CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120 del 23/12/2021 – Audi Sport Italia S.r.l./Automobil Club d’Italia -Sport
Decisione n. 120
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2021, presentato, in data 17 maggio 2021, dalla società Audi Sport Italia S.r.l., rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Baroncini,
contro
la Procura Federale ACI-Sport, non costituitasi in giudizio,
avverso
la sentenza rubricata al n. CS 2/2021 ed emessa, nell'ambito del procedimento CS 3/2021, dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport in data 9 aprile 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note al ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 26 aprile 2021, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport, rubricata al n. CS 11/20 del 27 novembre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (con decisione n. 26/2021 del 25 febbraio - 10 marzo 2021), la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (causa CS 2/2021), lo ha respinto, triplicando l’originaria penalità in tempo, con l’aggravio del triplo dei secondi mancanti (da 5’’ a 15’’).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte costituita;
uditi, nell’udienza del 12 luglio 2021, svoltasi in presenza personale e anche in collegamento da remoto, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Audi Sport Italia S.r.l. - avv. Marco Baroncini; uditi, altresì, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno, il relatore prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
I) Con decisione n. 32 del 03 ottobre 2020, il Collegio dei Commissari di Gara dell’autodromo del Mugello, al termine della Gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint 2020, ha irrogato al Concorrente n. 12 Audi Sport Italia una penalità in tempo di 5” da aggiungere alla classifica, per la violazione dell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT, con conseguente retrocessione del predetto concorrente dalla prima alla quarta posizione della classifica.
In particolare, secondo il sopra richiamato Collegio, durante la sosta per il cambio pilota, il personale tecnico del Concorrente n. 12 aveva preparato, nella zona della pit lane, intorno alla vettura, gli pneumatici per la sostituzione prima che fosse terminato il cambio pilota.
Poiché il cambio pilota, ai sensi dell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT (rubricato “Cambio Conduttore”), costituisce una fase della gara che non ammette azioni o operazioni concomitanti, ad eccezione di quelle espressamente e tassativamente indicate (tra le quali non figura quella di sistemazione degli pneumatici), l’applicazione della menzionata penalità disposta dai commissari di gara si rivelava congrua, stante la violazione del sopra richiamato art. 17.1 e tenuto, altresì, conto che l’aver anticipato l’operazione di cambio penumatici prima dello scadere dei 45 secondi previsti, quale tempo minimo della sosta, per il cambio pilota aveva determinato un ingiusto vantaggio, a danno degli altri concorrenti, in termini di tempo risparmiato.
II) Avverso tale decisione, la Audi Sport Italia ha proposto reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello ACI Sport, la quale, con provvedimento di cui al n. CS 11/20 del 27 novembre 2020, ha rigettato l’anzidetto reclamo.
Con successivo ricorso depositato il 14 dicembre 2020, la Audi Sport Italia ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento di tale ultimo provvedimento sulla base di due motivi di ricorso: (i) l’inosservanza dell’art. 17.1 dianzi menzionato, anche in relazione all’art. 217 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport violato il principio di legalità nell’applicazione della norma regolamentare di riferimento e, comunque, per omessa e insufficiente motivazione al riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1 R.G.S.); (ii) l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 9 e 229 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020, in relazione all’art. 140 dello stesso Regolamento e all’art. 14.4 della Regolamentazione di settore velocità in circuito edizione 2020, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport confermato l’applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalle norme regolamentari di riferimento per l’asserita infrazione e così violando, anche in questo caso, il principio di legalità nell’applicazione della norma regolamentare di riferimento e, comunque, per omessa e insufficiente motivazione al riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1 R.G.S.).
III) Con sentenza n. 26/2021 del 25 febbraio-10 marzo 2021, la Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha parzialmente accolto il ricorso della Audi Sport Italia, ritenendo fondato il secondo motivo proposto da quest’ultima, tenuto conto che la sanzione applicata non è contemplata in nessuna delle norme richiamate dal Collegio dei Commissari di Gara nella decisione n. 32 del 03 ottobre 2020.
Con il medesimo provvedimento, pertanto, la decisione impugnata dalla Audi Sport Italia è stata annullata, con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport, in diversa composizione, affinché la stessa, in ossequio al principio generale dell’Ordinamento Sportivo di legalità e di specificità della sanzione, individuasse correttamente la norma sanzionatoria della condotta in violazione della disposizione contenuta nell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT e ne determinasse la sanzione in relazione ai fatti contestati.
IV) Con sentenza rubricata al n. CS 2/2021 ed emessa, nell’ambito del procedimento di rinvio CS 3/2021, in data 09 aprile 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 26 aprile 2021, la Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Audi Sport Italia (causa CS 2/2021), lo ha respinto, triplicando l’originaria penalità in tempo, con l’aggravio del triplo dei secondi mancanti (da 5’’ a 15’’).
Con ricorso del 12 aggio 2021, la Audi Sport Italia ha impugnato, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, tale ultima decisione, chiedendone la riforma senza rinvio, con conseguente annullamento dell’applicazione della sanzione irrogata e la conferma dell’originaria classifica di gara, nonché la sostituzione della predetta sanzione con una ammenda nella misura di € 260,00, come previsto dalle norme regolamentari di riferimento (art. 140 R.S.N. e art. 14.4 R.D.S. Velocità in Circuito della Federazione ACI-Sport).
V) Il predetto ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: (i) l’inosservanza e violazione dell’art. 62, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva, per non essersi la Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport uniformata, quale giudice di rinvio, al principio generale enunciato specificamente dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 26/2021, contestandone anzi la fondatezza giuridica e, comunque, per mancanza e insufficienza della motivazione a riguardo, pur essendo un punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1, R.G.S.); (ii) l’inosservanza e violazione degli artt. 9 e 229 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020, in relazione all’art. 140 dello stesso Regolamento e all’art. 14.4 del Regolamento di settore velocità in circuito edizione 2020, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport confermato l’applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalle norme regolamentari di riferimento per l’asserita infrazione e così violando il principio di legalità e di specificità della pena enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 26/2021.
Quanto al primo, la ricorrente muove dal presupposto che l’obbligo di uniformarsi alla sentenza n. 26/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport e al principio generale dell’Ordinamento Sportivo di legalità e specificità della sanzione è assoluto e inderogabile e che esso si riferisce anche alle premesse logico – giuridiche di tale principio.
Nel caso in esame, la premessa logico – giuridica sulla quale si è formato il giudicato implicito interno sarebbe rappresentata dal fatto che, come esplicitato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 26/2021, la sanzione applicata (penalità di 5”) non è contemplata in nessuna delle norme richiamate in tale ultima pronuncia (art. 216 bis lett. A Regolamento Sportivo ACI-Sport, art. 16 lett. A Regolamento di Settore velocità in circuito, art. 17.1 del Regolamento di Campionato).
Nessuna delle suddette norme soddisferebbe, dunque, il principio generale dell’Ordinamento Sportivo di legalità e specificità della sanzione.
Ferma tale premessa logico – giuridica sulla quale si è formato il giudicato implicito interno, la tesi della ricorrente è che la Corte Sportiva d’Appello non si sarebbe ad essa uniformata, perché ha provveduto ad irrogare una sanzione prevista per un’altra condotta, mai contestata e soprattutto mai commessa, triplicando in aggiunta quella originariamente applicata: ossia la condotta di cui al n. 4) del comma 1 del medesimo art. 17.1 del Regolamento di Campionato (“la durata controllata della sosta dovrà essere di minimo 45 secondi sotto la responsabilità del Direttore Sportivo più eventuale handicap tempo maturato”), mutuandone la relativa sanzione (“mancato rispetto dei punti 4 e/o 6: al Conduttore saranno comminate penalità in tempo pari al triplo dei secondi mancanti”).
Sempre secondo la tesi della ricorrente, più corretta sarebbe stata, invece, l’applicazione della sanzione (ammenda) prevista al n. 39 delle linee guida sui punti di penalizzazione offerte dalla Federazione ACI-Sport (“Personale del Team al lavoro nella corsia dei box”), che, pur non assurgendo al rango di norma regolamentare, si riferisce, comunque, ad una condotta simile a quella di cui di discorre.
Ne sarebbe conseguita, pertanto, la violazione del principio di diritto “nulla poena sine praevia lege”, ossia il principio della specificità della sanzione preventivamente codificata.
Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, fermo restando che il principio generale dell’Ordinamento Sportivo di legalità e di specificità della sanzione è contemplato anche dalle norme regolamentari della Federazione Italiana Automobilistica (art. 9 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020), la tesi della ricorrente è che occorre muovere innanzitutto dal presupposto che la condotta di quest’ultima va qualificata come antigiuridica, ossia posta in violazione dell’art. 17.1 più volte menzionato, il quale, secondo il ragionamento del Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 26/2021, ha natura chiaramente proibitiva, poiché comporta il divieto di eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura.
E, quindi, sempre secondo il Collegio di Garanzia dello Sport, se per riparazioni sulla vettura non può che farsi riferimento ad interventi “sulla” vettura, per quanto riguarda le “ulteriori operazioni” esse non possono ritenersi limitate alle sole operazioni “sulla” vettura, ma comprendono anche tutte quelle operazioni, come il posizionamento degli pneumatici, specificamente finalizzate all’esecuzione di interventi sulla vettura.
Gli altri concorrenti si sono attenuti scrupolosamente al dettato normativo e alle indicazioni date dal Direttore di Prova in sede di incontro pregara (c.d. “briefing”) e nessuno di loro (ad eccezione del Concorrente Porsche del Team Dynamic), prima dello spirare del tempo in questione (45”, oltre all’eventuale handicap maturato), ha avvicinato gli pneumatici in funzione della loro sostituzione o ha posto in essere altre attività propedeutiche ad interventi “sulla” vettura.
Se si pone attenzione alle dichiarazioni degli Ufficiali Sportivi (il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, sig. Iacopo Arcangeli, e il Direttore di Prova, sig. Alessandro Ferrari), ci si avvede che nel briefing era stato specificato che gli pneumatici avrebbero potuto essere posizionati nella parte di asfalto più chiara antistante il box, denominata come “vecchio asfalto”.
I “fatti contestati” alla ricorrente, dunque, non sarebbero quelli di aver posto gli pneumatici sulla pit lane prima del cambio pilota, ma di averli posizionati in un punto diverso della pit lane rispetto a quello indicato dagli Ufficiali di Gara durante il briefing.
Il briefing è previsto dall’art. 140 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport edizione 2020 e dall’art. 14.4 del Regolamento di settore velocità in circuito edizione 2020.
Come previsto dalle norme appena richiamate, la partecipazione ad esso è obbligatoria, con sanzione pecuniaria di euro 260,00 a carico dell’eventuale trasgressore.
A dire della ricorrente, dunque, la norma sanzionatoria della condotta violativa posta in essere dalla ricorrente dovrebbe individuarsi nell’art. 140 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport edizione 2020 e nell’art. 14.4 del Regolamento di settore velocità in circuito edizione 2020, i quali prevedono non già la sanzione della penalità in tempo, ma quella dell’ammenda, nella misura dianzi indicata.
Ciò troverebbe conferma anche nelle linee guida sui punti di penalizzazione offerte dalla Federazione ACI-Sport, che non prevedono penalità in tempo per quel tipo di infrazione, mentre contemplano l’ammenda per condotte simili.
Di qui il mancato uniformarsi, da parte della Corte Sportiva di Appello ACI-Sport nel giudizio di rinvio, al principio generale fissato dal Collegio di Garanzia dello Sport, avendo applicato una sanzione illegale e non specifica (in misura triplicata rispetto a quella originariamente irrogata), invece della corretta sanzione indicata nell’art. 140 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport edizione 2020 e nell’art. 14.4 del Regolamento di settore velocità in circuito edizione 2020.
VI) Per ACI (Automobile Club d’Italia) – FNA (Federazione Nazionale automobilistica), nessuno si è costituito.
In data 12 luglio 2021, innanzi a queste Sezioni Unite si è tenuta la camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. Per costante giurisprudenza di codesto Collegio (cfr., Sezioni nite, decisioni nn. 95/2019, /2019 e 17/2019) il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 4 c.p.c. - costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi.
Quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.
In particolare, “ convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullament , a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).
Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di puntualizzare che “il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi ’ b unciazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/201 ).
Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: “Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in ’ h composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”.
In pratica, pertanto, si tratta di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019, nonché, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021: “L’ . 62 .2 C e della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua q ’ . 384 . . . P “ ” h hé ’ ; ’ iudice di rinvio è vincolato dalla h h ’ riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, inn ‘ ’ ‘ ’ q C Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione”).
In ogni caso, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione.
In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con la particolarità di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto somministrati in caso di rinvio ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 69/2019).
2. Ed è, dunque, su tali premesse che deve scrutinarsi il ricorso proposto da Audi Sport Italia, verificando se effettivamente la Corte Sportiva di Appello ACI-Sport, nel rinnovare la sua valutazione, ha tenuto conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento e ha rispettato i principi ivi espressi.
Ebbene, le “linee guida” tracciate dalla decisione della Prima Sezione possono essere così riassunte:
i) l’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano GT Sprint 2020 declina in maniera specifica le attività consentite (aiutare i conduttori a sistemarsi nell’abitacolo; controllare la pressione degli pneumatici con l’utilizzo del manometro, pulire il parabrezza ed il lunotto), e sancisce, con una disposizione di chiusura, di natura chiaramente proibitiva, il divieto di eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura;
ii) secondo l’interpretazione corretta e più ossequiosa del principio di lealtà sportiva, richiamato dallo stesso Regolamento Sportivo Nazionale, all’art. 217, con l’accezione “ulteriori operazioni” si ricomprendono anche tutte quelle “operazioni” specificamente finalizzate all’esecuzione di interventi sulla vettura, come, nel caso di specie, posizionare gli pneumatici nel punto dove, allo scadere dei 45” e dell’eventuale handicap maturato, dovrà procedersi alla materiale sostituzione degli stessi;
iii) la ricorrente ha posto in essere una condotta in contrasto con l’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano CT Sprint 2020, giacché, in occasione della gara per cui è causa, prima dello spirare del tempo in questione (45”, oltre al citato handicap maturato), ha avvicinato gli pneumatici in funzione della loro sostituzione, ponendo così in essere altre attività propedeutiche ad interventi “sulla” vettura;
iv) la Corte Sportiva d’Appello, nella prima decisione impugnata, pur avendo qualificato come antigiuridica la condotta di Audi Sport Italia, ha ritenuto legittima la sanzione applicata, consistente nella penalità di 5” (che ha comportato la retrocessione della ricorrente dal primo al quarto posto della classifica finale), sebbene una siffatta sanzione non è contemplata in nessuna delle norme richiamate dal Collegio dei Commissari Sportivi nella decisione di primo grado.
Da tali circostanze il Collegio ha, dunque, imposto (e qui risiede il principio di diritto a cui la Corte Sportiva di Appello ACI-Sport doveva uniformarsi) alla Corte Sportiva di Appello di:
1. individuare correttamente la norma sanzionatoria della condotta violativa della disposizione contenuta all’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano CT Sprint 2020;
2. determinare la sanzione in relazione ai fatti contestati.
3. Con riferimento al primo punto, la Corte Sportiva di Appello ACI-Sport, con la decisione quivi impugnata - preso atto che il “ ’ olo di tal penalità in tempo hanno giustificato la riforma parziale della sentenza n. 11/2020” - ha sottolineato che il Regolamento particolare di gara-RPG aveva stabilito in 45” la sosta obbligatoria ai box, oltre l’handicap maturato; ciò, con riferimento alla vettura di Audi Sport Italia, comportava l’applicazione di un tempo complessivo pari a 1.4 ,9 .
Stante il tempo, invece, rilevato di 1.44,077 (ossia proprio quei 5” in meno conteggiati dai Commissari di gara), la Corte Sportiva, partendo dal comma dell’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano CT Sprint 2020 (“Eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura, oltre quelle consentite, potranno essere effettuate solo dopo lo scadere dei 45 ’ h cap maturato”), ha individuato, nel comma 1, n. 4 (che, pur trattando della sosta per il cambio conduttore, dispone che la “… dovrà essere di minimo 45 secondi sotto la responsabilità del Direttore Sportivo più eventuale handi …”) e nel successivo comma 4 lett. b (secondo cui “Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi minimi di riferimento sopracitati si adotteranno le seguenti sanzioni […] Mancato rispetto dei punti 4 e/o 6: al Conduttore saranno comminate penalità in tempo pari al triplo dei secondi mancanti”), le norme sanzionatorie della condotta violativa della citata disposizione.
La Corte Sportiva di Appello ACI-Sport, con riferimento al citato secondo punto, ha, pertanto, applicato una sanzione pari al triplo (ossia di 15”), giudicandola come una sanzione di tipo ripristinatorio, cioè una sorta di restitutio in integrum, accompagnata dall’aggravio afflittivo del triplo dei secondi mancanti quale conseguenza per il ripristino del tempo illecitamente “guadagnato”. Tale penalità, evincibile dal combinato disposto delle citate disposizioni, costituirebbe, secondo la Corte Sportiva di Appello ACI-Sport, il massimo deterrente d’ogni condotta, ancorché non fraudolenta (nel qual caso essendo applicabile l’art. 219, II comma, e l’art. 227.7, II comma, del RSN) ma pur sempre violativa del principio di lealtà sportiva e delle regole di gara.
Ebbene, il Collegio rileva che tale incedere violi il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia, volto, lo si ripete, alla individuazione precisa della norma sanzionatoria della condotta violativa della disposizione contenuta nell’art. 17.1, comma , del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano CT Sprint 2020.
Ed infatti, l’art. 216 bis, lettera A), del Regolamento Sportivo ACI-Sport edizione 2020 e l’art. 16 lettera A) del Regolamento di Settore Velocità in circuito, contemplano una serie di sanzioni (“in tempo, in giri” ecc.…) irrogabili dai Commissari di gara, “secondo quanto previsto dai regolamenti di settore”.
Ma l’art. 17.1 del Regolamento Sportivo del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020, per la condotta contestata – comma dell’art. 17.1 (“Eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura, oltre quelle consentite, potranno essere effettuate solo dopo lo scadere dei 45 ’ h ”) – non prevede alcuna sanzione, esprimibile “in tempo”, conseguente alla sua violazione.
Individuare, come ha fatto la Corte Sportiva di Appello ACI-Sport, la condotta della ricorrente nel comma 1, n. 4, dell’art. 17.1 cit – che, come detto tratta della “sosta per il cambio conduttore” e non anche delle “ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura” – e la sanzione da irrogarsi nel successivo comma 4 lett. b, della medesima disposizione, si risolve in una violazione al principio di divieto di applicazione analogica.
Tale principio è già stato in passato ritenuto applicabile dal Collegio di Garanzia (Sez. I, decisioni n. 19/2018 e n. 23/2021): «in assenza di previsione normativa, non è possibile é ò ’ che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di hé q ’ . 14 . . . q “ q h ol ”».
Ne deriva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata, con il conseguente effetto di annullare l’applicazione della sanzione irrogata.
4. Il Collegio rileva, altresì, con riferimento al secondo motivo di diritto, l’impossibilità di applicazione della sanzione pecuniaria ex artt. 140, comma 3, del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport 2020 e 14.4 del Regolamento di Settore Velocità in Circuito 2020.
A ben osservare, l’art. 140 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport 2020 (per cui “Il briefing è un incontro esplicativo delle peculiarità della manifestazione che avviene, ove previsto ’ D G i concorrenti/conduttori che prendono parte alla stessa. Viene organizzato in un'area dedicata, nella quale i conduttori devono essere presenti … I concorrenti ed i conduttori sono obbligati a parteciparvi e la ’ ’ sanzione pecuniaria, come stabilito dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico € 250 00”) e l’art. 14.4 del Regolamento di Settore Velocità in Circuito 2020 (secondo cui “Il Briefing ’ . T dovranno obbligatoriamente essere presenti. I conduttori che si schierassero sulla griglia di partenza senza essere stati presenti al briefing o che la loro presenza non sia comprovata dalla ’ b b ’ euro 260,00. Il concorrente/conduttore che ricada in tale circostanza potrà prendere la partenza previo ’ ”) delineano e sanzionano non già una condotta illecita nello svolgimento della gara, bensì, e solo, la mancata partecipazione al briefing.
La partecipazione, o meno, al briefing, che, come si vede, è condotta sanzionata in via autonoma rispetto alle vicende di gara, nulla aggiunge o toglie agli illeciti sportivi commessi durante o in occasione della gara.
5. Le Sezioni Unite, in ogni caso, nel trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI la presente decisione, rilevano la necessità, pro futuro, che l’ACI-Sport si doti di Regolamenti di Settore, in cui non si manchi di individuare la sanzione precisa a fronte di una condotta precisa ed individuata, ciò in coerenza con il Regolamento Sportivo Nazionale che ACI-Sport adotta ogni anno.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite
Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 23 dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face