F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0055/CFA pubblicata il 03 Gennaio 2022 (motivazioni) – Calcio Foggia 1929 S.r.l. – Nicola Canonico – Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale

Decisione/0055/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0059/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0060/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0061/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello             Presidente

Salvatore Lombardo            Componente

Domenico Giordano            Componente

Marco Lipari                         Componente

Mariangela Caminiti             Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami di seguito riportati:

- 0059/CFA/2021-2022 proposto dalla società Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio;

- 0060/CFA/2021-2022 proposto dal sig. Nicola Canonico, rappresentato e difeso dall’Avv.Eduardo Chiacchio;

- 0061/CFA/2021-2022 proposto dalla sig.ra Maria Assunta Elena Pintus, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio;

per l’annullamento e/o riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare- n. 0058/TFN-SD 2021/2022, depositata il 22 novembre 2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi anche in videoconferenza il giorno 28.12.2021, il Cons. Mariangela Caminiti e uditi il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e l’Avv. Eduardo Chiacchio per i reclamanti; uditi altresì la sig.ra Maria Assunta Elena Pintus e il sig. Nicola Canonico;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La controversa vicenda in esame trae origine dal deferimento della Procura Federale del 14 ottobre 2021, innanzi al Tribunale Federale Nazionale, a carico:

- della sig.ra Maria Assunta Elena Pintus, Presidente del C.d.A e legale rappresentante della società Foggia Calcio 1920 s.r.l. (fino al 27 agosto 2021), per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S. per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., e che venisse depositato, con riferimento al sig. Nicola Canonico, socio unico della società CN Sport S.r.l. acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group S.r.l., quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 S.r.l., il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, richiesti dall’art. 20 bis, comma 2, lett. D) delle N.O.I.F. per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lett. A) del medesimo comma, nonché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C) delle N.O.I.F., e, comunque, per non essersi attivato, in quanto vertice della società sportiva, affinché il sig. Nicola Canonico ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva;

- del sig. Nicola Canonico, socio unico della società CN Sport S.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group S.r.l., quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per non aver depositato, nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle N.O.I.F.,nonché per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. A) delle N.O.I.F. nonché per non aver depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C) delle N.O.I.F., con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, delle N.O.I.F.;

- della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S., per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento degli acquirenti delle quote sociali della società Calcio Foggia 1920 srl, al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata nonché per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S..

Le parti costituite nell’ambito del procedimento avverso il deferimento hanno dedotto la infondatezza dello stesso, evidenziando le intervenute modificazioni e integrazioni del quadro normativo relativo alla fattispecie controversa e le perplessità interpretative e applicative della novella applicata in sede di deferimento riguardo al mancato rispetto del termine perentorio di invio della documentazione relativa all’acquisizione e  quanto emerso dalle audizioni delle stesse parti, in seno alle quali da un lato il sig. Canonico ha dichiarato di aver provveduto all’invio della documentazione attinente al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto di cessione di quote, specificando nel merito di essere “soggetto conosciuto” dalla Federazione siccome Presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sino alla stagione sportiva 2020-2021; dall’altro la sig.ra Pintus ha dichiarato che, ai fini dell’invio della rilevante documentazione, la società ha considerato la decorrenza dei quindici giorni a partire dalla data di registrazione dell’atto di cessione, anziché dalla data di stipula del medesimo, rilevando per la decorrenza del termine quello relativo alla trascrizione con effetti erga omnes e non quello della stipula dell’atto di cessione, rilevante solo inter partes. Riguardo alla specifica posizione della sig.ra Pintus è stato eccepito che, nell’ordinamento sportivo, non sarebbe configurabile alcun obbligo di segnalazione agli organi societari delle carenze comunicative da parte degli acquirenti.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione n. 0058/TFNSD -2021-2022, ha confermato quanto disposto con il deferimento ed ha irrogato le seguenti sanzioni: - per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;  - per la società Calcio Foggia 1920 Srl, ritenuta assorbita la responsabilità diretta e oggettiva in quella propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis del C.G.S., ha statuito la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022.

Le parti interessate hanno proposto separati reclami con cui hanno contestato la fondatezza della decisione ed hanno dedotto analoghi motivi di impugnazione volti a denunciare la palese erroneità e infondatezza del deferimento da parte della Procura Federale e della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che lo ha confermato.

Secondo i reclamanti non potrebbe attribuirsi responsabilità di alcun genere ai medesimi e alla società calcistica riguardo alla non dimostrata tardività/omissione della produzione alla F.I.G.C. di taluni dei documenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., anche per il tramite della competente Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in quanto in tal caso sarebbe configurabile una ipotesi di errore scusabile in considerazione della applicazione della recente disciplina e delle prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 221/A del 26 Aprile 2021, riguardo all’introduzione dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. nonché del comma 5 bis dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, norme di recente introduzione che avrebbero ingenerato negli operatori del settore notevoli perplessità interpretative e applicative (primo e secondo motivo).

Inoltre le dichiarazioni rese dal sig. Canonico e dalla sig.ra Pintus, nelle rispettive audizioni innanzi alla Procura Federale in data 4 Ottobre 2021, sarebbero dirimenti per dimostrare l’assenza di responsabilità rispetto a quanto deferito ( terzo motivo)

I reclamanti assumono altresì  che sarebbe legittimo e tempestivo l’invio della documentazione alla F.I.G.C. – CO.A.P.S., risultando indubitabile la decorrenza del termine di quindici giorni, per il deposito della documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., dalla data (7 Luglio 2021) di registrazione del rogito notarile e non già dal giorno (22 Giugno 2021) della sua mera stipula, tenuto conto degli effetti  erga omnes della trascrizione rispetto a quelli inter partes della sola scrittura privata; peraltro sarebbe vietato (ex art. 66 T.U. imposta registro e art. 66 legge notarile) al notaio rilasciare alcun originale, copia o estratto dell’atto soggetto a registrazione, prima di detto adempimento, con conseguente impossibilità per la società calcistica, soci e dirigenti di entrare in possesso dell’atto di trasferimento delle quote sociali ed inviarlo alla FIGC anche attraverso la Lega Pro, prima del 7 Luglio 2021 (data di registrazione) e/o nei quindici giorni successivi al 22 Giugno 2021; assumono che non sarebbe sufficiente l’ “attestazione notarile di avvenuta stipula”, come sostenuto in decisione, rilevando invece il chiaro e tassativo disposto del comma 4,  dell’art. 20bis delle N.O.I.F che prevede l’invio della “documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1” e quindi dell’atto originario di acquisto e non di dichiarazioni del Notaio rogante ( quarto motivo).

Peraltro non sussisterebbe alcuna inottemperanza disciplinarmente rilevante, in capo al sig. Canonico, in ordine all’obbligo di trasmissione in Lega Pro e, quindi, in F.I.G.C. della documentazione attestante il possesso, nei riguardi dello stesso, dei necessari requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento al certificato del casellario giudiziale e a quello dei carichi pendenti, nonché alla dichiarazione sostitutiva ex art. 20 bis, comma 2, lett. E), delle N.O.I.F. , non sussistendo alcun difetto comunicativo del certificato e della dichiarazione sostitutiva tenuto conto della già acquisita conoscenza, ad opera della F.I.G.C., della titolarità, in capo al sig. Canonico, dei requisiti di onorabilità richiesti ai Dirigenti di Società dalla normativa ad hoc, avendo il predetto deferito detenuto le quote di maggioranza della A.S. Bisceglie s.r.l. (in serie C) per circa cinque anni, ed avendo egli, pure nella pregressa stagione 2020/2021, iscritto, nella veste di legale rappresentante pro tempore, la predetta A.S. (poi riammessa alla terza competizione professionistica nazionale) in Serie D, fornendo sempre e comunque ogni necessaria credenziale. Peraltro assumono i reclamanti che dal punto di vista formale i documenti asseriti come carenti dalla Procura Federale sarebbero invece stati trasmessi, nei termini di rito, dalla Calcio Foggia 1920 s.r.l., mediante messaggio di posta elettronica dell’8 Luglio 2021 (come allegato), indirizzato alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), ritenendosi il citato Organismo a sua volta deputato alla ricezione della allegazione medesima, con invio della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000) contenente in perfetta equipollenza il contenuto del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti (sia in base alla normativa generale statale sia in base alle previsione dell’art. 20 bis del N.O.I.F., comma 2 lett. A-A1 A2, A3 e A4 il cui contenuto coincide con quello inserito nella dichiarazione).

A comprova della sussistenza del requisito della onorabilità del sig. Canonico è stata allegata visura storica dei due certificati in parola, con richiesta quindi della cancellazione delle sanzioni irrogate (quinto motivo).

In subordine i reclamanti invocano una riconsiderazione della effettiva gravità delle condotte contestate per la sussistenza nella specie della configurabilità di significative attenuanti, rilevando la estrema tenuità della condotta contestata e la sicura applicabilità dell’istituto della continuazione; peraltro evidenziano che anche a voler assumere la data di decorrenza del termine di quindici giorni, per la produzione della richiesta documentazione ex art. 20 bis delle N.O.I.F., quella di stipula dell’atto di cessione delle quote sociali (22 Giugno 2021), risulterebbe per tabulas la mail di invio alla competente Lega Pro intervenuta in data 8 Luglio 2021 e, pertanto, con un solo giorno di ritardo rispetto al termine prescritto (7 Luglio 2021); in tal caso la punizione inflitta alla società calcistica e agli altri deferiti non dovrebbe risolversi in un rigido cumulo materiale, ma le sanzioni dovrebbero determinarsi con equa attenuazione in presenza di una pluralità di violazioni della medesima natura (sesto motivo).

La sig.ra Pintus nel reclamo proposto riguardo alla propria posizione ha dedotto la non rinvenibilità, nel vigente ordinamento sportivo, per gli esponenti dirigenziali apicali delle Società interessate da operazioni in esame, di un dovere di vigilanza né tanto meno di segnalazione agli Organi competenti di eventuali carenze comunicative da parte degli acquirenti di quote e/o pacchetti azionari in misura inferiore al 10 % del capitale, con la conseguenza che nessun rilievo potrebbe essere mosso alla stessa, quale esponente apicale della Dirigenza  della società calcistica, all’epoca dei fatti, in mancanza di un obbligo di denuncia e segnalazione agli organi di competenza,  specifico e tipizzato  dall’ordinamento sportivo degli obblighi comunicativi di matrice civilistica (con richiamo alle decisioni n. 0050-0051/TFN-SD 2021/2022).

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l., con riferimento alla peculiare posizione, ha dedotto la evidente e inaccettabile disparità di trattamento con riguardo alla sanzione (quattro punti di penalizzazione) comminata dal Tribunale, in confronto alle punizioni più miti irrogate ad altre Società, con recenti decisioni, per inadempienze di ugual natura, sebbene più gravi e numerose. Nel caso di specie sostiene la società calcistica che non sarebbe applicabile la previsione più stringente dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., bensì il comma 5 della disposizione medesima recante la previsione residuale, tenuto conto della legittima e ammissibile trasmissione in Lega Pro della necessaria certificazione penale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, entro la scadenza quindicinale decorrente dalla avvenuta consegna dell’atto notarile ad opera del professionista rogante, con irrogazione della sola pena pecuniaria, provvedimento comunque afflittivo, ma che eviterebbe le conseguenze  di penalizzazione in classifica e a livello agonistico e societario (settimo motivo).

I reclamanti hanno concluso, quindi, per il proscioglimento degli stessi da qualunque addebito ed hanno chiesto la cancellazione della sanzione o, in subordine, il ridimensionamento della stessa.

Alla udienza del 28 dicembre 2021 sono comparsi:

- per la Procura federale, il dott. Luca Scarpa, che ha concluso chiedendo la reiezione dei reclami con conferma della sentenza impugnata;

- per i reclamanti l’avv. Eduardo Chiacchio, che ha ribadito le tesi esposte e riportandosi ai corrispondenti atti di reclamo depositati ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e l’affermazione di assenza di responsabilità degli assistiti e il proscioglimento della società e, in subordine, per il ridimensionamento delle sanzioni inflitte;

- i reclamanti sig.ra Maria Assunta Elena Pintus e sig. Nicola Canonico sono stati uditi ed hanno insistito per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo in subordine il ridimensionamento della sanzione inflitta agli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente all’esame del merito, stanti evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i separati reclami proposti dai soggetti indicati in epigrafe vanno riuniti, trattandosi di impugnazioni della medesima decisione di primo grado, pronunciata nei confronti delle stesse parti, e la cui legittimità è stata contestata in questa sede dalle medesime parti con analoghe eccezioni e censure.

2. Tanto premesso, per una migliore ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda, le censure rispettivamente dedotte con i separati reclami proposti possono essere esaminate congiuntamente, tenuto conto dell’analogo contenuto delle stesse nell’ambito dei singoli reclami.

3. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento, come sopra indicato, è stato originariamente contestato da parte della Procura federale che, con riferimento alla cessione delle quote sociali della Corporate Investments Group srl, controllante la società Calcio Foggia 1920 s.r.l. in favore del sig. Canonico, socio unico della società CN Sport srl, non sarebbe stata prodotta dalle parti interessate agli organi federali, nel termine perentorio di 15 giorni dalla acquisizione, la documentazione prevista dall’art.20 bis delle N.O.I.F. ed inoltre il mancato deposito con riferimento al sig. Canonico del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. A) delle N.O.I.F. nonché il mancato deposito della dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C) delle N.O.I.F.

Riguardo alla prima questione relativa al mancato deposito della documentazione nel termine prescritto, va rilevato che l’art. 20bis, comma 4, delle N.O.I.F. prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

L’art. 20-bis delle N.O.I.F. e l’art. 32, comma 5- bis, del C.G.S. sono state recentemente introdotte al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche, finalità specificamente indicata nelle premesse del Comunicato ufficiale n. 221/A: “…. considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”.

In merito all’interpretazione di tale disposizione i reclamanti deducono che il termine di 15 giorni decorre dal termine ultimo di registrazione dell’atto, attesa la rilevanza dell’efficacia costitutiva con il deposito presso il Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di una quota sociale.

Il Collegio non condivide tale impostazione dei reclamanti e richiama i principi affermati nella recente decisione n.43/CFA-20212022, laddove è stato precisato che il termine di quindici giorni – secondo un’interpretazione piana del sintagma “acquisizione delle partecipazioni” – decorre dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie, ossia dalla data dell’atto consensuale di cessione.

A tal proposito va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Ed infatti detta norma non riguarda il dispiegamento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, in quanto tale rapporto è regolato dal suddetto principio di libertà delle forme dal quale consegue che il momento traslativo della proprietà delle quote si perfeziona, semplicemente, una volta che sia raggiunto il consenso delle parti rispetto al negozio traslativo. Ed invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede nè "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (cfr. Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019).

Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (cfr. SS.UU. n. 80/2019-2020).

Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle N.O.I.F. e nella specie il termine, quindi, non è stato rispettato.

Né varrebbe obiettare, come sostengono i reclamanti, la rilevanza della data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese e quindi dell’efficacia costitutiva dell'atto di trasferimento di una quota sociale, in quanto in tal senso verrebbe vanificata la ratio acceleratrice della novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei campionati, come anche evidenziato dal Tribunale Federale nella decisione gravata.

Riguardo alla tardiva produzione documentale, oltre il termine indicato nell’art. 20 bis delle N.O.I.F., e precisamente depositata in data 8 luglio 2021, si conviene con il Tribunale Federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società Calcio Foggia 1920 srl, deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva.

Parimenti riguardo alla responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella decisione impugnata che ha individuato nell’art. 4 del C.G.S. la norma violata, la quale integra la clausola generale corrispondente al canone di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e per la sua portata precettiva può essere ricondotto ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive.

Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S..

Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza.

Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7).

Ed inoltre è stato pure ritenuto che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49).

4. Riguardo al profilo sanzionatorio, il Collegio, in via generale, condivide l’impostazione del Tribunale Federale secondo cui l’art. 20-bis delle N.O.I.F, nell’attuale formulazione, non lascerebbe alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis cit.

Tuttavia nel particolare caso in esame, avuto riguardo alle specifiche situazioni rilevate, il Collegio ritiene di fare uso delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del C.G.S., attenuando le sanzioni inflitte in primo grado, per le ragioni di seguito esposte.

E ciò nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).

Orbene, in primo luogo, la propria responsabilità è stata riconosciuta dai reclamanti, seppure solo allorché sono personalmente intervenuti nell’udienza di discussione (ex art. 13, comma 1, lett. e) del C.G.S.).

Inoltre vanno evidenziate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, le specifiche circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione:

- la sig.ra Pintus ha fatto presente la non sussistenza di un obbligo specifico e tipizzato di denuncia e segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze comunicative da parte degli acquirenti di quote e/o pacchetti azionari, rilevando altresì le perplessità interpretative generate tra gli operatori dalla disciplina di cui agli art. 20 bis N.O.I.F. e art. 32, comma 5 bis C.G.S. di recente introduzione, entrate in vigore pochi mesi prima dell’atto di cessione, che avrebbero creato un notevole stato di disorientamento ai fini applicativi;

- il sig. Canonico ha dichiarato che nel momento storico di introduzione della nuova norma non ricopriva alcuna carica societaria nel calcio professionistico e che non conosceva la norma introdotta e che comunque i documenti sono stati depositati in data 8 luglio 2021 e che nella segreteria della società, che ha provveduto al materiale invio in detto periodo, vi è stato un avvicendamento del Segretario;

- risulta agli atti la attestazione della dott.ssa Giorgia Covelli, notaio in Bari, che “ dichiara che l’atto stipulato in data 22 giugno 2021 tra C.N. SPORT SRL e MAP CONSULTING SRL è stato consegnato a mani al dott. Silvestro Carbotti, legale rappresentante della società acquirente, in data 7 luglio 2021 ed inviato via mail, in data 9 luglio 2021, alla dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus. Nonostante i solleciti del dott. Carbotti, l’atto è stato consegnato dopo la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Per problematiche interne d’ufficio non è stato possibile consegnare in precedenza la pur richiesta copia autentica”, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese in data 7 luglio 2021, dopo detta acquisizione documentale;

- riguardo alla attestazione dei requisiti di onorabilità del sig. Canonico ex art. 20 bis delle N.O.I.F va dato atto che l’interessato ha comunque comprovato, con la trasmissione della documentazione in data 7 luglio 2021, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) del corrispondente contenuto del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti ed ha depositato in seguito visura storica dei due certificati, dimostrando così il possesso dei requisiti;

Infine, vale la pena rilevare che, in adesione al recente orientamento di questa Corte d’Appello (cfr. decisione n.0043/CFA-20212022), potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione.

5. In definitiva, tenuto conto dei rilievi che precedono, i reclami presentati rispettivamente dalla società Calcio Foggia 1920 srl, dalla sig.ra Maria Assunta Elena Pintus e dal sig. Nicola Canonico, previa riunione dei gravami, devono essere parzialmente accolti con conseguente rideterminazione della sanzione da irrogare, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie in parte e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni nel seguente modo:

- società Calcio Foggia 1920 S.r.l.: 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

- Dott. Nicola Canonico: 3 (tre) mesi di inibizione;

- Dott.ssa Maria Assunta Elena Pintus: 2 (due) mesi di inibizione.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Mariangela Caminiti

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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