F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0053/CFA pubblicata il 03 Gennaio 2022 (motivazioni) – A.S. Sambenedettese S.r.l. – Roberto Renzi – Giuseppe Colucci/Procura federale

Decisione/0053/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0062/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello               Presidente

Salvatore Lombardo                Componente

Mauro Mazzoni                       Componente

Marco Lipari                           Componente

Domenico Luca Scordino       Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0062/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.S. Sambenedettese S.r.l. e dai Signori Roberto Renzi e Giuseppe Colucci

per la riforma

della decisione n. 0057/TFNSD-2021-2022 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare con la quale venivano disposte le seguenti sanzioni: - per il sig. Roberto Renzi, mesi 2 (due) di inibizione; - per il sig. Giuseppe Colucci, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società AS Sambenedettese Srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 23 dicembre 2021 l’avv. Domenico Luca Scordino; uditi per la A.S. Sambenedettese S.r.l., il Sig. Roberto Renzi e il Sig. Giuseppe Colucci con l'Avv. Cesare Di Cintio, e per la Procura Federale il Dott. Luca Scarpa.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: (A) il sig. Roberto Renzi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, dal 21/05/2021 al 07/06/2021, della Società A.S. Sambenedettese S.r.l., che aveva acquisito il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F. della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, e così in particolare per aver provveduto, in data 4/06/2021, ad estinguere taluni debiti previdenziali del periodo marzo-aprile 2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., attraverso una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) costituita dall’impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi, posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo ad opera dei detti terzi; (B) il sig. Giuseppe Colucci, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della medesima A.S. Sambenedettese S.r.l., dal 7/06/2021 al 11/06/2021, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, e così in particolare per aver provveduto, in data 9/06/2021, ad estinguere taluni debiti previdenziali dei periodi settembre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., attraverso una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) costituita dall’impiego anche in questo caso di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi, posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo ad opera dei detti terzi; (C) la Società A.S. Sambenedettese S.r.l.: (i) a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per gli anzidetti comportamenti posti in essere dai signori Renzi Roberto e Colucci Giuseppe, rispettivamente Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore dal 21/05/2021 al 07/06/2021 e dal 07/06/2021 all’11/06/2021 della stessa A.S. Sambenedettese S.r.l.; e (ii) a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ragione dei predetti comportamenti non rituali e come tali non ammessi dall’ordinamento.

2. La vicenda sottostante il deferimento appena richiamato traeva origine dal fallimento della S.S. Sambenedettese S.r.l., nonché in particolare dal subentro nel relativo titolo sportivo della A.S. Sambenedettese S.r.l. e dal successivo diniego a tale ultima società dell’iscrizione al campionato di serie C.

3. In particolare, avveniva che, nel corso della stagione 2020/2021, il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava il fallimento della S.S. Sambenedettese S.r.l. Tenuto, peraltro, conto dell’esercizio provvisorio disposto dal predetto Tribunale Fallimentare, la S.S. Sambenedettese S.r.l. riusciva a concludere il campionato e conservava il diritto a partecipare al campionato nazionale di Serie C anche per la stagione sportiva 2021/2022.

4. Dunque, nel maggio 2021, la nuova società A.S. Sambenedettese S.r.l. (oggi reclamante) acquisiva dalla procedura fallimentare R.G. Fall. N. 12/2021 il complesso aziendale della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l.. La A.S. Sambenedettese S.r.l., pertanto, in data 1 giugno 2021, chiedeva l’affiliazione alla FIGC ed il trasferimento a proprio favore del titolo sportivo e del parco tesserati della società fallita. Visto il parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.C., nella riunione del 10 giugno 2021, la FIGC, ai sensi degli artt. 15, 16 e 52 NOIF, deliberava con C.U. n. 260/A: (i) di revocare l’affiliazione alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l.; (ii) di affiliare la società A.S. Sambenedettese S.r.l.; e infine (iii) di trasferire alla società A.S. Sambenedettese S.r.l. il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita società S.S. Sambenedettese S.r.l., mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita. La deliberazione, è da notare, e ci si tornerà anche oltre, veniva espressamente assunta, fermi restando gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, gravanti sulla A.S. Sambenedettese S.r.l. ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022.

5. Successivamente, la A.S. Sambenedettese S.r.l. formulava istanza per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico 2021/2022. Nel corso della relativa istruttoria, però, la Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. Sambenedettese S.r.l. riscontrava il mancato rispetto dei “criteri legali ed economicofinanziari” previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022 di cui al già citato C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021. In particolare, la Co.Vi.So.C. rilevava che “i debiti contributivi, riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, già facenti capo alla S.S. Sambenedettese S.r.l., il cui titolo sportivo è stato attribuito alla Società che è quindi tenuta al relativo pagamento, hanno formato oggetto di estinzione a mezzo di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi. Nello specifico, per quanto verificato in corso di istruttoria in ragione di interazioni con l’ente creditore, tale modalità di adempimento non risulta ammessa dal vigente ordinamento sicché i menzionati debiti contributivi alla data prevista dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021) non sono stati correttamente estinti”.

6. Ancora, la Co.Vi.So.C. segnalava come le argomentazioni addotte dalla A.S. Sambenedettese S.r.l., sempre in corso di istruttoria, non fossero comunque in grado di “elide[re] l’oggettività dell’inadempimento contestato [posto che] nella fattispecie concreta la Co.Vi.So.C. ha rilevato come siffatti debiti contributivi siano stati estinti a mezzo di compensazione con crediti fiscali facenti capo ad altri soggetti d’imposta e, quindi, secondo una modalità che non è ammessa dalla disciplina di settore”. Secondo la Co.Vi.So.C., inoltre, neppure poteva aversi riguardo alla sospensione degli avvisi di pagamento dell’INPS connessi alla disciplina emergenziale (Covid-19), posto che tale sospensione era un chiaro posterius rispetto ad un inadempimento che, sul piano della disciplina sportiva, si era già consolidato. Pertanto, “la disciplina emergenziale (invocata nell’impugnazione della Società) risulta[va] del tutto irrilevante e non tale da impedire di fare considerare oggettivamente accertata la violazione contestata”.

7. Per tutte queste ragioni, il Consiglio Federale della FIGC deliberava di non concedere alla A.S. Sambenedettese S.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie 2021/2022.

8. Sulle medesime basi, la Procura Federale avviava una immediata indagine e con prot. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021, provvedeva a promuovere il deferimento degli odierni reclamanti per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S.. Alla S. Sambenedettese S.r.l., al Sig. Roberto Renzi e al Sig. Giuseppe Colucci veniva dunque contestato di aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in relazione, come detto, alla modalità di estinzione di debiti previdenziali, ottenuta attraverso una sequenza di atti di accollo e di compensazione non ammessa dall’ordinamento.

9. Con decisione n. 0057/TFNSD-2021-2022, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglieva il deferimento e irrogava le seguenti sanzioni: per il sig. Roberto Renzi, mesi 2 (due) di inibizione; per il sig. Giuseppe Colucci, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società AS Sambenedettese Srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

10. Il Tribunale Federale, in particolare, rigettate le eccezioni preliminari proposte dai deferiti, di inammissibilità o nullità del deferimento, di violazione del principio del ne bis in idem e di carenza di legittimazione, riteneva nel merito fondato il deferimento. Sulla scorta delle relazioni della Co.Vi.So.C. e dei riscontri offerti dalla stessa INPS, il Tribunale Federale confermava la valutazione operata dalla Procura circa la natura non rituale e non ammessa dall’ordinamento della compensazione operata dalla A.S. Sambenedettese S.r.l. La A.S. Sambenedettese S.r.l., una volta ottenuto il trasferimento a proprio favore del titolo sportivo già appartenente alla S.S. Sambenedettese S.r.l. dichiarata fallita, avrebbe dovuto far fronte ai debiti di tale ultima società (S.S. Sambenedettese S.r.l.), ivi inclusi quelli a carattere tributario o previdenziale. Per contro, le anomale modalità seguite dalla società AS Sambenedettese Srl per l’estinzione di taluni debiti previdenziali dovevano considerarsi contrarie ai principi applicabili in materia ed anzi non raggiungevano neppure lo scopo. Secondo le stesse comunicazioni INPS, gli atti di compensazione (operati in F24) connessi all’impiego di crediti d’imposta di soggetti terzi, posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. previo accollo dei debiti tributari della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., dovevano essere “scartati” e dunque soggetti ad inefficacia.

11. Di qui, appunto, la violazione dei principi di lealtà probità e correttezza portati dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.

12. Avverso la decisione del Tribunale Federale propongono ora reclamo il sig. Roberto Renzi, il sig. Giuseppe Colucci e la AS Sambenede tese Srl, affid ndosi a quattro motivi dedotti nel ricorso, ed in larga parte volti a riproporre le difese già svolte i primo grado. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, inoltre, i reclamanti aggiungono un quinto motivo di ricorso in termini di violazione dei principi del giusto processo. La Procura Federale non ha depositato memoria ma ha controdedotto in sede di discussione orale del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

13. Il reclamo non è fondato e la decisione del Tribunale deve essere confermata.

14. Va anzitutto dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, il motivo “aggiunto” che risulta proposto dai reclamanti solo con la memoria 21/12/2021 e che è rivolto a dedurre una asserita violazione dei principi del giusto processo e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Una simile doglianza, giacché introdotta successivamente al reclamo, risulta proposta tardivamente e configura una domanda nuova, chiaramente inammissibile ai sensi dell’art. 103(1) C.G.S.. Peraltro, e per completezza, il motivo è comunque infondato anche nel merito per le medesime ragioni dedotte in relazione al primo motivo di reclamo cui pertanto si rinvia.

15. Con il primo motivo, i reclamanti deducono “l’insufficienza, la contraddittorietà e la carenza di motivazione della decisione adottata dal Tribunale” (pag. 6 del Reclamo). A loro dire, il Tribunale avrebbe “basato l’intero complesso motivazionale sulla modalità di un pagamento effettuato per una fase successiva e diversa rispetto a quella indicata dal capo di incolpazione. Trattasi del pagamento che A.S. Sambenedettese ha effettuato soltanto in previsione della successiva scadenza del 28 giugno per l’ottenimento della Licenza Nazionale (ci si riferisce al C.U. n. 253/A del 21.05.2021 il quale prevede al suo interno tutti gli adempimenti che le società avrebbero dovuto effettuare entro la scadenza del 28.06.2021)”.

16. In altre parole, secondo parte reclamante “l’arco temporale in cui l’asserito illecito si sarebbe concretizzato è circoscritto alla preliminare fase dell’assegnazione del titolo sportivo della fallita SS Sambenedettese in capo alla nuova A.S. Sambenedettese Srl”, ma una tale fase “si è conclusa senza alcun rilievo tant’è che la FIGC in data 10 giugno ha deliberato in capo alla medesima l’assegnazione del relativo titolo sportivo”. Per contro, sempre secondo la tesi dei reclamanti, “la decisione adottata dal Tribunale in primo grado si presenta anzitutto affetta da contraddittorietà nel momento in cui artatamente cerca di distrarre l’attenzione dal tempus commissi delicti spostandola alla successiva fase relativa alla concessione della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C”.

17. La censura, ripresa anche nella già citata memoria del 21/12/2021, non ha pregio.

18. La tesi dei reclamanti si affida alla suddivisione in fasi del procedimento che ha portato alla mancata iscrizione della A.S. Sambenedettese S.r.l. al campionato di serie C: una prima fase, relativa alla acquisizione ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l. del titolo sportivo dalla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. (poi assegnato con Comunicato Ufficiale n. 260/A); e, poi, una seconda fase, relativa alla richiesta della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 (Licenza invece negata a valle della decisione del Consiglio Federale del 15/7/2021).

19. Muovendo da una tale scansione, i reclamanti sostengono che il deferimento doveva considerarsi rivolto esclusivamente agli eventi connessi alla acquisizione del titolo ai sensi dell’art. 52 NOIF e non poteva invece estendersi ad eventi successivi, strumentali non più all’acquisizione del titolo sportivo (ormai avvenuta), ma all’ottenimento dell’iscrizione allo specifico campionato di serie C 2021/2022.

20. Ora, va premesso che non è oggetto del presente giudizio disciplinare stabilire se la A.S. Sambenedettese S.r.l. avesse ragione di ottenere o meno l’iscrizione al campionato di serie C 2021/2022. Oggetto di giudizio era ed è, invece, la contestazione di precise regole di comportamento della società e dei relativi amministratori e legali rappresentanti che, sul piano squisitamente disciplinare, restano rilevanti per l’ordinamento sportivo, indipendentemente dagli esiti della affiliazione della A.S. Sambenedettese S.r.l. o della relativa iscrizione al campionato di serie C (o ad altro di serie inferiore).

21. Ma soprattutto, è vero che il deferimento operato dalla Procura Federale non limita in alcun modo il campo di indagine nel senso proposto dai reclamanti. Al contrario, oggetto di “incolpazione” risulta essere la “violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali [per i periodi settembre-dicembre 2020, gennaio-febbraio 2021 e marzo-aprile 2021], relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex. art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in ordine alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l. che ne ha acquisito il titolo sportivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF”.

22. Esattamente su questa fattispecie si è formata la decisione impugnata e dunque, non vi è alcuna contraddittorietà di motivazione, né alcuno “spostamento” di fattispecie oggetto di valutazione. Né è possibile inferire dal citato capo di incolpazione che esso dovesse riguardare solo eventi connessi all’ottenimento del titolo sportivo e non anche a momenti successivi, dunque relativi al rilascio della Licenza Nazionale.

23. Va parimenti respinta la tesi secondo la quale il Comunicato Ufficiale n. 260/A avesse già asseritamente concluso il procedimento di valutazione del comportamento della A.S. Sambenedettese S.r.l. con l’assegnazione ad essa del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita società S.S. Sambenedettese S.r.l., con ciò consolidando un qualche diritto di impunità per gli eventi successivi.

24. Come già accennato, nel sostenere quale motivo di doglianza che, per l’ottenimento del titolo sportivo non fosse necessario effettuare i pagamenti poi contestati alla A.S. Sambenedettese S.r.l., il reclamo non sembra cogliere il senso stesso della censura disciplinare portata dalla Procura Federale e poi accolta dal Tribunale di primo grado.

25. Come già si è detto, il deferimento della Procura Federale non era in alcun modo circoscritto ad una specifica “fase”, con asserita impossibilità di valutare i fatti poi invece posti alla base della decisione. Del resto, come si legge proprio nel citato C.U. n. 260/A, la deliberazione di trasferimento del titolo sportivo dalla società fallita alla A.S. Sambenedettese S.r.l. lasciava espressamente “fermi gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 che la A.S. Sambenedettese s.r.l. dovrà effettuare nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022”.

26. Ed è proprio con riferimento ai pagamenti previsti dal C.U. 253/A, lett. C), pagg. 5 e 6 del “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”, che il Tribunale ha riscontrato, sempre e solo sul piano disciplinare, la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza. Con l’ulteriore conseguenza che la motivazione del Tribunale è chiaramente esente dai vizi sollevati dai reclamanti.

27. Con un secondo motivo, i reclamanti deducono poi che “l’articolo 4 così come formulato non fa riferimento ad alcuna specifica condotta o a uno specifico comportamento, proprio in virtù del suo carattere non autosufficiente che impone necessariamente di leggere tale disposizione in collegamento con altra diversa norma alla quale appunto ricollegare la violazione di quei principi enucleati dall’art. 4”. Dunque, secondo i reclamanti, avendo il Tribunale Federale escluso la concorrente violazione dell’art. 33 C.G.S., l’art. 4 sopra richiamato non sarebbe stato appunto “autosufficiente”, non essendo in grado da solo di indicare un canone di comportamento compiuto. A conforto di una simile impostazione argomentativa, poi, i reclamanti richiamano un precedente (decisione numero 47/CFA 2020-2021 del 9 settembre 2020) del quale riportano un passo che confermerebbe, a loro dire, l’interpretazione offerta. La tesi è poi ulteriormente ripresa nella memoria 21/12/2021.

28. Anche il secondo motivo non merita però accoglimento. L’art. 4, comma 1, C.G.S. è norma perfettamente autosufficiente. Come ampiamente motivato dal Tribunale di primo grado e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, richiamata solo parzialmente dai reclamanti, essa opera da norma di chiusura del sistema. La stessa decisione numero 47/CFA 2020-2021 del 9 settembre 2020 citata nel reclamo non porta alle conclusioni sostenute dai reclamanti, bensì esattamente a quelle opposte, là ove chiarisce che “il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, sez. I, n. 38- 2019/2020)”.

29. L’esito della citata decisione è dunque nel principio per cui la “lealtà sportiva” costituisce “una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del C.G.S. perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile. E tanto più ciò è vero là ove, come nel caso in esame, sono anche direttamente violate norme di diritto comune che sono poste a presidio della corretta esecuzione della compensazione tra debiti e crediti di carattere fiscale o contributivo. Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione del Tribunale Federale merita piena conferma.

30. Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di reclamo, rubricato come “erronea e carente motivazione con riguardo alla mancata sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem”.

31. Anche con riguardo a tale doglianza, parte reclamante torna a sostenere una asserita confusione ad opera del Tribunale Federale della fase di attribuzione del titolo sportivo (l’unica rilevante, secondo i reclamanti) con quella della concessione della Licenza Nazionale. A tal fine, i reclamanti sostengono che il richiamo operato dall’atto di deferimento all’art. 52 NOIF dimostrerebbe l’effettivo ambito oggettivo del deferimento stesso, asseritamente limitato (appunto) alla fase di trasferimento del titolo e non anche agli eventi successivi.

32. Il ragionamento non ha pregio. Come già si è sottolineato, il deferimento proposto dalla Procura Federale riguardava le “modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l. che ne ha acquisito il titolo sportivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle NOIF”. Diversamente da quanto sembra sostenere parte reclamante, però, il richiamo dell’art. 52 NOIF non introduce alcuna limitazione temporale del deferimento, bensì solo qualifica la posizione di subentrante nel titolo sportivo della A.S. Sambenedettese S.r.l., con ciò semmai chiarendo (ove ve ne fosse stata necessità) la ragione per la quale il dovere di lealtà e correttezza fosse già divenuto un canone di comportamento perfettamente esigibile anche e soprattutto nei confronti della A.S. Sambenendettese S.r.l., appunto quale nuova società sportiva affiliata.

33. Resta dunque intatto il ragionamento del Tribunale di primo grado, a mente del quale la procedura di iscrizione al campionato di Serie C è “procedura priva di aspetti sanzionatori sul piano disciplinare, all’esito della quale l’iscrizione o la non iscrizione al

campionato conseguono unicamente alla verifica della sussistenza dei titoli e del rispetto degli adempimenti richiesti”. Non è dunque possibile sovrapporre un procedimento tipicamente disciplinare, quale quello che qui occupa, mosso nei confronti degli amministratori di una società e per conseguenza nei confronti della società stessa, con la procedura di iscrizione ad uno dei campionati FIGC. E ciò, anche a non voler rilevare, come pure si potrebbe, che secondo le stesse deduzioni dei reclamanti il provvedimento di diniego della Licenza Nazionale e dell’iscrizione al campionato di serie C è tutt’ora oggetto di giudizio, dunque non potendo operare alcuna forma di ne bis in idem rispetto ad un giudicato non ancora formatosi.

34. Infondato, infine, è anche il quarto e ultimo motivo dedotto in sede di ricorso, con il quale i reclamanti censurano il merito della decisione del Tribunale Federale, in termini di asserito travisamento dei fatti ed eccesso di potere.

35. La doglianza si concentra sul seguente assunto: “contrariamente a quanto riportato nella decisione la compensazione de quo non è un metodo di pagamento vietato. Il cash pooling è notoriamente e pacificamente ammesso nel nostro ordinamento, oltreché regolato da una pluralità di Risoluzioni delle Agenzie delle Entrate (ex multis Risoluzione n. 58/E del 27.2.022 e Risoluzione n. 194/E del 8.10.003 soprattutto in tema di applicabilità delle ritenute sugli interessi maturati o compensati)”.

36. La tesi dei reclamanti va respinta.

37. Va innanzitutto precisato che gli accordi negoziali mediante i quali la A.S. Sambenedettese S.r.l. ha sostenuto la compensazione dei debiti della società fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. (della quale aveva acquisito il titolo sportivo) venivano qualificati come “Cash Pooling di Debito Tributario” stipulati ai sensi dell’art. 1322 c.c., ovvero, e vi si tornerà oltre, quali strumenti contrattuali espressamente atipici.

38. Mediante simili accordi, premesso l’obbligo della A.S. Sambenedettese S.r.l. di ripianare i debiti tributari della fallita S.S.

Sambenedettese S.r.l., la società Garigliano Immobiliare S.r.l., spendendo la qualifica di “socia e delegata della A.S. Sambenedettese S.r.l.”, contrattualizzava con taluni soggetti terzi (la “G Styles S.r.l.” per euro 203.676,56 e la “Villagio Globale S.r.l.” per ulteriori euro 212.865,06), sia un accollo di quota parte dei debiti previdenziali proprio della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., sia ancora una contestuale compensazione di tali debiti con crediti d’imposta appunto messi a disposizione dal soggetto terzo accollante.

39. Dunque, oltre alla fallita Sambenedettese S.r.l. (debitrice principale), le parti coinvolte erano di volta in volta tre, con i seguenti ruoli ed effetti sulla rispettiva sfera giuridica:

A. la Garigliano Immobiliare S.r.l. che interveniva quale socia della A.S. Sambenedettese S.r.l. e che dichiarava di operare quale “delegata” della A.S. Sambenedettese S.r.l., e che ancora che si rendeva debitrice di un soggetto terzo creditore di imposta (recte: acquistava da tale soggetto) l’utilizzo del credito d’imposta;

B. un soggetto terzo creditore di imposta (la G Styles S.r.l., in un caso, e la Villagio Globale S.r.l., in un altro caso) che, proprio in ragione dell’obbligazione assunta nei suoi confronti dalla Garigliano Immobiliare S.r.l., si accollava il debito contributivo della S.S. Sambenedettese S.r.l. e lo compensava con il proprio credito d’imposta, poi fatturando l’80% alla Garigliano Immobiliare S.r.l. ed altresì mettendo a disposizione del soggetto rappresentato dalla Garigliano  Immobiliare S.r.l. (cioè la delegante A.S. Sambenedettese S.r.l.) l’esito della compensazione;

C. la A.S. Sambenedettese S.r.l. che interveniva quale soggetto delegante la Garigliano Immobiliare S.r.l. e quindi quale rappresentato nell’atto di “cash pooling tributario”, e pertanto quale soggetto nella cui sfera giuridica l’atto stesso era destinato a produrre effetto.

40. In sintesi, la Garigliano Immobiliare S.r.l. comprava da soggetti terzi la prestazione dell’accollo di debiti della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. e trasferiva alla A.S. Sambenedettese S.r.l. l’effetto utile della compensazione operata da tali terzi, creditori di imposta e quindi nella condizione di compensare i debiti previdenziali accollati con i loro crediti d’imposta. Per tale via, però, si dava in realtà luogo ad una duplice violazione della normativa vigente in materia.

41. Innanzitutto (prima violazione), con i predetti accordi di “Cash Pooling di Debito Tributario” si procedeva in senso contrario al

“divieto di estinguere i debiti contributivi tramite la compensazione di crediti di soggetti diversi dal debitore principale” portato dal Messaggio INPS 18 luglio 2019, n.2764. Una simile interpretazione dell’INPS, peraltro, faceva eco alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15/11/2017 n. 140/E, a mente della quale si chiariva che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. E se pure è vero che la citata Risoluzione è stata oggetto di critica (ma in ambito tributario e non previdenziale) con riguardo alla possibile estensione di un divieto non espressamente disciplinato dall’art. 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, è anche vero che un tale espresso divieto è stato in ogni caso introdotto con l’art. 1 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), convertito in legge n. 157/2019, là ove si prevede, in particolare, che “[1] Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. [2] Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. [3] I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge […]”. Norma, quest’ultima, cui ha fatto anche seguito una nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 244683 del 24 settembre 2021).

42. Del tutto inconferenti sono invece le risoluzioni citate dai reclamanti, ovvero la Risoluzione n. 58/E del 27.2.022 e la Risoluzione n. 194/E del 8.10.003, entrambe relative ad ambiti radicalmente diversi, ovvero il trattamento degli interessi passivi, e non sovrapponibili in alcun modo alle fattispecie trattate nel presente giudizio.

43. Non solo. In realtà, a ben vedere, anche a volersi superare quanto sopra detto, residua un ulteriore profilo di violazione ben colto dalla Co.Vi.So.C. e che i reclamanti in realtà neppure affrontano. Con i predetti accordi di “Cash Pooling di Debito Tributario” si operava, contestualmente all’accollo di d bito tributario, anche una sostanziale dupli e cessione di c edito tributario (avente ad oggetto in particolare l’IVA) da portare in compensazione; cessione dapprima a favore della Garigliano Immobiliare S.r.l. (che invero si “indebitava” del prezzo di cessione, pari all’80% del credito fiscale utilizzato per il pagamento dei debiti della S.S. Sambenedettese S.r.l.) e poi ancora a favore della A.S. Sambenedettese S.r.l. (in questo caso per effetto della dichiarata ma neppure documentata “delega” assegnata dalla A.S. Sambenedettese S.r.l. a favore della socia Garigliano  Immobiliare S.r.l.). Il tutto, però, sempre senza seguire la disciplina prevista proprio per la cessione di crediti tribunati (seconda violazione).

44. In proposito, è utile segnalare che affinché una cessione di un credito IVA produca effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in conformità all’art. 69 del RD 2440/1923, occorre che (i) il cedente notifichi la cessione all’Amministrazione centrale ovvero all’Ente, Ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento; e (ii) la cessione del credito risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata da un notaio. Nulla di ciò è però avvenuto nel caso specifico, con conseguente impossibilità di considerare i predetti accordi di “cash pooling tributario” come forme efficaci di cessione e di pagamento (cfr. sul punto ex plurimis Cassazione civile sez. trib., 7/11/2018, n.28390).

45. Peraltro, la pretesa natura di “cash pooling” dei contratti utilizzati dalla A.S. Sambenedettese S.r.l., che secondo parte reclamante avrebbe dovuto convincere della bontà dell’operazione condotta dalla A.S. Sambenedettese S.r.l., nulla aggiunge a quanto sopra chiarito. Semmai, detta asserita qualificazione (in particolare di “cash pooling tributario”) tradisce la natura atipica dell’operazione, in un ambito, quello tributario appunto, nel quale invece la tipicità degli atti è principio cardine di legalità.

46. In realtà, gli accordi di “Cash Pooling di Debito Tributario” di cui si discute non appaiono neppure riconducibili alla effettiva fattispecie del “cash pooling”, mediante la quale - di norma - le società di un gruppo mettono a disposizione le eccedenze di cassa a favore di una società pooler (solitamente la propria controllante), affinché il gruppo gestisca unitariamente le risorse disponibili, registrando poi le partite di dare e avere tra tutti i partecipanti al gruppo a livello per l’appunto centralizzato. Si tratta di una figura contrattuale a natura mista, che contempla elementi del conto corrente, del mandato e del prestito (sulla definizione del cash pooling, da ultimo si veda la Corte di Cassazione, n. 34457 del 5 aprile 2018 e n. 13933 del 31 maggio 2018). Si tratta, peraltro, di una figura contrattuale che non appare sovrapponibile al caso di specie.

47. Nei contratti utilizzati dalla A.S. Sambenedettese, piuttosto, si assiste all’istituzione di una sorta di stanza di compensazione di debiti e crediti tributari appartenenti a soggetti terzi rispetto ai contraenti, con l’effetto di determinare un elevato rischio elusivo dei limiti imposti dalla normativa proprio riguardante l’accollo e la cessione di debiti e crediti previdenziali o tributari. Si tratta di accordi che, dunque, appaiono privi di una effettiva ragione economica diversa dalla mera circolazione della compensazione in sé considerata e che non appaiono neppure meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., secondo il quale “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.

48. Se invero nel cash pooling normalmente conosciuto la ragione economica dell’accordo deriva dalla esigenza di ottenere una tesoreria comune di gruppo per la gestione efficiente dei flussi finanziari (e per il risparmio dei costi bancari), nel caso del cash pooling tributario utilizzato dalla A.S. Sambenedettese sembra prevalere la mera circolazione tra soggetti terzi della compensazione contributiva e tributaria in sé considerata, che però non può dirsi una ragione economica meritevole di tutela.

49. In un simile quadro, appare davvero assorbente la stessa conferma offerta dall’INPS circa l’impossibilità di considerare come regolarmente pagati i debiti oggetto della erronea compensazione. Interrogata sul punto nel corso dell’indagine svolta dalla Procura Federale, l’INPS ha rappresentato che “la condotta ivi descritta [ovvero la compensazione derivante dal Cash Pooling di Debito Tributario sopra citato] non può essere considerata una rituale (e come tale ammessa dall’ordinamento) modalità di estinzione dei debiti contributivi della S.S. Sambenedettese S.r.l.”. E ancora, ulteriore e rilevantissima conferma deriva dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5137 del 17/9/2021 (doc. 7 di parte reclamante depositata con la memoria del 21/12/202) con la quale il Giudice Amministrativo ha fatto propria l’osservazione per cui “la Co.Vi.So.C. ha attestato come non consentita, per l’estinzione del debito contributivo, la compensazione/accollo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, trattandosi di modalità non ammessa dalla disciplina di settore”.

50. Ma allora, e per quel che qui più conta, non possono che condividersi le conclusioni cui giunge il Tribunale Federale: ovvero che il comportamento dei reclamanti è costitutivo di “una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento)” e pertanto di una “violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza affermati dall’art. 4, comma 1, CGS, sanzionati dal successivo comma 2”. È del resto indiscutibile che i reclamanti, proprio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al campionato, abbiano fornito una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, sostenendo l’avvenuto pagamento di debiti che in realtà non risultavano correttamente regolarizzati. Ed in ciò vi è quel comportamento scorretto che giustamente il Tribunale di primo grado ha sanzionato.

51. E allora, il percorso logico del Tribunale Federale deve essere certamente confermato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte richiamata dal Tribunale (cfr. Corte Federale di Appello, Sezione I, Decisione n. 0024/CFA-20212022; nello stesso senso cfr. anche Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Decisione n. 0146/CFA/2020-2021) deve essere riconosciuto un “carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto all’illecito conosciuto in altri ambiti e ordinamenti, a partire dal diritto penale. Tali specialità e peculiarità si riverberano sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Quanto al primo, non può essere invocato il principio di tassatività e determinatezza proprio del sistema penale, volto a riconoscere la sussistenza di un illecito in presenza di una fattispecie normativa nettamente delineata nei suoi tratti principali e specifici. Al contrario, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare un analogo criterio di assatività e d terminatezza dell fattispecie illecite, la cui individuazione asoper caso è imessa, in ultima ista za, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva, chiamati a ricondurre – come nel caso di specie – le singole condotte alla fattispecie generale che impone i richiamati obblighi di lealtà, correttezza e probità e ne sanziona la violazione. Questa Corte Federale ha già avuto modo di precisare gli specifici contorni che presenta l’illecito sportivo. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria (CFA, Sezioni Unite, Decisione n. 0012/CFA/2021-2022)”.

52. Questa Corte non può che ribadire simili principi. Con l’ulteriore conseguenza di ritenere meritevole di piena conferma la decisione del Tribunale Federale anche sotto il profilo sanzionatorio.

53. A tale ultimo proposito, e quale considerazione assorbente, può rilevarsi come il Tribunale di primo grado abbia coerentemente gradato la sanzione dei Sigg.ri Roberto Renzi e Giuseppe Colucci in ragione del fatto che il debito contributivo ricadente sotto la responsabilità del sig. Roberto Renzi (ma solo questo) era stato poi documentalmente sanato nel termine previsto dalla procedura di iscrizione al campionato di serie C.

54. L’avvenuto pagamento rimediale, pertanto, è stato correttamente recepito dal Tribunale (pur senza cancellare l’avvenuta violazione dei doveri di lealtà e correttezza) quale evento in grado di consentire una riduzione della sanzione per il sig. Roberto Renzi. Una identica riduzione non poteva invece valere per il sig. Giuseppe Colucci.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Domenico Luca Scordino

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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