F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 4053/261pf21-22/GC/GR/ff del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. Alberto Merlo e della società ASD Benarzole 2012 – Reg. Prot. 75/TFN-SD

Decisione/0079/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0075/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4053/261pf21-22/GC/GR/ff del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. Alberto Merlo e della società ASD Benarzole 2012,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 6 dicembre 2021, ha deferito a questo Tribunale il sig. Alberto Merlo, all’epoca dei fatti allenatore UEFA A tesserato per la Società ASD Benarzole 2012, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS – FIGC, per avere, in sede di commento della gara Benarzole 2012 – Vanchiglia 1915 del 7 novembre 2021 (Campionato Eccellenza – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – stagione sportiva 2021 – 2022) leso l’onore, il prestigio ed il decoro sia dell’arbitro della gara, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, attraverso una intervista concessa il 7 novembre 2021 alla testata giornalistica online Ideawebtv, fruibile attraverso il canale YuoTube, nel corso della quale aveva pronunciato le seguenti espressioni: “oggi sono stato arbitrato dalla terna più scarna …. Una cosa indegna …. è stato inventato un rigore …. vedi far tutte le cose al contrario …. se son scarsi devono smettere … questo di oggi è stata una cosa …. quello che ho visto oggi è allucinante … quello che ha visto oggi è indegno di un campo di calcio”.

È stata altresì deferita la Società ASD Benarzole 2012 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 23 comma 5 CGS – FIGC per quanto ascritto e contestato al proprio tesserato.

Tale deferimento aveva tratto le mosse da una nota della Presidenza del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di denuncia del fatto e dalla visione del link di accesso alla detta intervista.

La fase istruttoria

A seguito della notifica della CCI la Società ASD Benarzole 2012 comunicava alla Procura Federale di volersi dissociare dalle dichiarazioni del proprio tesserato.

La fase predibattimentale

Questo Tribunale ha di propria iniziativa acquisito e visionato il link indicato dalla Procura Federale, risultato non consultabile agli atti del procedimento, riuscendo così a prendere diretta conoscenza della intera intervista rilasciata dall’odierno deferito, attraverso il video e l’audio della stessa.

Il dibattimento

Alla udienza del 21 dicembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Alberto Merlo la squalifica di mesi 3 (tre), per la Società ASD Benarzole 2012 l’ammenda di 600,00 (seicento).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale ritiene che entrambi i deferiti vadano prosciolti.

L’art. 23 comma 1 CGS – FIGC stabilisce il divieto per i soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

Trattasi, come è stato più volte osservato, della tutela di una particolare forma di reputazione vigente nell’ambito della comunità sportiva, che deve essere offesa da dichiarazioni obiettivamente lesive, non inquadrabili come esercizio del diritto di critica, rese pubblicamente e non ritrattate dal suo autore, che abbia mancato di dissociarsi dalle stesse.

Nel caso in esame, se da una parte sussiste il requisito della divulgazione delle dichiarazioni del Merlo, in quanto rese su di una testata giornalistica online, accessibile attraverso la piattaforma youtube, di notorio notevole seguito di visualizzazioni, dall’altra non sembra a questo Tribunale che le suddette dichiarazioni, udite nella loro totalità, senza estrapolazione di determinati passaggi (quelli riportati nel deferimento), possano risultare lesive dell’onore e della reputazione dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara e della intera istituzione arbitrale; esse appaiono più vicine all’esercizio della critica sull’operato dell’arbitro, che non compromette l’autorità o il prestigio del medesimo e dei soggetti (l’intera istituzione arbitrale) nei cui confronti è stata rivolta.

Il Merlo va pertanto prosciolto, unitamente al proscioglimento della Società ASD Benarzole 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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