F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3911/712pf20-21 GC/mg del 30 novembre 2021 nei confronti della società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) – Reg. Prot. 72/TFN-SD

 

Decisione/0080/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Gaia Golia – Componente;

Marco Sepe – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3911/712pf20-21 GC/mg del 30 novembre 2021 nei confronti della società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16 novembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Turicchi Alfredo, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici, Acciari Elena (tesseramento del 26/08/2020), Bigalli Bianca (tesseramento del 18/08/2020), Botti Veronica (tesseramento del 18/11/2017), Caucci Elisa (tesseramento del 18/08/2020), Motroni Matilde (tesseramento del 16/09/2017), Pieroni Irene (tesseramento del 12/07/2020), Pioli Francesca (tesseramento del 6/09/2019) e Vergaro Alessandra (tesseramento del 26/08/2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale.

La fase istruttoria

In data 10.5.2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 712pf20-21 avente a oggetto: “Mancato deposito dell’accordo economico intercorso tra la Soc. ASD Filecchio Fratres (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone C) e n. 8 calciatrici, per la stagione sportiva 2020-2021”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento acquisendo la documentazione rilevante.

All’esito delle indagini, in data 30 giugno 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Turicchi Alfredo e alla ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres).

In data 16 luglio 2021, entrambi gli incolpati hanno formulato una richiesta di accordo ex art. 126 CGS e hanno concordato con l’Ufficio della Procura Federale la sanzione dell’inibizione di mesi 2 a carico del Presidente e dell’ammenda di euro 300,00 a carico della Società, usufruendo della riduzione al 50% della sanzione iniziale (mesi 4 di inibizione ed euro 600,00 di ammenda). Nulla avendo osservato il Procuratore Generale dello Sport del CONI in merito alla sanzione concordata, l’accordo è stato inviato al Presidente Federale e, in assenza di osservazioni anche di quest’ultimo, è stato pubblicato sul C.U. n. 46/AA del 30.08.2021 con termine per l’adempimento di trenta giorni ai sensi del comma 5 dell’art. 126 del CGS.

Tuttavia la società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) non ha onorato l’impegno assunto di talché la Segreteria Federale, con nota del 17.11.2021, ha inviato alla Procura Federale il C.U. n. 97/AA del 16.11.2021 per il tramite del quale il raggiunto accordo è stato dichiarato risolto.

In conseguenza di ciò la Procura, ai sensi dell’art. 126, comma 6 CGS, ha notificato alla ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) il deferimento n. 3911/712pf20-21 GC/mg del 30 novembre 2021, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

La fase predibattimentale

In data 15 dicembre 2021, la società deferita ha trasmesso alla Procura Federale richiesta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS che la Procura Federale non ha ritenuto di concedere visto il precedente inadempimento dell’accordo ex art. 126 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 16 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza, è comparso unicamente l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto irrogarsi nei confronti della società ASD Lucchese Femminile la sanzione di euro 1.000,00 di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che la società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) vada ritenuta responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione, datata 6 maggio 2021, con la quale il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC ha comunicato il mancato deposito degli accordi economici delle seguenti calciatrici tesserate con la ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) nella stagione 2020/2021: Acciari Elena (tesseramento del 26/08/2020), Bigalli Bianca (tesseramento del 18/08/2020), Botti Veronica (tesseramento del 18/11/2017), Caucci Elisa (tesseramento del 18/08/2020), Motroni Matilde (tesseramento del 16/09/2017), Pieroni Irene (tesseramento del 12/07/2020), Pioli Francesca (tesseramento del 6/09/2019) e Vergaro Alessandra (tesseramento del 26/08/2020).

Il Collegio ritiene che la condotta sopra descritta rappresenti una violazione dell’art. 94 ter NOIF.

È indubbio, infatti, che tale disposizione imponga il deposito degli accordi economici anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND La suddetta norma prevede poi che “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione”.

L’interpretazione letterale della norma in esame induce a ritenere che ciò che è facoltativo è la sottoscrizione degli accordi economici, ma non il loro deposito qualora la conclusione degli accordi stessi sia avvenuta (cfr. Decisione Corte Federale Appello, decisione 0022/CFA-2021-2022; Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, decisione/0030/TFNSD-2021-2022).

Nel caso in esame risulta pacifico e incontestato come gli accordi economici siano stati regolarmente sottoscritti tra la Società e le proprie calciatrici e, pertanto, l’odierna deferita, per il tramite del proprio legale rappresentante, avrebbe dovuto procedere a deposito degli stessi. Ne deriva la responsabilità diretta della Società per l’omissione posta in essere dal proprio Presidente. Sotto il profilo sanzionatorio osserva il Collegio che fra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. Per contro, ove l’accordo non venga rispettato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento), si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti (cfr. Tribunale federale, sezione disciplinare, decisione /0025/TFNSD-2021-2022).

Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità della Società deferita, alla stessa non possa essere comminata la medesima sanzione inizialmente concordata quale sanzione base, ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dalla deferita che non ha rispettato l’accordo proposto e sottoscritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Lucchese Femminile (già ASD Filecchio Fratres) la sanzione dell’ammenda di euro 900,00 (novecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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