Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Comitato regionale Liguria, n. 25 del 14.10.2021
Impugnazione – istanza: Presidente federale/M.S. – G.G.B. - USD Quiliano & Valleggia
Massima: E’ irrituale il deposito della nota del Giudice Sportivo della Liguria nel procedimento innanzi alla CFA promosso su istanza del presidente Federale che ha impugnato proprio la decisione del suddetto GS. Ed invero, essendo l’Organo di Giustizia sportiva il soggetto che ha emanato il provvedimento reclamato, non può considerarsi parte del procedimento instaurato presso la Corte Federale di Appello e, come tale, non è abilitato a produrre atti o memorie a sostegno di una delle tesi da discutere nel processo. La funzione del Giudice Sportivo Territoriale cessa con l’emanazione del provvedimento disciplinare e non è prevista dall’ordinamento la possibilità che lo stesso possa partecipare al giudizio di reclamo su una sua decisione. Pertanto, il Collegio dichiara la inammissibilità della produzione in parola e dispone la espunzione dal fascicolo della comunicazione del 23 dicembre 2021.