DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CS del 23.12.2021 -Campionato Serie D – Delibera – AGLIANESE CALCIO 1923 – ATHLETIC CARPI 2021
AGLIANESE CALCIO 1923 - ATHLETIC CARPI 2021
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla USD ATHLETIC CARPI 2021 e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro non avrebbe provveduto all'espulsione del calciatore della AGLIANESE CALCIO 1923, n. 2, SHEHU ROBERT, nonostante la duplice ammonizione comminata al medesimo; - rilevato che già all'atto di deposito del preannuncio la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, un link al filmato della partita, la cui trasmissione era debitamente autorizzata e che ai sensi dell'art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; - rilevato come il direttore di gara, con supplemento di rapporto, ha confermato quanto ricavabile dal referto di gara, ovvero di non aver ammonito due volte il calciatore n. 2, SHEHU ROBERT, ammonito unicamente al minuto 29 del secondo tempo, in quanto il provvedimento disciplinare di ammonizione comminato al minuto 25 del secondo tempo è a carico del calciatore n. 7 dell'AGLIANESE CALCIO 1923, NIERI MICHELANGELO; - rilevato come, al contrario, dalla visione delle riprese televisive emerge con sufficiente chiarezza come l'Arbitro sia incorso nell'errore lamentato, poiché: a) il provvedimento di ammonizione per proteste comminato al minuto 25del secondo tempo è chiaramente esibito al calciatore della AGLIANESE CALCIO 1923, n. 2, SHEHU ROBERT, immediatamente prima autore di un fallo ai danni di un calciatore avversario che determinava l'assegnazione di un calcio di rigore; b) da quanto è dato osservare il n. 7 dell'AGLIANESE CALCIO 1923, NIERI MICHELANGELO non prendeva parte all'azione incriminata, e non avvicinava in nessun momento il direttore di gara, né rivolgeva alcuna protesta al medesimo. c) dopo pochi minuti, al minuto 29 del secondo tempo, al n. 2, della AGLIANESE CALCIO 1923, SHEHU ROBERT, veniva nuovamente esibito il cartellino giallo per quella che risultava essere la sua seconda ammonizione, cui non seguiva il provvedimento d'espulsione; - rilevato che il calciatore n. 2 della AGLIANESE CALCIO 1923, SHEHU ROBERT, ha abbandonato il campo solo al minuto 31 del secondo tempo, per sostituzione.
- considerato che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto delle regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio, in presenza di una seconda ammonizione comminata al summenzionato calciatore nella medesima gara, l'Arbitro avrebbe dovuto espellerlo; - considerato che, in conseguenza di tale omissione, la gara non ha avuto un regolare svolgimento - considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, let. c) del Codice di Giustizia Sportiva, gli Organi della giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
P.Q.M. Dispone:
- la ripetizione della gara oggetto di reclamo, dichiarata irregolare per errore tecnico dell'Arbitro; - la revoca del provvedimento di ammonizione a carico del calciatore NIERI MICHELANGELO tesserato presso l'AGLIANESE CALCIO 1923; - trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; - di non addebitare la tassa di reclamo.