CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114 del 15/12/2021 – Maurizio Giuseppe Fossati/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI e altri

Decisione n. 114
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Marcello de Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2021, presentato, in data 9 febbraio 2021, dal sig. Maurizio Giuseppe Fossati, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
e la Procura Federale della FIGC,
nonché contro
le sig.re Maria Speranza Levis, Tessa Rigolino, Giulia Zecchino, Serena Accoliti, Elisa Ceppari, Ilaria Marenco e Anna Perna, rappresentate e difese dagli avv.ti Priscilla Palombi e Luca Miranda, avverso
la decisione n. 072/CFA, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC in data 18 gennaio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 ottobre 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Maurizio Giuseppe Fossati - avv. Matteo Sperduti; gli avv.ti Priscilla Palombi e Luca Miranda, per le resistenti, sig.re Maria Speranza Levis, Tessa Rigolino, Giulia Zecchino, Serena Accoliti, Elisa Ceppari, Ilaria Marenco e Anna Perna; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato il 9 febbraio 2021, il sig. Maurizio Giuseppe Fossati ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione n. 072/CFA, emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC, in data 18 gennaio 2021, con cui, nei procedimenti riuniti nn. 061 - 062/CFA, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC, emessa con C.U. n. 183, pubblicato in data 4 dicembre 2020 (con la quale all'odierno ricorrente era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2021), è stata rideterminata la medesima sanzione inflitta al sig. Fossati fino al 31 dicembre 2023.
La vicenda per cui è causa origina dal deferimento (datato 22 settembre 2019) nei confronti dell’odierno ricorrente - allenatore della prima squadra della società F.C.D. Novese Calcio Femminile (di seguito Novese) nella stagione sportiva 2018/2019 e nella successiva, fino al 17 dicembre 2019 - per la “violazione del disposto di cui agli artt. 1 bis, comma 1, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 e di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di tutta la stagione sportiva 2018 – 2019 e nella successiva stagione sportiva 2019 – 2020 fino al 17.12.2019, posto in essere comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per aspetto fisico ed orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici tesserate per la F.C.D. Novese Calcio Femminile, abusando della propria posizione di allenatore della prima squadra di detta società, nonché per aver posto in essere dall’estate del 2019 comportamenti volti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici dallo stesso allenate e non aver desistito dal formulare alla stessa proposte in tal senso o di inviarle messaggi nonostante il rifiuto opposto dall’atleta; il sig. Giuseppe Maurizio Fossati, in particolare, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali proferiva in più occasioni, ed in maniera percepibile ai presenti, frasi rivolte ad alcune delle proprie calciatrici volte a sottolinearne l’aspetto fisico, paragonandolo a specie animali note per la loro pinguedine, o a deriderne l’orientamento sessuale reale o dallo stesso ritenuto; lo stesso allenatore, poi, nel corso dell’estate del 2019 tentava più volte di baciare una propria calciatrice e, dopo aver ottenuto un rifiuto dalla stessa all’instaurarsi di una relazione, ha continuato ad inviarle messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari, inviando anche fotografie della stessa calciatrice in pantaloncini, nonché di una sua compagna di squadra e di altre donne in abbigliamento intimo”; nonché per la “violazione dell’art. 4, comma 2, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 106 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di dicembre del 2019, riferito al padre della calciatrice sig.ra Giulia Zecchino, calciatrice tesserata per la F.C.D. Novese Calcio Femminile, che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia se non avesse corrisposto denaro alla società”.
2. La Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della FIGC, con decisione emessa con C.U. n. 183 del 4 dicembre 2020, riteneva fondato il deferimento e squalificava il sig. Fossati fino al 31 agosto 2021.
In particolare, il Giudice di prime cure, quanto al primo capo di incolpazione, distingueva le due ipotesi contestate consistenti, la prima, in comportamenti denigratori e discriminatori per l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali nei confronti di alcune calciatrici e, la seconda, “invero connotata da maggiore gravità”, in comportamenti tendenti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici che sarebbero degenerati in tentativi di baci forzati e non corrisposti, nonché in atteggiamenti ossessivi e vessatori nei confronti della predetta calciatrice (mediante, in particolare, l’invio alla medesima di ripetuti messaggi telefonici nonché di fotografie della stessa in abbigliamento intimo).
Trattasi, secondo la Commissione, “di contestazioni ben diverse tra loro e riconducibili a norme diverse, giacché il tentativo di instaurare una relazione con una calciatrice non appare inquadrabile nell’art. 28, comma 1, CGS, che punisce i comportamenti denigratori e discriminatori”.
Ebbene, con riferimento al secondo punto del primo capo di incolpazione, la Commissione osservava che: “i) non risulta sufficientemente provato che il deferito abbia assunto detti atteggiamenti e posto in essere comportamenti tali da sfociare in vessazioni fisiche o psicologiche, che come tali avrebbero rilevanza disciplinare; ii) manca infatti agli atti del giudizio il materiale probatorio relativo a tali addebiti (non vi sono né le fotografie né i messaggi telefonici che il deferito avrebbe ripetutamente inviato alla calciatrice) su cui è stato formulato l’atto di incolpazione riportato nel capo di deferimento e che secondo la Procura Federale avrebbe costituito “preciso elemento di riscontro logico alle propalazioni delle stesse” dichiarazioni rese da M.S.L.; il che rende impossibile all’organo decidente la valutazione delle suddette fonti di prova, sia in ordine al contenuto, alla provenienza e finanche al loro eventuale impiego; iii) d’altronde, le sole dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice in questione appaiono insufficienti a ritenere comprovati i fatti in oggetto, in quanto sono prive di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo; né detti fatti possono dirsi confermati sulla base delle dichiarazioni rese dalle compagne di squadra della calciatrice, che si limitano a riferire fatti appresi dalla stessa calciatrice, senza però che nessuna di loro ne abbia avuto conoscenza diretta; iv) dal complesso delle dichiarazioni assunte dalla Procura Federale emerge infatti che la conoscenza del presunto comportamento del Fossati sia avvenuta non in base ad una percezione diretta da parte dei testimoni ascoltati, bensì de relato. In altri termini, le suddette dichiarazioni si basano su quanto riferito da M.S.L. ovvero “vociferato” all’interno dello spogliatoio, mentre l’unica testimonianza diretta del comportamento contestato al Fossati è, a ben vedere, solo quella della stessa calciatrice M.S.L.; v) peraltro le dichiarazioni della calciatrice M.S.L. si rivelano in alcuni passaggi poco chiare come, ad esempio, nel caso dell’episodio di un tentato bacio, in relazione al quale la calciatrice dapprima afferma di essersi sentita in imbarazzo perché l’episodio sarebbe avvenuto in presenza delle compagne e poi precisa che, in realtà, nessuno aveva visto l’episodio; aggiungasi che la stessa nel corso della sua audizione ha fatto riferimento alla ricezione di innumerevoli messaggi che dimostrerebbero il comportamento incessante del Fossati senza tuttavia farsi carico né di esibirli né di richiederne l’acquisizione da parte della Procura Federale”.
Con riferimento alle condotte denigratorie e discriminatorie, la Commissione riteneva “ampiamente comprovato che in svariate occasioni il deferito ha tenuto comportamenti atti a denigrare e/o insultare le proprie giocatrici per motivi legati all’orientamento sessuale e all’aspetto fisico …”.
Con riferimento al secondo capo di incolpazione, il Giudice di primo grado affermava che: “risulta acquisito agli atti, come già esposto, il file della registrazione audio della conversazione telefonica oggetto di detto capo di incolpazione, secondo il quale il Sig. Fossati, in occasione di una telefonata, avrebbe comunicato al padre della calciatrice G. Z. che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia dalla suddetta società se non avesse corrisposto denaro alla società; - occorre tuttavia considerare il clima della complessiva telefonata, dalla quale viene estrapolata la isolata frase oggetto di contestazione (“G. sta qua fino alla fine dell’anno altrimenti porti la moneta se vuoi”); - tale frase si inserisce in una conversazione dai toni concitati e conflittuali, nella quale come emerge dalla registrazione vengono utilizzate anche altre espressioni gravemente denigratorie, che confermano ulteriormente il secondo punto del primo capo di incolpazione (“tu e quella lesbica di tua figlia”; “purtroppo gli piacciono le donne e quindi va a cercarne altre”); l’affermazione relativa allo svincolo della ragazza, così contestualizzata (e peraltro accompagnata dalle affermazioni del deferito che ha più volte ripetuto, nel corso della telefonata, al suo interlocutore, che la calciatrice aveva firmato un contratto che la legava al club fino al 30 giugno e che pertanto avrebbe dovuto rispettarlo fino al termine) e tenuto conto anche di quanto disposto dagli artt. 32, comma 2, CGS e 106 NOIF non si ritiene possa assurgere a una ipotesi di minaccia o di “estorsione”, ma semmai consente di confermare il temperamento tracotante del deferito (che si sente il padrone indiscusso della società sostenendo che “alla Novese comando io”) e di intolleranza verso (presunti) orientamenti omosessuali e costituisce comunque violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero invece costantemente ispirare l’allenatore nello svolgimento del suo ruolo sia dentro sia fuori dal campo”.
La Commissione, pertanto, riteneva sussistente la condotta violativa dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 4 CGS, nonché quella denigratoria e discriminatoria, irrogando la predetta sanzione - pari al doppio del mimino edittale - ai sensi dell’art. 28 CGS FIGC (che punisce - con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi - il comportamento discriminatorio di colui che assume una condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale o configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori).
3. Avverso tale decisione, proponevano reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello sia la Procura Federale, chiedendo la riforma della decisione di primo grado, in ragione della erronea valutazione della valenza delle dichiarazioni rese in sede di audizione dalle calciatrici, nonché della erronea valutazione del materiale probatorio con riferimento alla presunta dazione di denaro tra il deferito e il padre di una delle calciatrici al fine dello svincolo di quest'ultima, che l'odierno ricorrente, per vedersi prosciolto o comunque sanzionato in maniera meno afflittiva.
Con la decisione quivi impugnata, la CFA, dichiarato inammissibile l’intervento dei terzi intervenuti (interventori anche in questa sede), accoglieva in parte il reclamo dalla Procura Federale - respingendo conseguentemente quello proposto dal Fossati - e rideterminava la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2023.
In particolare, la Corte, con riferimento al primo capo di incolpazione, condivideva il percorso motivazionale del Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dei contestati comportamenti denigratori e discriminatori (“Le dichiarazioni rese dalle calciatrici, sono univoche, precise e concordanti ed evidenziano nei comportamenti tenuti dall’incolpato, un clima di offese ed umiliazioni relative sia all’aspetto fisico che sessuale”, pp. 10 ss. della decisione impugnata).
Quanto al citato secondo profilo del primo capo di incolpazione, la CFA, diversamente dal Giudice di prime cure, riteneva che “L’esame delle audizioni tenutesi con le calciatrici in fase di indagini denotano un quadro preciso e concordante sotto il profilo probatorio. Tutte le calciatrici ascoltate nel corso del procedimento hanno avuto come allenatore, nel periodo in contestazione il sig. G.M. Fossati, ed hanno frequentato lo stesso sia in occasione degli allenamenti che al di fuori degli stessi, in occasione della già menzionata vacanza in Puglia e delle numerose volte nelle quali lo stesso trascorreva giornate intere nell’immobile che la società aveva messo a disposizione delle calciatrici. Tutti questi elementi costituiscono fatti incontestati, e sono elementi imprescindibili ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Maria Speranza Levis e del riscontro delle stesse fornito da parte delle altre calciatrici ascoltate nel corso dello svolgimento dell’attività inquirente”.
Sul punto, la Corte riporta in motivazione le audizioni delle sig.re Maria Speranza Levis del 22 febbraio 2020, Anna Perna del 31 gennaio 2020, Giulia Zecchino del 13 febbraio 2020, Serena Accoliti del 22 febbraio 2020, Tessa Rigolino del 22 febbraio 2020, Elisa Ceppari del 22 febbraio 2020, nonché del presidente della società, Davide Saccone, del 4 marzo 2020. Secondo la CFA, “conclusivamente, tutte le calciatrici hanno reso dichiarazioni convergenti rispetto a quanto accaduto, in particolare i comportamenti (i tentativi di baciare la Levis e in generale di avere una relazione sentimentale non corrisposta) e le manifestazioni di gelosia assunti dall’incolpato di fronte a tutte le calciatrici, ed hanno riferito delle confidenze ricevute nell’immediatezza dei fatti dalla sig.ra Levis con riguardo ai comportamenti posti in essere dall’allenatore. Quanto alla testimonianza “de relato” ha chiarito la Cassazione che: “Le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica“ (Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2815); “La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni o di indagine tecnica” (Cass. Civ., I Sez., 19 marzo 2009, n. 6697). Va peraltro aggiunto che nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che il libero convincimento del giudice si può formare anche mediante la rappresentazione di semplici elementi fattuali”.
Conclusivamente, “i comportamenti posti in essere dall’allenatore integrano gli estremi di una condotta violativa del dovere di correttezza, lealtà e probità imposti dall’art. 4 del CGS e 28 dello stesso codice e pertanto in riforma della decisione di prime cure, va accolto sul punto il reclamo della Procura Federale, mentre va respinto quello dell’incolpato”; oltre, secondo i giudici di appello, alla ricorrenza delle circostanze aggravanti, di cui all’art. 14, c.1, lett. a), d) ed n), CGS FIGC (sul punto, si legge a p. 18 della decisione impugnata: “Preme osservare in forza del rinvio esterno all’art. 59 c.p. che l’imputazione dell’aggravante deve avvenire quantomeno per colpa; è infatti richiesta la presenza di un coefficiente soggettivo, cioè la consapevolezza attuale o potenziale ovvero l’incolpevole ignoranza. La dinamica dei fatti ed il contesto probatorio consentono di poter affermare che l’incolpato fosse perfettamente consapevole dei presupposti idonei a generale l’applicazione delle aggravanti”).
Sul secondo capo di incolpazione la Corte, infine, confermava quanto affermato dalla Commissione di primo grado.
4. Il sig. Fossati ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo l'annullamento/riforma della decisione della Corte Federale e articolando i seguenti motivi di diritto.
I) “Violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost, art. 2 e 44 CGS CONI ed art. 118 e 125 CGS FIGC, per insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, e violazione della normativa riguardo all’esercizio dell’azione del Procuratore Federale. Illegittimità del deferimento con erronea acquisizione delle prove e mancanza degli elementi probatori.”.
Il ricorrente sostiene che la Corte abbia modificato il capo di incolpazione, così come indicato all’interno del deferimento, e applicato l’aggravamento della sanzione, senza una specifica richiesta da parte della Procura e senza svolgere alcun tipo di istruttoria.
Invero, secondo il ricorrente, pur facendosi riferimento a “messaggi con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per cellulari, inviando anche fotografie e video”, tali fonti di prova non sarebbero state inserite all’interno del fascicolo procedimentale con impossibilità, da parte del deferito, di difendersi in merito agli stessi. Sull’argomento, l’Organo di appello avrebbe ritenuto, d’accordo con la Procura, che i fatti, così come richiamati, fossero sufficienti per l’aggravamento della sanzione verso il deferito senza, però, che quest’ultimo, a seguito di modifica del capo di incolpazione e delle stesse fonti di prova (in quanto quelle citate nel deferimento non sono mai state depositate dalla Procura), fosse messo in condizione di potersi difendere sulla nuova e diversa accusa. In questo senso si censura la decisione della CFA, ove si afferma che: “3. Da ultimo e sempre in via preliminare, bisogna dare conto dell’eccezione del difensore dell’incolpato in ordine alla acquisizione in giudizio di tutto il materiale probatorio, messaggi e fotografie che pur avendo fatto parte degli atti di indagine, non sono stati acquisti al fascicolo del I° grado di giudizio, come correttamente rilevato da detto giudice. Al riguardo occorre osservare che, impregiudicati gli ampi poteri di indagine e accertamento demandati alla Corte dall’art. 50, 3° comma CGS, e in disparte ogni valutazione sulla natura o meno di “documenti nuovi” ex art. 101, 3° comma CGS, la Procura nel suo reclamo ha ribadito la “non rilevanza determinante di tale documentazione”; circostanza questa confermata dal Procuratore f.f. in sede di riunione che ha peraltro ribadito che il materiale probatorio andava circoscritto a quello acquisito in I° grado, con esclusione delle foto e dei messaggi audio e video”.
Tale incedere si porrebbe in contrasto con gli artt. 62, 125 CGS FIGC e 44 CGS CONI.
II) “Violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost, art. 2697 c.c., artt. 2, 47 e ss. CGS CONI ed artt. 118 e 119 CGS FIGC, per insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia e violazione della normativa riguardo allo svolgimento delle indagini da parte della Procura federale della FIGC, alla violazione del diritto di difesa e dello svolgimento della fase istruttoria nel giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello con lesione della disciplina del contraddittorio. Violazione dell’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva”.
Nel caso di specie, gli unici elementi a riscontro delle dichiarazioni riportate in decisione, valutati a senso unico dalla Procura Federale ed a cui poi ha fatto seguito anche la Corte Federale di Appello, deriverebbero dalle parole, anche confusionarie, delle ragazze, senza ulteriori riscontri esterni tali da poter ritenere che quanto affermato fosse vero e senza una verifica obiettiva tra le parole (asseritamente contraddittorie) che sono emerse ed anche le successive testimonianze portate in giudizio a difesa del Fossati. Il ricorrente, sul punto, afferma che la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha ritenuto di dover dare ragione all’imputato per reati, ad esempio, di violenza/abuso e/o stalking, in proposito alle dichiarazioni della persona offesa che possono essere poste, da sole, a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità di un imputato solo se viene attentamente verificata la “credibilità soggettiva” della persona offesa e la “attendibilità intrinseca” del suo racconto. Circostanza che, nel caso di specie, mancherebbe del tutto, perché l’Organo inquirente non avrebbe tenuto conto della verifica preliminare della sig.ra Levis e della mancanza totale di attendibilità intrinseca (ma anche estrinseca) della stessa che, in primis, si è manifestata con l’assenza di alcuna denuncia verso il Fossati e, addirittura, non si è nemmeno presentata in sede di convocazione di seconda audizione.
Il vizio perpetrato dalla Corte giudicante starebbe proprio nella mancata verifica di tutti questi passaggi preliminari sulla formazione della prova (vengono all’uopo citati taluni passaggi di altre testimonianze non prese in considerazione dalla CFA) e la relativa acquisizione nell’odierno procedimento, in totale violazione delle norme previste nel Capo V - Mezzi di prova del CGS CONI.
III) “Violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost, artt. 111 e 129 CGS FIGC, per insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, e violazione della normativa riguardo ai rapporti specifici con l’autorità giudiziaria”.
Secondo la difesa del ricorrente, il procedimento per cui è causa sarebbe viziato dalla mancata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, a fronte della disposizione di cui all’art. 129 CGS FIGC secondo cui, nel caso si accertino dei reati a seguito delle indagini espletate dalla Procura Federale, il Procuratore Federale deve “trasmette[re] senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente…”.
In questo senso, sarebbe stato compito della Procura della Repubblica accertare la realtà dei fatti con conseguente sospensione del giudizio sportivo. In questa sede viene chiesto, dunque, di “annullare la decisione impugnata con la relativa sanzione, di inoltrare nuovamente gli atti all’organo di appello affinché ordini alla Procura Federale di inviare all’autorità giudiziaria competente per i dovuti accertamenti”.
IV) “Violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost, art. 59, 118 e 133 c.p. e 63 c.p.p. ed artt. 14 CGS FIGC, per insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, e violazione della normativa riguardo all’applicazione delle circostanze aggravanti per il caso di specie. Assenza di motivazione e genericità nell’applicazione delle aggravanti”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte non avrebbe esplicitamente dato alcuna menzione riguardo al contesto operativo dell’applicazione delle aggravanti né le stesse sarebbero state ancorate ai singoli episodi, bensì applicate del tutto genericamente nonché in assenza di una specifica richiesta in tal senso della Procura reclamante.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la misurazione della pena irrogata, giudicata sproporzionata anche in relazione a casi analoghi. Quindi, la sanzione oggi impugnata sarebbe irrispettosa dei canoni seguiti in altri giudizi per illeciti similari ed anche senza applicazione di alcuna aggravante al caso specifico.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia: “IN VIA PRINCIPALE, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto, di rinviare tutti gli atti del presente procedimento alla Corte Federale di Appello della FIGC affinché, con diversa composizione, proceda a nuova e diversa rivalutazione nel merito dei fatti; IN SUBORDINE, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto confermare la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC; IN ULTERIORE SUBORDINE, di accertare e dichiarare l’illegittimità, la genericità e l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e dichiarare l’annullamento dello stesso e della sanzione in essa previsto della “squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Maurizio Fossati fino al 31 dicembre 2023” nonché, per l’effetto annullare l’applicazione delle aggravanti come illegittimamente indicate, ed applicare specifica sanzione ritenuta congrua ai fini di legge”.
5. Si sono costituiti in giudizio la FIGC - che ha concluso per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso -, nonché le sig.re Maria Speranza Levis, Tessa Rigolino, Giulia Zecchino, Serena Accoliti, Elisa Ceppari, Ilaria Marenco e Anna Perna, chiedendone il rigetto; il contraddittorio processuale si è ulteriormente sviluppato mediante il deposito, da parte del ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI nella quale, oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’intervento delle predette signore, si reitera la richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
All’udienza del 7 ottobre 2021, la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso, preliminarmente, per l’inammissibilità della memoria delle sig.re Levis, Rigolino, Zecchino, Accoliti, Ceppari, Marenco e Perna e, nel merito, per l'inammissibilità del I, II e IV motivo di reclamo, nonché per la reiezione del III motivo di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Giova preliminarmente ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale codificazione è stata più volte ribadita all’interno della giurisprudenza di Questo Collegio.
Il ricorrente tenta di far germogliare il seme del dubbio nell’intestata Giustizia, ponendo e sottolineando presunte violazioni procedurali o comunque di norme sostanziali dell’ordinamento sportivo.
Così non è perché la Corte a quo, facendo corretta applicazione sia delle norme federali che dei principi più volte espressi anche da Questa Sezione, ha esaminato e correttamente motivato e sanzionato le condotte poste in essere dal ricorrente, anche sottolineando come alcune questioni sollevate in via di ammissibilità dal ricorrente medesimo fossero state analizzate e rinunziate dalla Procura Federale.
D’altra parte, la enunciazione dei motivi di censura è talmente lacunosa che alcun pregio argomentativo possono trovare le ragioni ad essi sottostanti. Sul punto è opportuno sottolineare, seguendo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione - a cui, secondo quanto innanzi esplicitato, Questo Collegio si uniforma -, che “Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366, n. 4, del Codice di procedura civile” (Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744).
Va anche sottolineato, sempre in relazione ai dedotti motivi di doglianza, come gli stessi attengano a circostanze di fatto che il ricorrente avrebbe voluto decise secondo una prospettazione in linea con la propria interpretazione, con ciò non denunciando, come pure vorrebbe propugnare, vizi di legittimità, ma riproponendo valutazioni di merito, il che, come è noto, non è possibile nella odierna sede e tale condotta va sanzionata con la inammissibilità; ad avvalorare i principi appena richiamati, ancora una volta la Suprema Corte la quale, seppur in un contesto contrattuale, ha affermato il principio di diritto, secondo cui “il sindacato di legittimità può avere a oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito, così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati. In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra” (Cass. Civ., sez. II, 4 giugno 2021, n. 15612).
Alla luce delle prefate argomentazioni, va dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, in corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. anche liddove, come nel caso di specie, il ricorso sia inammissibile (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 24 giugno 2020, n. 12484).
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2021.
Il Presidente                      Il Relatore
F.to Mario Sanino             F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, il 15 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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