F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN – SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. . 3673 /54pf21-22/GR/GC/am del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Tommaso Grassi, Simone Gallori e della società ASD Sangiustinese – Reg. Prot. 68/TFN-SD

Decisione/0081/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Salvatore Accolla – Componente (Relatore);

Leopoldo Di Bonito – Componente;

Valentino Fedeli – Componente;

Roberto Pellegrini – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3673 /54pf21-22/GR/GC/am del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Tommaso Grassi, Simone Gallori e della società ASD Sangiustinese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura federale con atto datato 24 novembre 2021 deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Tommaso Grassi, all’epoca dei fatti allenatore di base – UEFA B – matricola 36.698, tesserato per la società ASD Sangiustinese, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2019/2020, per aver stipulato con la società ASD Sangiustinese due accordi economici per un importo rispettivamente di 1.500,00 e l’altro di 2.800,00.

Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 1.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Toscana dalla Società ASD Sangiustinese, mentre l’altro, avente importo di 2.800,00,è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore;

- il sig. Gallori Simone all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Sangiustinese - per rispondere della medesima violazione, sopra indicata, addebitata al sig. Tommaso Grassi;

- la società ASD Sangiustinese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Gallori Simone, Presidente e Tommaso Grassi, allenatore, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla produzione - nella documentazione riguardante la vertenza n. 3/01, svoltasi su iniziativa del sig. Tommaso Grassi dinnanzi al Collegio Arbitrale LND - di due accordi economici conclusi tra lo stesso sig. Grassi e la società ASD Sangiustinese “il primo redatto sul modello tipo per un importo complessivo di 1500,00, sottoscritto da entrambe le parti e regolarmente depositato; il secondo come contratto per un importo complessivo di 2.800,00 .. ma che presentava solo il timbro, senza essere stato sottoscritto dalla società”.

Rilevata l’esistenza del doppio accordo, il Collegio Arbitrale ha trasmesso gli atti del procedimento alla Procura federale per l’effettuazione delle indagini del caso.

La procura federale, esaminati, nell’ambito della propria attività istruttoria, i predetti atti, rilevato che a seguito della regolare notifica della CCI, le memorie, presentate solamente dalla società ASD Sangiustinese, non avrebbero modificato l’impianto accusatorio e non avrebbero costituito esimente dei fatti contestati, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 3673/54pf21-22/GR/GC/am i cui capi di incolpazione sono stati dianzi riportati.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna nei termini di rito, gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni dichiara aperta l’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 16.12.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Lorenzo Giua, rilevando la natura strettamente documentale degli addebiti e ritenendo, pertanto, raggiunta la piena prova degli illeciti contestati, ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Tommaso Grassi, mesi 4 di squalifica;

- per il sig. Simone Gallori, mesi 4 di inibizione;

- per la società ASD Sangiustinese, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Nessuno dei deferiti è comparso in giudizio.

L’istanza di rinvio dell’udienza presentata il giorno precedente dalle parti deferite è stata rigettata dal Tribunale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che delle contestazioni oggetto di deferimento possa ritenersi responsabile, per le ragioni e nei limiti che seguono, solamente il sig. Tommaso Grassi.

Dalle prove documentali prodotte dalla Procura Federale risulta che quest’ultimo, allenatore di base – UEFA B – ha regolarmente concluso con la società ASD Sangiustinese l’accordo economico per la conduzione tecnica della prima squadra, riportante il premio di tesseramento annuale massimo lordo di 1.500,00, redatto sul modello tipo, sottoscritto da entrambe le parti e depositato dalla società presso il Comitato Regionale Toscana.

Nella vertenza n. 3/01 instaurata dinnanzi al Collegio arbitrale LND con ricorso dell’1 luglio 2020 lo stesso allenatore ha però chiesto l’esecuzione di un altro presunto accordo - contenuto in un documento, allegato agli atti, datato 17 luglio 2019 - riportante l’obbligo da parte della società ASD Sangiustinese di corrispondere allo stesso Grassi, per la conduzione tecnica della prima squadra, la somma di 2.800,00, sempre quale premio di tesseramento annuale.

Dall’esame di tale documento emerge, tuttavia, che esso presenta esclusivamente la sottoscrizione del Grassi ed il timbro della società ASD Sangiustinese.

L’assenza di sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell’ASD Sangiustinese esclude, anzitutto, la possibilità di addebitare i fatti contestati tanto al rappresentante legale, sig. Simone Gallori, quanto alla stessa società, che ha peraltro negato di aver mai proceduto all’apposizione del timbro su tale documento.

La stessa mancanza di sottoscrizione del documento da parte dei rappresentanti della società, precludendo, in radice, la stessa possibilità di configurarlo quale testo di un “accordo” ai sensi dell’art. 94 c.1 delle NOIF, comporta, altresì, l’impossibilità di addebitare la violazione di quest’ultima norma allo stesso Grassi.

Ciò premesso, non può tuttavia dubitarsi del fatto che lo stesso sig. Grassi debba rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva per la redazione e, soprattutto, per essersi avvalso di tale documento, contenente un accordo in realtà mai concluso, al fine di ottenere la condanna al pagamento di somme nell’ambito del predetto giudizio arbitrale.

Per tale ragione, fermo il proscioglimento per le ragioni indicate degli altri deferiti, va accolta, in quanto ritenuta equa, la richiesta della Procura federale di comminare al sig. Tommaso Grassi la sanzione di 4 mesi di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Tommaso Grassi la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Proscioglie il sig. Simone Gallori e la società ASD Sangiustinese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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