisamente mutata. Dall’istruttoria, infatti, è emerso che, dopo un primo momento di iniziale incitamento, una parte dei tifosi posti nel settore in questione ha iniziato ad inveire con violenza nei confronti dei Calciatori, mettendoli in una situazione di soggezione tale da non consentirgli alcuna risposta né un'ordinaria interlocuzione. Ciò nonostante, i calciatori sono rimasti sotto la curva, venendosi a trovare in una situazione di fatto sussumibile nella normativa di cui all’articolo 25, comma 9, CGS, in presenza della quale, viceversa, la disposizione in commento gli imponeva di allontanarsi prontamente. L'istruttoria espletata, in conclusione, ha evidenziato: da una parte, che è intervenuta una interlocuzione fra i tifosi ed i calciatori che ha superato il perimetro di un mero incitamento a questi ultimi da parte dei primi; dall'altra parte, che le condotte tenute da alcuni dei tifosi ed il loro atteggiamento aggressivo hanno certamente comportato la speculare e corrispondente soggezione da parte dei Giocatori ad una forma di intimidazione. Tuttavia, la vicenda in esame, ad avviso di questo Giudice, merita una valutazione attenuata, in considerazione: delle complessive modalità dei fatti che si sono caratterizzati per l’improvviso mutamento dell’atteggiamento di tifosi che ha reso più difficile l’ottemperanza da parte dei calciatori a quanto statuito dall’art. 25 cit.; della assenza dello SLO nel momento in cui si sono verificati i fatti in esame. Tali circostanze se, da un lato, consentono di valutare in modo attenuato la condotta dei predetti, tuttavia non integrano una scriminante, atteso che proprio nella fattispecie verificatasi la norma in commento richiede una reazione ed un’opposizione da parte dei soggetti destinatari dei comportamenti che la ratio della norma intende evitare.

Quanto al Delegato ai rapporti con la tifoseria, Manuel PIFFERI, identificato con l’acquisizione della documentazione in atti, è emerso in modo incontrovertibile che lo stesso non era presente ai fatti e, conseguentemente, non è intervenuto in alcun modo nella vicenda in esame. Le linee guida relative agli SLO, approvate con CU n. 326/A del 2015, prevedono espressamente una serie di mansioni specifiche in capo ai predetti, la cui premessa principale, espressamente richiamata è che “Lo SLO segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali”. In altri termini viene chiesta la presenza del delegato nei momenti topici della gara e non vi è dubbio che il post-partita, soprattutto in presenza di situazioni di tensione, integri nella massima misura uno di essi. Ritiene, pertanto, questo giudice che la sua assenza e la conseguente mancanza di qualsiasi tipo di intervento nella situazione determinatasi integrino una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 4 CGS, con specifico riferimento alle mansioni ed ai compiti attribuiti a tale figura istituzionale, specificati anche dall’allegato sub 2) al CU 326/A cit. Tanto premesso e considerato, questo Giudice ritiene, pertanto, di dover comminare, in applicazione degli articoli 4, 25 comma 9, 13 comma 2, e dell’allegato sub 2) di cui al comunicato ufficiale numero 326/A citato, le seguenti sanzioni. A carico di tutti i calciatori inseriti nella distinta gara della società Grosseto, come di seguito specificati, la sanzione di € 500 DI AMMENDA: BAROSI DAVIDE, CRETELLA RICCARDO, FRATINI EMILIANO, VERDUCCI GIUSEPPE, SERENA FILIPPO, DE SILVESTRO ELIO, SINIEGA GIACOMO, RAIMO ALESSANDRO, DELL'AGNELLO SIMONE, FALLANI MATTIA, CIOLLI ANDREA, VRDOLJAK MARIO, MOSCATI FILIPPO, SEMERARO FRANCESCO, MARIGOSU FEDERICO, BIANCONI ENRICO, SCAFFIDI FEDERICO, PICCOLI GIANLUCA, SALVI MATTEO ARTIOLI FEDERICO, GHISOLFI MATTEO. A carico del Delegato ai rapporti con la tifoseria della società a Grosseto, signor MANULE PIFFERI la sanzione dell’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 GENNAIO 2022.

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