CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 115 del 20/12/2021 – Claudio Gavillucci/Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 115
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE
composta da:
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Carleo - Relatore
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 99/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, dal signor Claudio Gavillucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi,
contro
la Associazione Italiana Arbitri - AIA, in persona del Presidente, dott. Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro
la Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., non costituitasi in giudizio,
per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello (CDA) dell’Associazione Italiana Arbitri n. 5 del 2020, dispositivo dell’11 settembre 2020 e motivazione comunicata il 30 settembre 2020, con la quale, in reiezione dell’appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione della Commissione di Disciplina Regionale AIA n. 43 del 23 dicembre 2019, è stato confermato, a carico dello stesso ricorrente, il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera, per una serie di contestazioni tutte attinenti alla violazione degli artt. 40 del Regolamento AIA, nonché Premessa, commi 2 e 3, e 6.1, 6.3 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA, con l’aggravante di cui all’art. 7, n. 4, lett. B), delle Norme Disciplina.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 13 luglio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore del ricorrente – Claudio Gavillucci – avv. Gianluca Ciotti, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente AIA; udito, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI, avv. Federico Vecchio, intervenuto ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Roberto Carleo.
Ritenuto in fatto
La controversia riguarda il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera del ricorrente – confermato dalla decisione della Commissione di Disciplina d’Appello AIA n. 005 del dell'AIA, con dispositivo in data 11 settembre 2020 e motivazione comunicata il successivo 30 settembre, qui gravata – disposto per una serie di contestazioni consistenti nelle seguenti condotte, così riassunte dallo stesso ricorrente: “a) nell’aver impugnato, avanti agli Organi di Giustizia Sportiva, il provvedimento di dismissione da arbitro CAN A contestando decisioni tecniche definite “insindacabili”; b) nell’avere agito avanti al TAR per ottenere il ristoro patrimoniale conseguente alla predetta dismissione, senza aver chiesto l’autorizzazione al Presidente Nazionale AIA ed a quello FIGC; c) avere rilasciato interviste a quotidiani e riviste on line senza aver chiesto la preventiva autorizzazione dell’AIA; d) aver redatto e spedito una mail dai contenuti minatori nei confronti del proprio Presidente di sezione”.
Trascrivendole per esteso, così come riportate nel provvedimento gravato (e nella memoria di costituzione dell’AIA), le violazioni contestate all’odierno ricorrente innanzi alla CDR sono le seguenti: “A) in relazione agli artt. 40 comma 3, lett. A), E), F) del Regolamento AIA e Premessa commi 2, 3 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver presentato il ricorso 10/4/19 al Tribunale Federale, la Memoria per udienza 07.06.2019 di fronte allo stesso tribunale ed il successivo ricorso alla Corte Appello Federale avverso delibera C. U. n. 69 del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 2018/19, tutti con espresso contenuto in violazione del principio di incondizionata accettazione dell'insindacabilità delle decisioni di natura tecnica (sua dismissione dall'organico CAN A); B) in relazione agli artt. 40 comma 3, lett. A), E), F) del Regolamento AIA e Premessa commi 2, 3 del Codice Etico e di Comportamento AIA per la mancata accettazione della piena e definitiva efficacia dei provvedimenti adottati dalla FIGC o dall'AIA, consacrata in maniera definitiva nel ricorso proposto al TAR Lazio contro AIA, FIGC e CONI, notificato all'AIA in data 08.07.2019; C) in relazione all'art. 40, comma 3, lett. A), D) del Regolamento AIA per aver proposto il ricorso al TAR Lazio nei confronti della FIGC e AIA per fatti inerenti e, comunque, connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza aver fatto alcuna preventiva richiesta scritta al Presidente AIA e senza aver ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta; D) in relazione agli artt. 40, comma 4, lett. D), E) del Regolamento AIA e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver reso interviste e dichiarazioni a giornali (al Messaggero l’11.3.2019 riportata in pari data da Italpress e Ansa - al Corriere dello Sport il 2.4.2019), a siti internet (Calcio Time il 15.5.2019) e radio (Radio Marte l'10.6.2019) senza aver mai ricevuto qualsivoglia tipo di autorizzazione da parte del Presidente dell'AIA, evidenziando inoltre chiaramente, in tutte, la sua mancata accettazione dell'insindacabilità delle decisioni di natura tecnica (sua dismissione dall'organico CAN A); E) in relazione all'art. 6.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA per aver assunto decisioni e partecipato alla loro adozione (ricorso TAR Lazio), dalle quali è emerso un evidente conflitto tra gli interessi dell'Associazione e quelli personali propri dell'associato stesso; F) in relazione agli artt. 40, comma 1 e comma 3 lett. A), B) del Regolamento AIA e 6.1 del Codice-Etico e di Comportamento AIA per aver inoltrato al Presidente della sezione di Latina la mail 14/5/19, contenente esplicita minaccia - "Debbo contestarti per evitare spiacevoli procedure, che stante la mia situazione un eventuale proposta da parte Tua non suffragata da riscontri regolamentari potrebbe avere una rilevanza sia a livello associativo e federale nonché a livello extra associativo, quale fonte di risarcimento, ed inoltre tale comportamento potrebbe ricadere anche in maniera astratta-nella sfera di quei comportamenti di tipo mobbizzante non attinenti allo spirito associativo che caratterizza la nostra splendida associazione” - atta a non far adottare eventuali provvedimenti a suo carico. Ai sensi dell’art. 7, n. 4 lett. b, Norme Disciplina si contesta l’aggravante di aver determinato danno all’immagine interna ed esterna dell’AIA ledendone l’autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti”.
Con il primo motivo del ricorso (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Norme di disciplina AIA (d’ora in poi NDA) Motivazione contraddittoria e comunque insufficiente circa le eccezioni preliminari e segnatamente in ordine a quella di carenza di legittimazione della Commissione di Disciplina Regionale (d’ora in poi CDR)”), il ricorrente contesta la competenza della CDR in ragione del suo ruolo di arbitro a disposizione dell’organico tecnico nazionale nel momento in cui sarebbero state compiute talune delle infrazioni contestate (ovvero le interviste ai giornali Messaggero e Corriere dello Sport avvenute, rispettivamente, in data 11 marzo 2019 e 2 aprile 2019), di talché la competenza sarebbe stata della Commissione di Disciplina Nazionale e non di quella Federale. Ciò in quanto, sebbene il ricorrente fosse stato dismesso dal ruolo CAN A con Delibera del Comitato Nazionale in data 30 giugno 2018, tuttavia – secondo la prospettazione del ricorrente – dovrebbe reputarsi una sorta di reviviscenza del ruolo nazionale (CAN A) del ricorrente nel breve periodo compreso tra il 1° febbraio 2019, giorno nel quale la Corte d’Appello Federale annullava la suddetta dismissione, e il 2 aprile 2019, allorquando il Collegio di Garanzia del CONI, a sua volta, annullava la delibera della Corte Federale.
Con il secondo motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 Norme di Disciplina AIA. Omessa motivazione”), il ricorrente contesta che la CDA avrebbe omesso di confrontare la fattispecie descritta nell’art. 3, comma 1, del Reg. AIA (secondo cui: “Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali”) con le condotte ascritte al ricorrente (e, in particolare, con la contestazione di cui al capo c), “in relazione all’art. 40, comma 3, lett. A), D) del Regolamento AIA per avere proposto il ricorso al TAR Lazio nei confronti della FIGC e AIA per fatti inerenti e, comunque, connessi con l’attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza aver fatto alcuna preventiva richiesta scritta al Presidente AIA e senza aver ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta”.
Con i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo (3. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della L. 17 ottobre 2003, n. 280 (di conversione del D.L. 19 agosto 2003, n. 220; 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 comma 3, lett. A), E) F) del Regolamento AIA e Premessa commi 2, 3 del Codice Etico e di Comportamento AIA; 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 comma 3, lett. A), E) F) del Regolamento AIA e Premessa commi 2, 3 del Codice Etico e di Comportamento AIA; 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 comma 3, lett. A), D) del Regolamento AIA; dell’art. 6.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA. 7. Violazione art. 5 Principi di Giustizia CONI e dell’art. 47 del Codice di Giustizia FIGC. 8. Motivazione insufficiente”), il ricorrente propone la trattazione unitaria delle anzidette censure, rilevando “la connessione tra l’unica condotta posta considerata e le plurime (e concentriche) violazioni contestate”. Le violazioni in questione sono così sintetizzate dallo stesso ricorrente: “a) di avere proposto ricorso avanti alla Giustizia Sportiva; b) di avere proposto ricorso (una volta esaurito il vincolo di giustizia) al TAR; c) di non aver chiesto autorizzazione per la proposizione del ricorso al TAR ovvero di non [aver] assolto al (presunto) obbligo di osservanza della clausola compromissoria”. Ad avviso del ricorrente, dette contestazioni sarebbero nulle per difetto di specificazione e, in particolare, le decisioni impugnate dal ricorrente non avrebbero la asserita “natura tecnica” (che le renderebbe invero insindacabili), bensì si sostanzierebbero in contestazioni di “irregolarità procedimentali”, ritenendo, pertanto, che “le principali contestazioni” (quali sarebbero: “a) mancata comunicazione dei criteri di selezione; b) mancata comunicazione dei criteri di selezione; c) mancata informativa sull’andamento e comunicazione dei giudizi (referti giunti privi di voto e giudizio); d) conseguente mancata possibilità di contestazione di eventuali errori su giudizio e voto; mancanza di protocollazione e data certa dei referti e dei voti: e) mancata conoscenza della graduatoria di merito; f) omessa comunicazione, anche all’esito della dismissione, della predetta graduatoria; g) conseguente omessa motivazione del provvedimento di dismissione”) sarebbero “di natura strettamente giuridica e procedurale e non squisitamente tecniche”. Di talché, il ricorrente lamenta una lesione del proprio diritto di difesa, anche costituzionalmente garantito.
Con il nono motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 4, lett. D), E) del Regolamento AIA e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA. Motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria”), il ricorrente lamenta un vizio di motivazione – reputando che difetterebbero di precisione e puntualità – anche con riguardo alle contestazioni di “aver reso interviste e dichiarazioni a giornali: 1) (al Messaggero l’11.3.2019 riportata in pari data da Italpress e Ansa – al Corriere dello Sport il 2.4.2019), 2) a siti internet (Calcio Time il 15.5.2019); 3) e radio (Radio Marte il 10.6.2019) senza aver mai ricevuto qualsivoglia tipo di autorizzazione da parte del Presidente dell’AIA, evidenziando inoltre chiaramente, in tutte, la sua mancata accettazione dell’insindacabilità delle decisioni di natura tecnica (sua dismissione dall’organico CAN A)”.
Con il decimo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 1 e comma 3 lett. A), B) del Regolamento AIA e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 612 cp. Eccesso di potere e abuso di diritto”), il ricorrente si duole della motivazione addotta dalla CDA – e reputata insufficiente – anche con riguardo all’ultima contestazione, relativa alla mail (inviata il 14 maggio 2019 e non disconosciuta) di cui aveva richiesto “in assenza di copia della sua mail, di poter avere l’originale che la Procura gli aveva esibito, in sede di convocazione, per poter accedere alle opportune verifiche”.
Con l’undicesimo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, lett. C) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – Sproporzione nella sanzione. Omessa ed insufficiente motivazione sul punto”), il ricorrente lamenta che “nella denegata ipotesi in cui alcune delle condotte tenute fossero ritenute violatrici di Norme Regolamentari, (…) il provvedimento espulsivo è assolutamente irragionevole e non proporzionato”, trattandosi della più grave delle sanzioni, da applicare solo come estrema ratio, in quanto “deve essere riservata ai soli casi in cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport”.
Pertanto, il ricorrente così concludeva: “Voglia l’Ill.mo Collegio adito in via preliminare in accoglimento delle eccezioni di incompetenza, rimettere il giudizio al primo grado, avanti alla Commissione di Disciplina Nazionale AIA, in accoglimento dell’eccezione di cui al primo motivo ovvero avanti al Tribunale Federale in accoglimento dell’eccezione di cui al secondo motivo. Nel merito accogliere il ricorso dichiarando legittime le condotte tenute dal Gavillucci e procedere a all’annullamento della delibera impugnata e di quella di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di condotte tali da essere sussunte in violazioni di Norma AIA, annullare l’abnorme provvedimento di ritiro tessera e rimettere la causa al Giudice d’appello, in altra composizione, ribadendo il principio di diritto per il quale ‘La sanzione espulsiva‘ deve essere riservata ai soli casi in cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport”. Con vittoria di spese”.
Con memoria di costituzione in data 6 novembre 2020, si costituiva in giudizio l’AIA, che contestava analiticamente le censure del ricorrente, sia nel merito sia sotto altri profili di ammissibilità, tra cui anche quello del difetto di autosufficienza del ricorso, sollevando, altresì, due eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, di cui la prima relativa al difetto di legittimazione del ricorrente a rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI, se non anche di difetto di interesse ad agire, per essere il medesimo ricorrente volontariamente (oltre che “dimissionario” dall’AIA) iscritto come arbitro nella Federazione inglese (Northern League 6) e, dunque, ormai appartenente ad altro e alternativo ordinamento sportivo; e la seconda relativa alla omessa impugnazione delle regole associative presupposte che, seppure non costituisse una causa di inammissibilità o di improcedibilità, comunque impedirebbe la contestazione o la critica della applicazione delle regole medesime il cui contenuto precettivo resterebbe insindacabile. Pertanto, concludeva affinché il Collegio, previo rigetto dell’istanza cautelare, dichiarasse inammissibile o comunque respingesse nel merito il ricorso, con il favore delle spese.
Con memoria datata 23 febbraio 2021, replicava il ricorrente, illustrando, in particolare, le ragioni della propria legittimazione ad impugnare la decisione ed il proprio interesse in tal senso, non sussistendo alcuna incompatibilità né con le dimissioni né con l’iscrizione ad altra Federazione, e, pertanto, ribadiva le proprie censure anche nel merito, concludendo con l’auspicio della “possibilità di reviviscenza dell’affectio societatis” tra Egli e l’AIA.
Considerato in diritto
Va preliminarmente ricordato che, in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Corte di cassazione (cfr., Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 14/2017; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 57/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 55/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 53/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 50/2016).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto per violazione del principio di c.d. autosufficienza, mutuato dall’art. 366 c.p.c. (cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 25/2021; Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 69/2018).
Il ricorso promosso nel presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile innanzitutto poiché non specifica con la necessaria autosufficienza le ragioni addotte a fondamento delle censure svolte, presupponendo la lettura degli atti depositati nei precedenti gradi di merito, che non sono nemmeno allegati nel fascicolo.
Non solo gli atti non sono allegati, ma nemmeno è indicato dove sarebbero localizzate le difese svolte nei gradi di merito che si sarebbe inteso implicitamente di ribadire innanzi al Collegio di Garanzia. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass. civ., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020).
Per quanto attiene al primo motivo, l’eccezione di incompetenza (o “carenza di legittimazione”) della Commissione di Disciplina Regionale (a favore, invece, della Commissione di Disciplina Nazionale) non risulta sufficientemente chiarita in questa sede di legittimità dal ricorrente, che si duole piuttosto del presunto difetto di motivazione della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello, che non l’aveva accolta. In particolare, la censura rivolta dal ricorrente alla motivazione della decisione della CDA consisterebbe nel rilievo secondo cui alcune delle (ben più ampie) contestazioni, e segnatamente due delle interviste specificate alla lettera D delle contestazioni disciplinari (rilasciate, rispettivamente, in data 11 marzo 2019, al Messaggero e, in data 2 aprile 2019, al Corriere dello Sport) sono avvenute nel breve periodo compreso tra il 1° febbraio 2019 (giorno nel quale la Corte d’Appello Federale aveva annullato la dismissione del ricorrente dal ruolo CAN A) e il 2 aprile 2019 (giorno in cui il Collegio di Garanzia, a sua volta, aveva annullato la suddetta delibera della Corte Federale). Di talché, poiché, ai sensi dell’art. 3 NDA, la competenza in materia disciplinare avviene sulla base dell’inquadramento associativo del deferito al momento della commissione dell’infrazione, ne deriverebbe che, in quel breve periodo, il ricorrente avrebbe dovuto considerarsi come arbitro CAN A e, in quanto tale, soggetto alla competenza della Commissione di Disciplina Nazionale in luogo di quella Regionale. Tuttavia, anche a prescindere dalla considerazione che la conseguenza pretesa sarebbe limitata solo alle due interviste indicate e non anche alle altre (successive) specificate nella suddetta lettera D e a tutte le altre contestazioni oggetto del giudizio, in ogni caso l’annullamento disposto in via definitiva dal Collegio di Garanzia travolge retroattivamente gli effetti interinali della decisione endofederale riformata, con la conseguenza che tutte le infrazioni devono reputarsi commesse in un periodo successivo al transito del ricorrente nel ruolo sezionale, e dunque attribuite alla competenza della Commissione di Disciplina Regionale, così come correttamente è avvenuto.
Parimenti, anche il secondo motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, atteso che il ricorrente non specifica le ragioni per le quali il giudizio avrebbe dovuto essere rimesso in primo grado innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento AIA.
Tutti gli altri motivi sono inammissibili, prima ancora che infondati, a prescindere dalla incompatibilità del motivo “composito” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Lavoro, Ord. n. 27344 del 30 novembre 2020), oltre che per difetto di autosufficienza, anche perché implicano valutazioni di fatto che il Collegio di Garanzia non può svolgere.
Né tantomeno il Collegio di Garanzia, nella propria sede di legittimità, può compiere valutazioni tecniche o di opportunità delle politiche associative, né entrare nel merito della misura della sanzione, sindacandone la gravità che è stata soppesata nell’apprezzamento del fatto dagli organi competenti.
Va ribadito che il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia è limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, l’art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che "il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".
Pertanto, a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedono una "rivisitazione" dei fatti già sottoposti all'esame dei Giudici del merito (cfr., di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 36/2021; cfr. anche, tra le molte, Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 53/2020).
Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, "nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata" (cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 93 del 19 dicembre 2017).
Ed infatti, "in virtù del richiamo che l'art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall'art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l'ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall'art. 54, comma 1, CGS CONI (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)" (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 37 /2019).
Infine, resta in disparte e assorbita in questa sede l’eccezione sollevata dalla resistente di difetto di legittimazione attiva, essendo il ricorso presentato da soggetto non più tesserato (questione comunque rimessa alle Sezioni Unite di questo Collegio da Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 6/2020, ma cfr. già Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2020).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 luglio 2021
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Roberto Carleo
Depositato in Roma in data 20 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face