F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2021 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana

Decisione/0048/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0053/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0053/CFA/2021-2022 proposto in data 17 novembre 2021 dal Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C.

contro

A.S.D. Paolana

per l’annullamento, in parte qua, della decisione in data 5 novembre 2021 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021; visto il reclamo e i relativi allegati; vista la memoria difensiva dell'A.S.D. Paolana visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, l’avv. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l’avv. Leonardo Cotugno e per la U.S.D. Paolana l’avv. Giuseppe Bruno

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività di indagine, con atto prot. 001323/806 PFI 20-21/PM/mf del 1° settembre 2021 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito solo il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6 aprile 2021;

- la Società U.S.D. Paolana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Lo Gatto Giuseppe.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di sei mesi per il presidente sig. Giuseppe Lo Gatto; 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Paolana, da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione, e . 600,00 di ammenda) e ritenuto che “gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale”, ha irrogato al solo sig. Giuseppe Lo Gatto, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Paolana l’inibizione di mesi sei (6) e cioè fino al 9 maggio 2022.

3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0053/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di “affermare la responsabilità disciplinare della società A.S.D. Paolana in relazione al capo di incolpazione formulato nei confronti della stessa con l’atto di deferimento dell’1.9.2021, con irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della corrente stagione sportiva, così come richiesto dalla Procura Federale nel corso del procedimento di prime cure”.

Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato “Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società U.S.D. Paolana; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

E’ stato innanzitutto rilevato che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di sanzionare la società U.S.D. Paolana. Inoltre, con una motivazione contraddittoria ed insufficiente,  pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l’organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l’obbligo di corrispondere all’avente titolo la somma stabilita dal lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. (pubblicato sul C.U. n. 1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6 aprile 2021), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificherebbe tale conclusione.

Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF) – un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell’inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 12, delle NOIF).

Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S.D. Paolana della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un’evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo altresì nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.

4. La U.S.D. Paolana con memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2021 ha eccepito la nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza del 5 novembre 2021 innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, adducendo che lo stesso non sarebbe mai stato ritualmente notificato agli incolpati, sig. Giuseppe Lo Gatto e U.S.D. Paolana, in quanto inviato ad un indirizzo di posta elettronica (usdpaolana1922@pec.it) non più in uso, come del resto emergerebbe anche dall’avviso di mancata consegna dello stesso; ha dedotto quindi la nullità assoluta della decisione, l’inefficacia della sanzione irrogata e la sostanziale inammissibilità del reclamo della Procura Federale.

5. All’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l’avv. Cotugno, per la Procura Federale, si è riportato al reclamo, chiedendone l’accoglimento, deducendo peraltro l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dall’U.S.D. Paolana; l’avv. Bruno per l’U.S.D. Paolana ha insistito nelle eccezioni formulate nella memoria depositata il 13 dicembre 2021, osservando che per la loro deduzione, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, non era necessario proporre un autonomo reclamo avverso la decisione in questione, trattandosi peraltro di questioni rilevabili d’ufficio dal giudice ed ha pertanto insistito per la declaratoria di nullità della decisione reclamata, per il rigetto del reclamo e la rimessione degli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di nullità della decisione reclamata, sollevata dalla difesa dell’U.S.D. Paolana per il mancato rituale recapito dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

L’eccezione è fondata.

7.1. E’ principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie.

Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, “attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.

La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest’ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell’ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo.

7.2. Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, l’avviso del Presidente del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di fissazione dell’udienza del 5 novembre 2021 per la trattazione del deferimento della Procura Federale prot. n. 001323/806 pfi20-21/PM/mf del 1° settembre 2021 risulta spedito sia per l’U.S.D. Paolana che per il Sig. Giuseppe Lo Gatto, suo Presidente, in data 19 ottobre 2021 all’indirizzo PEC usdpaolana1922@pec.it.

Risulta altresì dagli atti che per quell’invio è stato generato un avviso di mancata consegna per il seguente errore: “5.1.1. – Aruba Pec S.p.A. – indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.

Da tanto trova conferma che la U.S.D. Paolana non è stata posta in condizione di poter svolgere le proprie difese e di partecipare all’udienza all’esito della quale è stata resa la decisione reclamata; né d’altra parte la Procura Federale ha dedotto e tanto meno provato o offerto di provare che l’indirizzo pec, al quale è stato inviato l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del deferimento, sia quello unico e/o ufficiale della U.S.D. Paolana o quello da quest’ultima indicato per il procedimento in questione.

7.3. Risulta pertanto integrata la fattispecie di violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio, il che consente di prescindere dall’esame delle questioni, che emergono implicitamente dalle difese dell’U.S.D. Paolana e dalle correlate eccezioni della Procura Federale, circa l’ammissibilità nel processo sportivo del reclamo incidentale, in generale, e di quello incidentale tardivo, in particolare.

8. Il riscontrato vizio del contraddittorio determina la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria e della decisione reclamata che, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva deve essere annullata con rinvio, per l’esame del merito, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

P.Q.M.

Decidendo sul reclamo in epigrafe, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

 

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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