C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 11/09/2018 – Delibera – Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM – LISCIANI TERAMO
Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM - LISCIANI TERAMO
Il Giudice Sportivo
- visto il reclamo della società Lisciani Teramo, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. N. 65 F.I.G.C. del 11/06/2018, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Hatria Team (terminata con il risultato Hatria Team / Lisciani Teramo 3 a 1) per aver questa impiegato nella gara indicata in oggetto i calciatori Rompicapo Lorenzo, nato il 3/07/1996, e Cipollini Luca nato il20/05/1989, che risulterebbero squalificati per una gara nella medesima competizione;
- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che i Sig.ri Rompicapo Lorenzo e Cipollini Luca risultano effettivamente squalificati per recidiva in ammonizione come da Comunicato Ufficiali del C.R.A. n.28 del 23/11/2017 (Campionato Coppa Italia Calcio a 5 "C2");
- riscontrato dagli atti ufficiali che i medesimi calciatori hanno effettivamente preso parte all'incontro dell'8/09/2018, prima gara utile in cui dovevano scontare la squalifica inflitta con il C.U. n.28/2017 cit.;
- visti gli artt. 17, comma 5, 19 e 33 C.G.S.
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Hatria Team la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 a favore della soc. Lisciani Teramo;
2) di inibire il dirigente accompagnatore della società Hatria Team Sig. De Flaviis Luca fino al 19/09/2018;
3) di accreditare la tassa di reclamo.