CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113 del 14/12/2021 – Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere, Antonio Pellegrino/Comitato Regionale Puglia Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Angelo Giliberto, Vittorio Roberto Tisci e altri

Decisione n. 113
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da:
Massimo Zaccheo – Presidente
Roberto Carleo – Relatore
Roberto Bocchini
Giovanni Bruno
Valerio Pescatore – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2021, presentato, in data 8 aprile 2021, dai signori Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere, Antonio Pellegrino, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Rondinone,
contro
il. Comitato Regionale Puglia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
nonché contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Angelo Clarizia e Paolo Clarizia;
il sig. Vito Roberto Tisci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno;
i signori Angelo Giliberto, Giuseppe Lassandro, Giovanni Stefano Laterza, Serafina Grandolfo, Marinella Falca, non costituiti in giudizio;
in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle operazioni elettorali, dei risultati e dell'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Puglia del CONI, in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del CONI, svoltasi a Bari, in data 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione del sig. Angelo Giliberto, quale Presidente del suddetto Comitato Regionale, e del sig. Vito Roberto Tisci, quale componente della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del CONI, e di ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto nel contenuto.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
visto il provvedimento del Presidente della Sezione, prof. Massimo Zaccheo, in data 13 aprile 2021, che, impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività delle operazioni elettorali formulata dai ricorrenti, rilevando il difetto del periculum in mora, considerato che il Consiglio Regionale Elettivo si è tenuto in data 13 marzo 2021, con la proclamazione degli eletti;
uditi, nell'udienza del 5 luglio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore delle parti ricorrenti - Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere, Antonio Pellegrino – avv. Francesca Rondinone; l'avv. Giancarlo Viglione, per il resistente, Vito Roberto Tisci; nonché, l’avv. prof. Paolo Clarizia, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI; udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI, prof. avv. Antonino Ilacqua, intervenuto ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Carleo.
Ritenuto in fatto
Con il primo motivo del “Ricorso ex art. 54 C.G.S. CONI con contestuale richiesta di provvedimento cautelare anche inaudita altera parte ex artt. 33 e 57 C.G.S. CONI” (“Violazione dell’art. 1 della legge n. 8 dell’11 gennaio 2018, degli artt. 5 e 15 dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 2, comma 1, delle procedure elettorali del C.O.N.I. prevista per la Giunta Regionale e per il Presidente Regionale e dell’art. 4 del Regolamento delle strutture territoriali del C.O.N.I.”), i signori Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere, Antonio Pellegrino contestavano che i signori Angelo Giliberto e Vito Roberto Tisci non avrebbero potuto essere ammessi alle operazioni elettorali, a fronte del superamento del limite di “mandati superiore al numero massimo di tre, previsto dall’art. 1 della L. n. 8/2018”.
Con il secondo motivo di ricorso (“Violazione dell’art. 2, comma 4, e degli artt. 3 e 6 delle procedure elettorali del C.O.N.I. previste per la Giunta Regionale e per il Presidente Regionale”), i medesimi ricorrenti deducevano l’illegittimità della “condotta tenuta dagli Organi del CONI deputati al controllo delle candidature ed allo svolgimento del Consiglio Regionale elettivo”, asseritamente contrastante con gli artt. 2, comma 4, 3 e 6 delle Procedure Elettorali del CONI per il Presidente e la Giunta Regionale.
Pertanto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via cautelare, anche monocratica: di sospendere l’efficacia esecutiva delle operazioni elettorali, dei risultati e dell'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., svoltasi in data 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione del sig. Angelo Giliberto, quale Presidente del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., e del sig. Vito Roberto Tisci, quale componente della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., degli altri componenti della Giunta Regionale del C.O.N.I., e di ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto nel contenuto ed in particolar modo relativo alle modalità di svolgimento della assemblea.
Nel merito: di annullare le operazioni elettorali, i risultati e l'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del C.R.P. del C.O.N.I., svoltasi in data 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione del sig. Angelo Giliberto, quale Presidente del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., e del sig. Vito Roberto Tisci, quale componente della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del C.O.N.I., e, nel caso, degli altri componenti della Giunta Regionale del C.O.N.I. Puglia, e ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto nel contenuto ed in particolar modo relativo alle modalità di svolgimento della assemblea. In via subordinata, qualora non dovessero essere ritenute sussistenti le condizioni per ritenere la decadenza del Presidente, sig. Angelo Giliberto, dichiarare la decadenza del sig. Vito Roberto Tisci dalla carica di componente della Giunta Regionale C.O.N.I. Puglia con conseguente ripetizione della elezione dei componenti in rappresentanza delle FSN o, in subordine, la chiamata a farne parte del primo dei nuovi eletti”.
Con provvedimento del 13 aprile 2021, il Presidente della Sezione, prof. Massimo Zaccheo, impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività delle operazioni elettorali formulata dai ricorrenti, rilevando il difetto del periculum in mora, considerato che il Consiglio Regionale Elettivo si è tenuto in data 13 marzo 2021, con la proclamazione degli eletti. Con memoria di costituzione datata 29 aprile 2021, il sig. Vito Roberto Tisci eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, che non trarrebbero alcun beneficio dal preteso annullamento della elezione del Tisci medesimo. Con successiva memoria ex art. 60, comma 4, del C.G.S. del CONI, datata 25 giugno 2021, si costituiva anche il CONI, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso, quanto al primo motivo, perché il computo dei mandati, ai fini del limite dei tre mandati consecutivi, si effettua a decorrere dall’anno 2013 e, dunque, riguarda solo due quadrienni; quanto al secondo motivo, perché sarebbero state legittimamente svolte tutte le procedure di verifica della regolarità delle candidature ed anche di svolgimento dell’assemblea, giacché il mancato intervento di candidati in assemblea, dovuto alle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, non avrebbe avuto alcuna incidenza sui risultati elettorali. Con ulteriore memoria, anch’essa datata 25 giugno 2021, il sig. Vito Roberto Tisci deduceva, altresì, la infondatezza del ricorso, chiarendo che il computo dei propri mandati consecutivi non è stato superiore al limite di tre, con conseguente legittimità della propria candidatura e della elezione contestata dai ricorrenti.
Considerato in diritto
Il ricorso promosso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi già esposti nella decisione n. 110/2021, resa da questa stessa Sezione nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2021, che di seguito si ribadiscono. Le domande azionate con il presente giudizio dai signori Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere, Antonio Pellegrino devono essere valutate, anzitutto, in relazione alla loro ammissibilità relativamente al generale interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Il concetto di interesse cui si riferisce la norma è interpretato come l’interesse ad ottenere quel bene della vita che può conseguirsi solo attraverso la tutela giurisdizionale. Detto interesse ad agire, quindi, è rappresentato dall’utilità che il provvedimento giurisdizionale dispiegherebbe relativamente alla situazione antigiuridica denunciata. Lo stesso interesse è considerato condizione imprescindibile dell’azione e, quindi, in assenza dello stesso viene a mancare un presupposto indefettibile della legittimazione all’azione medesima. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’interesse ad agire è determinato dalla concreta o attuale lesione di un diritto ovvero dalla potenziale lesione che, ancorché futura e eventuale, deve però necessariamente presupporre la titolarità del diritto stesso. La Suprema Corte, infatti, ha precisato: “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno” (Cass., 23 novembre 2007, n. 24434). La dottrina, sul punto, evidenzia che l’interesse ad agire si concreta nella circostanza di fatto che l’attore, senza la tutela giurisdizionale, soffrirebbe di un danno, tale per cui il provvedimento del giudice rappresenterebbe l’unico strumento per scongiurare questo danno. La situazione non muta se ci si sposta sul piano della tutela amministrativa. È stato chiarito in giurisprudenza che le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l’interesse a ricorrere. La prima consiste nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, vale a dire la posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal "quisque de populo", di talché non è possibile adire il giudice amministrativo al solo fine di ristabilire la generica legalità dell'azione amministrativa, necessitando, per l'appunto, la titolarità di una posizione differenziata. L'interesse a ricorrere sussiste laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero se sia individuabile una concreta utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. Il ricorrente, proponendo ricorso, aspira al vantaggio pratico e concreto che può ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto censurato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della decisione del ricorso (Cons. Stato, sez. II, n. 4233 del 20 giugno 2019). La giurisprudenza è pacifica, inoltre, nell'affermare che nel giudizio amministrativo, in linea di principio, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio, il giudizio elettorale sull'elezione degli organi politici), non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi propone il ricorso (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389). Dunque, l’accertamento dell’interesse ad agire comporta, anzitutto, l’accertamento dell’idoneità della pronuncia a spiegare un effetto utile alla parte istante rispetto allo specifico bene della vita dedotto nel petitum, il che, nel caso oggetto del presente giudizio, è certamente da escludersi. Infatti, nel caso in esame, non viene in considerazione una compressione e/o limitazione del diritto di partecipazione alle elezioni, a fronte dei quali sarebbe configurabile la legittimazione in capo alla ricorrente, quale titolare del diritto di elettorato passivo (al contrario, i ricorrenti o non erano nemmeno candidati alle medesime cariche contestate oppure si erano candidati e sono stati correttamente posti in condizioni di partecipare alle rispettive competizioni nelle quali taluni sono risultati anche eletti). Piuttosto, le censure si limitano ad affermare un generico “interesse alla correttezza delle operazioni elettorali”. Ma tale interesse altro non è se non un interesse indifferenziato (cioè, a corrette elezioni), che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell’azione amministrativa, non azionabile né uti singulus, né, in tesi, dall'ente esponenziale, al di fuori delle specifiche ipotesi di legge in cui è ammessa l'azione popolare; e ciò per i limiti giurisdizionali della caratterizzazione soggettiva del modello di giurisdizione amministrativa cristallizzato dagli articoli 24 e 103 Cost. (cfr. Cons. St., sez. V, n. 4717/2017, in ipotesi sovrapponibile, secondo cui “l'interesse alla legittima nomina del Presidente del Consiglio di Stato è un interesse indifferenziato che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell'azione amministrativa che può vantare qualsiasi cittadino, quale portatore dell'aspirazione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, costituzionalmente deputata alla tutela degli intessi pubblici, della legalità amministrativa e del bene comune. Non vale a differenziare l'interesse l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei magistrati amministrativi”). In altri termini, laddove, come nel caso, la contestazione non investa il diritto di elettore, ma l’interesse alla legittimità della procedura e dei risultati connessi, non è configurabile, in capo agli atleti e tecnici, in quanto tali, una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, portatori dell'aspirazione della corretta esplicazione della funzione deputata alla tutela di interessi pubblici, della legalità amministrativa e del bene comune. Conclusivamente, per le dette ragioni, deve escludersi la legittimazione dei ricorrenti in assenza di una posizione giuridica differenziata in capo agli stessi, né è ipotizzabile nel caso un’azione popolare mirante a conseguire la legalità e la legittimità, avendo tale azione carattere eccezionale e non essendo la stessa ammissibile al di fuori di una espressa previsione di legge, nel caso non esistente. Ciò non vuol dire che la generale garanzia di legalità sia estranea alla giurisdizione amministrativa, ma essa è l'inevitabile e doveroso riflesso di una giurisdizione che non può prescindere, nel nostro ordinamento giuridico, dalla tutela delle posizioni differenziate dei soggetti interessati, in presenza di una lesione che ne radichi in concreto l'interesse a ricorrere alla giurisdizione. In tale senso, sarebbe da ammettere, diversamente dalla fattispecie in esame, la tutela dei candidati alla carica di delegati non eletti, che si dolgano, in tesi, della legittimità delle operazioni elettorali, facendo valere in questo caso una propria e differenziata situazione giuridica soggettiva. A prescindere dalle valutazioni sulla legittimazione ad agire, non sarebbe configurabile comunque un interesse ad agire nei termini individuati dalla giurisprudenza. Non è, intanto, configurabile un vulnus specifico, concreto, personale dell’interesse asseritamente leso (avendo la ricorrente partecipato alle elezioni ed essendo stata eletta), né è configurabile un'utilità concreta e diretta per effetto della rimozione dei provvedimenti impugnati in capo alla ricorrente; in particolare, non è possibile individuare nel caso una sorta di chance (utilità) derivabile dalla reiterazione delle operazioni elettorali, posto che oggetto della doglianza è la procedura in sé, di modo che la ripetizione della competizione elettorale (anche ove si affermasse l'elezione di diversi candidati) non determinerebbe comunque la soddisfazione dell'interesse diretto, concreto e personale della ricorrente, essendo l’interesse della stessa, per l’appunto, quello generico alla regolarità (o forse della legalità).
Le considerazioni che precedono sulla carenza di interesse ad agire rendono superfluo l’esame del differente profilo della ammissibilità del ricorso “collettivo” proposto dai ricorrenti tra loro in situazioni diverse, dovendosi verificare, in tal caso, se dette posizioni possano porsi anche tra loro in conflitto. Parimenti, non occorre entrare nel merito, per affermare, sia pure incidentalmente, che in ogni caso le contestazioni avverso le elezioni oggetto del presente giudizio appaiono infondate, atteso che il numero dei mandati consecutivi da considerare nel computo, a partire dal 2013, resta comunque inferiore al limite vigente di tre.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 luglio 2021.
Il Presidente                       Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo       F.to Roberto Carleo
Depositato in Roma in data 14 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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