F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN – SD del 23 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3680/56pf21-22/GR/GC/pe del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Andrea Sancisi, Claudio Betti e della società ASD Accademia Rimini Calcio VB – Reg. Prot. 69/TFN-SD)
Decisione/0082/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0069/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Salvatore Accolla – Componente;
Leopoldo Di Bonito – Componente;
Valentino Fedeli – Componente;
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3680/56pf21-22/GR/GC/pe del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Andrea Sancisi, Claudio Betti e della società ASD Accademia Rimini Calcio VB,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 24.11.2021 deferiva a questo Tribunale: il sig. Sancisi Andrea (all’epoca dei fatti allenatore di base – UEFA B – matricola 151.292, tesserato all’epoca dei fatti per la società ASD Accademia Rimini Calcio VB) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2020/2021 per avere pattuito, quale allenatore della società ASD Accademia Rimini Calcio VB, nell’accordo economico del 19.08.2020, la somma di euro 3.000,00, eccedente i massimali quali premio previsto per la conduzione di squadre minori per la stagione sportiva 2020-2021; il sig. Betti Claudio (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Accademia Rimini Calcio VB) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2020-2021 per avere pattuito, quale presidente della società ASD Accademia Rimini Calcio VB, nell’accordo economico del 19.08.2020, la somma di euro 3.000,00, eccedente i massimali quali premio previsto per la conduzione di squadre minori per la stagione sportiva 2020-2021; la ASD Accademia Rimini Calcio VB per rispondere della violazione dell’art. art. 6, comma 1, e comma 2, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta e oggettiva del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dai sigg.ri Sancisi Andrea e Betti Claudio così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
I deferiti Betti Claudio ed ASD Accademia Rimini Calcio VB hanno trasmesso a questo Tribunale una formale costituzione con l’Avv. Alessandro Gazzea, nonché copia di due pagamenti effettuati con i quali hanno dato evidenza di aver provveduto a pagare al sig. Andrea Sancisi, in relazione all’accordo economico del 19.08.2020, la minor somma per come determinata dal Collegio Arbitrale LND nel proprio Lodo 98/01.
Il dibattimento
Alla riunione del 16 dicembre 2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi quattro a carico del sig. Andrea Sancisi; di mesi quattro di inibizione a carico del sig. Claudio Betti e dell’ammenda di euro 600,00 (seicento/00) a carico della società. I deferiti Betti Claudio e la ASD Accademia Rimini Calcio VB sono comparsi e per mezzo del proprio difensore hanno riconosciuto il comportamento illecito precisando però di avere immediatamente osservato il disposto del Collegio Arbitrale LND.
La decisione
Il Tribunale ritiene i deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte. Le prove documentali prodotte dalla Procura Federale hanno evidenziato che la Società ASD Accademia Rimini Calcio VB ed il signor Andrea Sancisi hanno stipulato un accordo economico dell'importo annuale lordo di euro 3.000,00, che non rientra in quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, e dall’art. 94 comma 1 delle NOIF, nonché a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2020-2021.
L’importo concordato è pertanto superiore al limite annuale consentito ed indicato nelle disposizioni federali richiamate e stabilito in euro 2.500,00. A parere del Tribunale, risulta pertanto pienamente raggiunta la prova del comportamento antiregolamentare ascritto al signor Andrea Sancisi ed al Presidente pro-tempore Claudio Betti i quali hanno sottoscritto l’accordo in esame; ciò comporta di conseguenza la responsabilità diretta e oggettiva della ASD Accademia Rimini Calcio VB ai sensi dell'art. 6 commi, 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e dal proprio allenatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Sancisi, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Claudio Betti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Accademia Rimini Calcio VB, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 23 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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