CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112 del 13/12/2021 – Franco Amadio/Claudia Vagni – Armando Stirpe/Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE (FITETREC-ANTE)

Decisione n. 112
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Aurelio Vessichelli - Relatore
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Leonardo Ferrara - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2021, presentato, in data 8 aprile 2021, dal Sig. Franco AMADIO, nato a Vejano (VT), il 18 Maggio 1968 (C.F. MDAFNC68E18L713H, Tessera Fitetrec- ANTE n. 14043/2010), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio De Gasperis (PEC: mauriziodegasperis@ordineavvocatiroma.org), cod. fisc. DGSMRZ60H28H501N, del Foro di Roma, e Alessandra Puoti (PEC: alessandrapuoti@ordineavvocatiroma.org), cod. fisc. PTULSN72T56H501R, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, Via Bevagna, n. 3;
contro
i signori Claudia Vagni e Armando Stirpe,
con la costituzione, nella fase di merito del presente giudizio, della Federazione Italiana Turismo Equestre - ANTE (FITETREC-ANTE), in persona del Commissario Straordinario, ing. Mauro Checcoli, rappresntato e difeso dall’avv. Fabio Pennisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 27,
per l’annullamento, previa sospensione,
della sentenza n. 3/2021 della Corte di Appello Federale della FITETREC-ANTE, assunta nel procedimento contraddistinto al R.G. CAF 4/2021, depositata in Segreteria il 7 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet in data 8 aprile 2021, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 dello Statuto FITETREC-ANTE, dai tesserati Claudia Vagni e Armando Stirpe, è stata annullata la convocazione dell’Assemblea Elettiva della FITETREC-ANTE, già fissata per il giorno 12 aprile 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 maggio 2021, il difensore della parte ricorrente, avv. Alessandra Puoti, e l’avv. Fabio Pennisi, per l’Ing. Mario Checcoli, quale Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, presenti personalmente presso i locali del CONI; udito, altresì, in collegamento, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Aurelio Vessichelli.
Ritenuto in Fatto
1. Con ricorso dell’ 8 aprile 2021, il Sig. Franco Amadio, tesserato per la Federazione Italiana Turismo Equestre – TREC-ANTE (d’ora in avanti, FITETREC – ANTE), ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per chiedere l’annullamento della sentenza n. 3/2021 della Corte di Appello Federale della FITETREC-ANTE, assunta nel procedimento contraddistinto al R.G. CAF 4/2021, depositata in Segreteria il 7 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet in data 8 aprile 2021, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 dello Statuto FITETREC-ANTE, dai tesserati Claudia Vagni e Armando Stirpe, è stata annullata la convocazione dell’Assemblea Elettiva della FITETREC-ANTE, già fissata per il giorno 12 aprile 2021.
La questione sottesa alla presente controversia è già nota a questo stesso Collegio giudicante, chiamato a decidere altro ricorso presentato (con il numero di R.G. n. 44/ 2021) dalla FITETREC-ANTE, in persona del Presidente pro tempore, per l’annullamento del provvedimento del 9 aprile 2021, con il quale il CONI ha disposto il Commissariamento della Federazione.
Il ricorso n. 44/2021 è stato discusso (ed è stato respinto, come da dispositivo pubblicato) nel corso della stessa udienza di discussione del presente ricorso, in data 21 maggio 2021.
La questione sorge in dipendenza dell’attività posta in essere dalle Federazioni Sportive Nazionali (e, per quello che qui interessa, dalla FITETREC-ANTE), nonché dalle Discipline Sportive Associate, per il rinnovo degli Organi direttivi per il quadriennio 2021/2024, secondo quanto previsto dalla normativa CONI e, in particolare, dall’art. 6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, laddove si dispone che ciascuna Federazione doveva procedere al rinnovo dei propri organi direttivi entro il 15 marzo (in questo caso del 2021), disposizione recepita anche nello Statuto FITETREC-ANTE, all’art. 19, comma 1.
2. Dalla documentazione versata in atti dalle Parti, e non contestata, risulta che:
- all’inizio del mese di luglio del 2020, il Consiglio Nazionale del CONI, a causa della situazione eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del conseguente rinvio della XXXII^ edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi, originariamente in programma per l'estate 2020, disponeva che, fatte salve le determinazioni in merito da parte dell'Autorità Politica delegata in materia di Sport, le Assemblee elettive delle FSN e delle DSA dovessero tenersi a partire dal settembre 2020 ed entro e non oltre il 17 ottobre 2021. La Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo Sport, con nota n. 6995 del 14 luglio 2020, comunicava che la suddetta delibera CONI non risultava in linea con la normativa vigente, la quale non contempla l'ipotesi di proroga della durata del mandato degli organi del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali oltre il formale termine di legge. Quanto sopra veniva ribadito con la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2020, con la quale -a seguito di scambio di lettere con la Presidenza del CONI- pur prendendosi atto della straordinaria situazione dovuta all’emergenza epidemiologica, si confermavano le precedenti motivazioni di cui alla nota del 14 luglio 2020 e si precisava l'obbligo del rispetto, per il rinnovo degli Organi direttivi, del termine per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva previsto dall'art. 6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché dai rispettivi Statuti delle medesime (nel caso della FITETREC-ANTE, come già detto, art. 19, comma 1, del vigente Statuto) e si disponeva, altresì, che ciascuna Federazione doveva procedere al rinnovo dei propri organi direttivi entro il termine sopradetto e, cioè, entro il 15 marzo 2021.
- La FITETREC-ANTE procedeva, in data 18 dicembre 2020, alla convocazione dell'Assemblea Elettiva per il quadriennio 2021-2024, da tenersi, nella città di Bologna, il 15 marzo 2021, per il rinnovo delle cariche federali. Con nota del 3 marzo 2021, il Presidente della Federazione comunicava che, a causa della situazione di emergenza epidemologica da Covid-19, veniva spostata la sede dell'Assemblea Elettiva da Bologna a Ostia, presso il Centro Olimpico PALAFIJLKAM. Peraltro, con successiva nota pubblicata sul sito federale il 12 marzo 2021, si comunicava la decisione assunta dal Consiglio Federale, di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento della predetta Assemblea Elettiva, a causa delle nuove disposizioni governative in materia di Covid-19.
- Il Segretario Generale, con lettera del 15 marzo 2021, prendeva atto dell'oggettiva causa di forza maggiore che determinava il rinvio dell'Assemblea Elettiva rispetto alla data del 15 marzo, termine ordinario fissato dall'Autorità di Governo vigilante in materia di Sport, invitando il Consiglio Federale a valutare la riprogrammazione dello svolgimento dell'Assemblea entro e non oltre il 12 aprile 2021, in modo da consentire agli atleti e tecnici eventualmente eletti in Consiglio di partecipare alle votazioni, calendarizzate per il giorno successivo, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale del CONI e precisando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n, dello Statuto del CONI.
- L'Assemblea Ordinaria Elettiva veniva, quindi, convocata per il giorno 12 aprile 2021, ma la Corte d'Appello Federale della FITETREC-ANTE, con decisione depositata in segreteria il 7 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet federale l'8 aprile 2021, in accoglimento dei ricorsi presentati da due tesserati (nella contumacia della Federazione), annullava la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva fissata per il 12 aprile 2021, per mancato rispetto del termine di 60 giorni, previsto dall'art. 21, comma 5, dello Statuto Federale, intercorrente tra la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva. Il Presidente Federale, con delibera dell'8 aprile 2021 - vista la suddetta decisione della Corte d'AppelIo Federale del 7/8 aprile 2021 - disponeva il rinvio a data da destinarsi dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della Fitetrec-Ante.
3. Preso atto, la Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 70 del 9 aprile 2021, constatata la mancata celebrazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva FITETREC-ANTE per il rinnovo delle cariche federali e la conseguente decadenza degli organi direttivi e di vertice della medesima, e rilevata l'impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi della Federazione, disponeva, ai sensi degli artt. 7, comma 5, lett. f), 23, comma 3, e 25, comma 4, dello Statuto del CONI, il commissariamento della odierna ricorrente, nominando quale Commissario Straordinario l'ing. Mauro Checcoli, affinché, con i poteri del Presidente e del Consiglio Federale, assicuri la regolare gestione dell'attività federale e provveda alla convocazione e celebrazione, a norma di Statuto, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva per la ricostituzione degli Organi della Federazione decaduti.
4. La decisione della Corte d’Appello Federale in epigrafe viene impugnata, con ricorso dell’8 aprile 2021, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dal tesserato FITETREC-ANTE, sig. Franco Amadio, che, con il patrocinio degli avv.ti Maurizio De Gasperis e Alessandra Puoti, chiede l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare dell’esecuzione dello stesso, vantando il suo specifico e qualificato interesse a candidarsi per l’Assemblea Elettiva della FITETREC-ANTE del 12 aprile, che la Corte d’Appello Federale, illegittimamente, a detta dell’odierno ricorrente, ha annullato.
Nelle more della fissazione dell’udienza cautelare, con decreto d’urgenza del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI del 12 aprile 2021 (prot. 00477/2021), veniva, con motivazione, respinta l’istanza cautelare invocata nel ricorso iscritto al R.G. n. 44/2021, proposto per l’annullamento del Commissariamento della FITETREC-ANTE.
All’esito dell’udienza cautelare fissata al 22 aprile 2021, questo Collegio prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della difesa dell’odierno ricorrente e rinviava per la trattazione nel merito del ricorso.
Alla successiva udienza pubblica del 21 maggio 2021 - uditi i legali delle parti e la Procura Generale dello Sport e raccoltene le rispettive conclusioni - il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. Con memoria depositata lo stesso giorno dell’udienza, si costituiva, altresì, il Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, ing. Mauro Checcoli, con il patrocinio dell’avv. Fabio Pennisi, insistendo per il rigetto delle istanze di parte ricorrente.
Considerato in diritto
5. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
6. Questo Collegio ritiene preliminarmente di dover statuire in ordine alla sussistenza o meno, in capo al sig. Franco Amadio, del necessario interesse a ricorrere avverso la decisione di annullamento dell’Assemblea Elettiva FITETREC-ANTE, a suo tempo convocata per il 12 aprile 2021, a seguito del disposto Commissariamento della Federazione a far data dal 9 aprile 2021.
Nel ricorso si espone che il Sig. Amadio risultava candidato alla Presidenza della Federazione, con candidatura in data 14 gennaio 2021, e che, per tale motivo, reputava sussistente l’interesse a che la decisione impugnata venisse annullata per consentire la regolare celebrazione dell’Assemblea elettiva convocata per il 12 aprile 2021 ed il conseguente normale funzionamento degli organi federali.
In effetti, va rilevato che, intervenuto, in data 12 aprile 2021, il Decreto Presidenziale d’urgenza di rigetto dell’istanza (nel ricorso iscritto al R.G. n. 44/2021), volta alla sospensione del Commissariamento FITETREC-ANTE, all’udienza cautelare collegiale del 22 aprile 2021 la difesa dell’odierno ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta.
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’intero ricorso presentato dal sig. Amadio, per l’annullamento della decisione in epigrafe, vista la sopravvenienza, in data 9 aprile 2021 (vale a dire, il giorno successivo alla data di presentazione del ricorso in esame), del Commissariamento della Federazione, con conseguente azzeramento degli ordinari organi direttivi federali, nonché il superamento della data del 12 aprile 2021, fissata a suo tempo per la convocazione dell’Assemblea Elettiva, vada dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere.
Per completezza di esposizione, ritiene il Collegio, altresì, di dare atto di quanto esposto nella memoria depositata dalla difesa del Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, laddove si evidenzia la circostanza, non contestata dalla difesa di parte ricorrente, ma provata documentalmente dalla difesa del Commissario Straordinario della FITETREC-ANTE, che il sig. Amadio, odierno ricorrente, risultava, alla data di deposito del presente ricorso, comunque incandidabile in quanto condannato dalla giustizia endofederale FITETREC-ANTE alla sanzione della sospensione da ogni incarico federale per mesi quattro, a decorrere dal 30 gennaio 2021 e fino al 30 maggio 2021; tale circostanza rileva ulteriormente, anche se non in via esclusiva per quanto già esposto, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Detta declaratoria di inammissibilità esenta il Collegio dall’esame della fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Valga, tuttavia, in proposito riportare qui quanto dedotto da questo Collegio nelle motivazioni della decisione di rigetto del ricorso iscritto al R.G. n. 44/2021, laddove, con l’ultimo motivo, analogamente, si sostiene, da parte ricorrente, che la Corte Federale FITETREC-ANTE, chiamata legittimamente a decidere il ricorso in materia elettorale, secondo la procedura disciplinata e i termini ridottissimi previsti dall’art. 24 dello Statuto Federale, aveva errato, in quanto il termine statutario dei 60 giorni per la convocazione dell’Assemblea Elettiva del 12 aprile 2021 era da considerare ampiamente rispettato in riferimento alla prima convocazione dell’Assemblea Elettiva del 18 dicembre 2020 (inizialmente fissata al 15 marzo 2021), mentre la comunicazione successiva, del 23 marzo 2021, per la fissazione dell’Assemblea al 12 aprile 2021, non integrava una nuova convocazione, ma una “riprogrammazione” della precedente.
Questo Collegio ha, in quella sede, avuto modo di ritenere il motivo infondato, in quanto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la comunicazione, a firma del Presidente Federale, datata 23 marzo 2021, avente ad oggetto “Assemblea Elettiva ordinaria”, costituisce, ai fini del rispetto delle norme statutarie, una nuova convocazione – laddove, solo a titolo di esempio, si allega l’elenco delle ASD/SSD con diritto al voto alla data dell’11 aprile 2021 o si prevede la possibilità di modificare i nominativi dei Rappresentanti dei Cavalieri e dei Tecnici già presenti in elenco fino al 7 aprile 2021 o, ancora, si prevede l’insediamento di una nuova Commissione verifica poteri – che, come tale, imponeva il rispetto del termine dei 60 giorni.
7. Conclusivamente, per le indicate motivazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. La particolarità della questione esaminata giustifica per il Collegio la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 maggio 2021.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo     F.to Aurelio Vessichelli
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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