F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/CFA pubblicata il 03 Gennaio 2022 (motivazioni) – Presidente federale/Gianluca Martina – Antonio Martina – A.S.D: Copertino Calcio

Decisione/0054/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0069/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0070/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello                 Presidente

Salvatore Lombardo                Componente

Antonia Fiordelisi                     Componente

Marco Lipari                             Componente

Massimiliano Atelli                   Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero di registro 0069/CFA/2021-2022 e 0070/CFA/2021-2022, proposti dal Presidente Pro tempore della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, dott. Gabriele Gravina, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Viglione

per l’annullamento

della parte motiva della decisione, avversata nelle rispettive parti da entrambi i reclami in titolo, del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27.12.2021, tenutasi anche in videoconferenza, il cons. Massimiliano Atelli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con i reclami in epigrafe, ambedue del 17.12.2021, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio impugna, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora innanzi, CGS), la parte motiva della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021, nelle parti concernenti la comminatoria della sanzione dell’inibizione a due dirigenti della Copertino Calcio (in particolare, al tesserato Gianluca Martina, sino al 12.1.2022, e al tesserato Antonio Martina, sino al 21.10.2023), in esito alla gara disputata il 17 ottobre 2021 “Copertino c/ Ruffano Calcio”, valida per il Campionato di Prima Categoria.

In fatto, il Presidente Federale rappresenta in particolare quanto segue.

Riguardo al reclamo RG 0069/CFA/2021-2022, come da Comunicato Ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Puglia del 21.10.2021, il tesserato Gianluca Martina, dirigente della Copertino Calcio “Durante la gara, di seguito ad una decisione dell'Arbitro, entrava in campo senza essere autorizzato, lo raggiungeva protestando ed inveendo; lo stesso, raggiungeva l'Arbitro minacciandolo con parole ingiuriose ed irriguardose, lo toccava spingendolo con il petto proferendo ancora parole gravi. Successivamente prendeva la bandierina dell'assistente di gara, una volta avvicinatosi all'Arbitro, lo colpiva ripetutamente sulla coscia (senza provocare forti dolori); il dirigente proseguiva con l'atteggiamento minaccioso”. In particolare, venivano profferite in pubblico reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, “il sig. Martina Gianluca entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: “oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda”).

Riguardo invece al reclamo 0070/CFA/2021-2022, come da Comunicato Ufficiale n. 46 del Comitato Regionale Puglia del 21.10.2021, il tesserato Antonio Martina, dirigente della Copertino Calcio “Si avvicinava al Direttore di Gara, minacciandolo reiteratamente con parole ingiuriose e irriguardose. Successivamente, a distanza, continuava con atteggiamento minaccioso e lanciava una bandierina in direzione dell’arbitro ma senza colpirlo”.

1.21 Con nota in ambo i casi del 23.11.2021, il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla F.I.G.C. il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l’eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 49, comma 3, lett. a, CGS.

1.3 Ravvisata dal Presidente FIGC la inadeguatezza delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale (come detto, inibizione al tesserato Gianluca Martina, sino al 12.1.2022, e al tesserato Antonio Martina, sino al 21.10.2023) rispetto alla gravità della condotta violenta perpetrata dai due dirigenti della Copertino Calcio, venivano proposti separati reclami ai sensi dell’art. 102 CGS F.I.G.C., con richiesta di applicazione, in ambedue i casi, di sanzioni più severe, alla luce dell’art. 35 CGS.

In particolare, parte reclamante, censura la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti di cui in premessa della Copertino Calcio, avrebbe tuttavia errato nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato Antonio Martina, persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso invece del tesserato Gianluca Martina, in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara.

1.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 13 dicembre 2021, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite, disponeva la abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS e fissava per la trattazione del reclamo l’udienza del 27.12.2021.

L'udienza collegiale del 27.12.2021 si svolgeva come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I reclami sono stati proposti ai sensi dell’art. 102 CGS nei confronti dei due tesserati Gianluca Martina e Antonio Martina.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1.6.2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per quanto qui interessa, questa Corte ritiene che la legittimazione e l’interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano, anzitutto, quando la decisione impugnata risulti inadeguata nel decisum, tanto ove la sanzione sia quantificata in misura persino inferiore al minimo edittale, quanto ove la stessa si riveli comunque non proporzionata, per quanto superiore al minimo edittale, alla gravità della specifica condotta dedotta in contestazione.

Il che è proprio quanto accade nel caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Giudice sportivo territoriale, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti del Copertino Calcio, è tuttavia incorso in errore nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato Antonio Martina, persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso del tesserato Gianluca Martina, in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara.

Dalla legittimazione e dall’interesse ad agire del Presidente federale discende, conseguentemente, l’ammissibilità dei due reclami in esame.

2. Sempre in via preliminare, i due reclami in epigrafe, proposti separatamente dal Presidente federale, sono riuniti d'ufficio da questa Corte, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS, in quanto relativi alle condotte tenute da due dirigenti del Copertino Calcio nei confronti del medesimo Direttore di Gara in occasione della stessa partita “Copertino c/ Ruffano Calcio”, valida per il Campionato di Prima Categoria, disputatasi il 17.10.2021.

3. Nel merito, i reclami riuniti sono fondati.

L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”.

La norma differenzia inoltre il regime delle sanzioni a seconda della condotta tenuta e del ruolo ricoperto da ciascun tesserato (calciatore, tecnico, dirigente).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia corretta dal punto di vista dell’accertamento delle responsabilità e dell’inquadramento della fattispecie, mentre risulti invece inadeguata in rapporto alla gravità della condotta tenuta, in concreto, dai due tesserati del Copertino Calcio, Gianluca Martina e Antonio Martina.

La condotta di entrambi deve ritenersi contraddistinta da violenza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, non soltanto per ciò che attiene al tesserato Gianluca Martina, reo di aver dapprima spinto con il petto il Direttore di Gara e poi di averne percosso la gamba con la bandiera dell’assistente di gara (seppure senza provocargli dolore), ma anche nel caso del tesserato Antonio Martina, atteso che se nella tipizzazione della condotta violenta di cui al richiamato art. 35, comma 1, rientra anche lo sputo, a fortiori non può non rientrarvi anche il lancio della bandiera all’indirizzo dell’arbitro, pur quando – come nella specie – fortuitamente non lo colpisca.

In entrambi i casi, a colorare nel senso di una particolare gravità le rispettive condotte – tenute, è da evidenziare, da dirigenti della Società che ospitava la partita – sta anche la circostanza che il tesserato Antonio Martina svolgeva, al momento dei fatti, funzioni di assistente del Direttore di gara (e dunque disponeva a questo titolo della bandierina che ha scagliato contro l’arbitro), mentre il tesserato Gianluca Martina ha rivolto in pubblico al Direttore di gara, reiterate minacce di morte (come da referto arbitrale, “il sig. Martina Gianluca entrava sul terreno di giuoco per protestare una mia decisione, con aria minacciosa, spingendomi con il petto diceva testuali parole: “oggi non esci vivo di qui, ti uccido figlio di puttana, ti faccio uccidere a Copertino stronzo di merda”).

Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, per un verso non può essere sanzionata, nel primo caso, in misura inferiore al minimo della pena edittale, e, per altro verso, riguardo al tesserato Gianluca Martina, con una inibitoria troppo sottoproporzionata, e per ciò stesso inadeguata, rispetto al disvalore espresso dalla condotta in concreto tenuta.

L’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono assumere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra.

A fronte di due comportamenti diversi fra loro (anche per intensità e gravità) ma in ogni caso non semplicemente ingiuriosi o irriguardosi, bensì connotati da violenza, nei termini anzidetti, il Giudice sportivo territoriale ha dunque fatto applicazione non appropriata del comma 3 dell’art. 35, CGS.

In particolare, nel caso del tesserato Antonio Martina, il Giudice sportivo territoriale è incorso in evidente errore comminando una sanzione inibitoria addirittura inferiore al minimo edittale di un anno; nel caso del tesserato Gianluca Martina, invece, comminando una sanzione inibitoria superiore sì al minimo edittale ma non adeguata alla gravità della condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, considerati in particolare il doppio contatto fisico e le reiterate minacce di morte profferite in pubblico.

In forza di ciò, questa Corte, in accoglimento del petitum dei reclami numeri 0069/CFA/2021-2022 e 0070/CFA/2021-2022 proposti dal Presidente Federale in data 17.12.2021, ravvisa necessario rideterminare le sanzioni comminate, in modo da proporzionarle, come segue, alla effettiva intensità e gravità delle condotte tenute in concreto dai due tesserati della Copertino Calcio:

- inibizione di 4 (quattro) anni al sig. Martina Gianluca;

- inibizione di 1 (uno) anno al sig. Martina Antonio.

P.Q.M.

accoglie i reclami riuniti, e, per l'effetto, ridetermina le rispettive sanzioni come segue:

  • inibizione di 4 (quattro) anni al sig. Martina Gianluca;
  • inibizione di 1 (uno) anno al sig. Martina Antonio.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Massimiliano Atelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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