F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0049/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2021 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/U.S. Palmese A.S.D.

Decisione/0049/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0054/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0054/CFA/2021-2022 proposto in data 17 novembre 2021 dal Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C.

contro

l’U.S. Palmese A.S.D.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, l’avv. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l’avv. Leonardo Cotugno nonché per l’U.S. Palmese A.S.D. l’avv. Nicola Minasi ed il sig. Francesco Sergi, suo

Presidente

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività di indagine, con atto prot. 001962/807 pfi 20-21/PM/mf del 27 settembre 2021, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nel C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n. 7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n. 4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n. 208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n. 269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele;

- la Società U.S. Palmese A.S.D., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di dodici mesi per il presidente sig. Simone Rocco; 3 punti di penalizzazione per la Società U.S. Paolana A.S.D., da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione, e . 2.100,00 di ammenda) e ritenuto che “gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale da parte della “nuova società””, ha irrogato:

- al sig. Simone Rocco, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Palmese A.S.D. l’inibizione di mesi dodici (12) e cioè fino al 9 novembre 2022;

- alla Società U.S. Palmese A.S.D. l’ammenda di . 2.100,00.

3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0054/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di “affermare la responsabilità disciplinare della società U.S. Palmese A.S.D. rideterminando la sanzione, come richiesta dinanzi all’Organo giudicante di primo grado, comminando alla medesima società la sanzione di tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione, oltre all’ammenda di . 2.100,00”.

Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato “Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento integrale della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società U.S. Palmese A.S.D.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

E’ stato sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di irrogare alla società U.S. Palmese A.S.D. i richiesti tre punti in classifica nel campionato di competenza con una motivazione contraddittoria ed insufficiente. Infatti, pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l’organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l’obbligo di corrispondere agli aventi titolo le somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissione Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificherebbe tale conclusione.

Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF) – un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell’inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 12, delle NOIF).

Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S. Palmese A.S.D. della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un’evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo anche nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.

4. La Società U.S. Palmese A.S.D., pur non costituendosi ritualmente in giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, ha informalmente chiesto attraverso il suo avvocato ed il suo Presidente di essere comunque ammesso alla discussione innanzi a questa Corte d’Appello Federale e di poter svolgere le proprie difese orali.

5. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l’avv. Leonardo Cotugno, per la Procura Federale, si è riportata al reclamo, chiedendone l’accoglimento; sono stati altresì presenti in collegamento da remoto per la Società U.S. Palmese A.S.D. l’avvocato Minasi e il sig. Sergi, attuale Presidente della società, che hanno contestato la fondatezza dell’avverso reclamo, chiedendone il rigetto ed in via subordine instando per l’applicazione delle attenuanti.

6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Come accennato nella esposizione in fatto, l’U.S. Palmese A.S.D., pur non costituendosi ritualmente nel presente giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, ha informalmente chiesto nei minuti immediatamente precedenti la trattazione orale del presente reclamo, attraverso il suo avvocato ed il suo Presidente, di essere comunque ammessa alla discussione – da remoto - innanzi a questa Corte Federale d’Appello e di poter svolgere le proprie difese orali.

La Sezione ha pertanto preliminarmente esaminato la richiesta, ritenendola ammissibile sia pur nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

7.1. Deve premettersi che il citato art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “ Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”.

In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo amministrativo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la ricordata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione.

7.2. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere.

7.3. Il difensore dell’U.S. Palmese A.S.D., avv. Minasi, ed il suo Presidente, sig. Sergi, sono stati pertanto ammessi alla odierna udienza di discussione del reclamo ed hanno svolto le proprie difese orali nei limiti sopra delineati, concludendo nel senso del rigetto del reclamo ed in via subordinata per l’applicazione delle circostanze generiche.

8. Passando all’esame del reclamo, esso è fondato.

8.1. L’articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.

8.2. Nel caso in esame è pacifico che il sig. Simone Rocco, quale presidente della società U.S. Palmese A.S.D., non ha provveduto al tempestivo pagamento in favore degli aventi diritto delle somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissione Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento), cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

E’ irrilevante che quelle obbligazioni, sia pur tardivamente, siano state comunque adempiute sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento delle obbligazioni stesse (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo).

8.3. Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di tre punti.

8.4. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell’obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. g), (“aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio”) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione.

Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “…per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare … la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa….il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.

9. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell’U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso, come richiesto dalla Procura Federale già innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, sanzione congrua in ragione della pluralità di obbligazioni non adempiute tempestivamente.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Conferma nel resto. Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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