F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN-SVE del 22 Dicembre 2021 (motivazioni) – ASD FC Giugliano 1928 / ASD Sport Village – Reg. Prot. 69/TFN-SVE

 

Decisione/0073/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0069/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Carlo Cremonini – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Lorenzo Sodero – Componente;

Antonino Piro – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 20 dicembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD FC Giugliano 1928 (matr. 949328) contro la società ASD Sport Village (matr. 918341) avverso le decisioni della Commissione Premi pubblicate sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premi di preparazione calciatori Cacciapuoti Pietro n. 24.12.2002 – matr. 2.168.657 – ric. 231; De Maria Salvatore n. 3.3.2002 – matr. 2.116.735 – ric. 241; Mungiguerra Cristian n. 17.4.2002 – matr. 6.957.789 – ric. 255),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 29.11.2021, la ASD FC Giugliano 1928 ha impugnato le decisioni pubblicate sul C.U. n. 4/E del 18.11.2021 con le quali la Commissione Premi aveva accolto i ricorsi nn.  231, 241 e 255 proposti dalla ASD Sport Village per il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi, rispettivamente, ai calciatori Pietro Cacciapuoti (nato il 24.12.2002, matr. 2.168.657), Salvatore De Maria (nato il 3.3.2002 matr. 2.116.735) e Cristian Mungiguerra (nato il 17.4.2002 matr. 6.957.789).

La società appellante, a fondamento del gravame promosso, contestava la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio asserendo di non essere stata informata della pendenza del giudizio. Allegava, altresì, liberatorie del pagamento dei premi di preparazione.

La ASD Sport Village non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 20 dicembre 2021.

L’appello proposto dalla società ASD FC Giugliano 1928 è inammissibile.

La società appellante, infatti, ha cumulativamente proposto un unico appello avverso tre distinte delibere della Commissione Premi che, pronunciando su altrettanti distinti ricorsi (precisamente nn. 231, 241 e 255) ha determinato i diversi importi dovuti da essa ASD FC Giugliano 1928 in conseguenza dei tesseramenti pluriennali intervenuti, rispettivamente, con i calciatori Pietro Cacciapuoti, Salvatore De Maria e Cristian Mungiguerra.

Siffatta impugnazione viola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n. 312).

Analoga violazione può ravvisarsi dell’art. 91, comma 4, CGS, che impone la “ specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile.

Tale orientamento è conforme a quello ormai consolidato di questo Tribunale come affermato da ultimo con pronuncia pubblicata nel C.U. 11/TFN-Sezione Vertenze Economiche (stagione 2018/2019) vertenza n. 15 tra Soc. AC Castel D’Ario contro Soc. ASD Union Best Calcio.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD FC Giugliano 1928.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 22 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it