C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 06/06/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ACIERNO YURI FINO AL 31.12.2019 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM – OCRE CALCIO DISPUTATA IL 4.5.2019 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 45 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ACIERNO YURI FINO AL 31.12.2019 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM – OCRE CALCIO DISPUTATA IL 4.5.2019 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 45 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società Atletico Amiternum ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. poiché, a seguito della notifica di espulsione per doppia ammonizione reagiva togliendo il cartellino dalle mani del direttore di gara e lo gettava a terra; successivamente colpiva con una mano il braccio del direttore di gara, senza conseguenze.

          Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, che il proprio tesserato abbia agito d’istinto, con gesto comunque non giustificabile, ma con un’azione unica mediante la quale, sfiorando il braccio dell’arbitro, avrebbe provocato la caduta del cartellino. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della sanzione in considerazione dell’assenza di aggressività.

          Osserva la Corte che il gesto compiuto nei confronti del direttore di gara non ha avuto conseguenza alcuna e che il comportamento tenuto dal calciatore non era finalizzato a produrre una lesione personale in danno dell’arbitro, né poteva ritenersi concretizzata un’azione impetuosa ed incontrollata nei confronti di quest’ultimo. Per tale ragione, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta come da dispositivo.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Acierno Yuri fino al 31.10.2019.

Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.

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