F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN-SVE del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – ASD Polisportiva Garino / ASD Polisportiva Mirafiori – Reg. Prot. 68/TFN-SVE

Decisione/0072/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0068/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Divinangelo D’Alesio – Componente;

Angelo Fanizza – Componente;

Marco Scarpati – Componente;

Marina Vajana – Componente (Relatore);

ha pronunciato,  decidendo nella riunione fissata il giorno 20 dicembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Polisportiva Garino (matr. 932.366) contro la società ASD Polisportiva Mirafiori (matr. 61511) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premio di preparazione calciatore Alessandro Storace n. 5.1.2002 – matr. 5.856.316 – ric. 271),

 la seguente

DECISIONE

Con atto depositato il 26 novembre 2021, la società ASD Polisportiva Garino proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Premi indicata in epigrafe con cui veniva condannata a corrispondere la complessiva somma di 764,52 di cui 664,80 in favore della società ASD Polisportiva Mirafiori a titolo di premio di preparazione per il giocatore Storace Alessandro nonché la somma di 99,72 in favore della FIGC a titolo di penale.

All'udienza del 20 dicembre 2021, svoltasi in modalità videoconferenza, nessuno compariva per la ricorrente, nonostante regolare comunicazione della data di udienza, né per la convenuta, cui peraltro non risultava notificato il reclamo.

Veniva precisata dalla segreteria di questo Tribunale Federale la preliminare constatazione dell'omesso versamento del contributo previsto per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Tanto premesso il procedimento veniva deciso.

Il reclamo proposto deve dichiararsi irricevibile stante il mancato pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva di cui all'art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che "i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società ASD Polisportiva Garino.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                                  Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 21 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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