C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 13/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: -DEL SIG. MAZZARIELLO BARBATO STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO FINO ALLA DATA DELL’1.2.2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, PER NON AVERE CONFERITO FORMALE INCARICO TECNICO AD ALTRO ALLENATORE ABILITATO, DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON L’ALLENATORE GIANCARLO RAPINO; – DEL SIG. CASTELLUCCIO MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO A PARTIRE DALLA DATA DELL’1.2.2017 E FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O COMUNQUE PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA A.S.D. SPORTING VASTO, IL SIG. ANTONIO LIBERATORE, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN SETTE DISTINTE DI GARA;

DEFERIMENTO:

-DEL SIG. MAZZARIELLO BARBATO STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO FINO ALLA DATA DELL’1.2.2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO  DELLA LND, PER NON AVERE CONFERITO FORMALE INCARICO TECNICO AD ALTRO ALLENATORE ABILITATO, DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON L’ALLENATORE GIANCARLO RAPINO;

- DEL SIG. CASTELLUCCIO MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO A PARTIRE DALLA DATA DELL’1.2.2017 E FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO  DELLA L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O COMUNQUE PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA A.S.D. SPORTING VASTO, IL SIG. ANTONIO LIBERATORE, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN SETTE DISTINTE DI GARA;

 

          Con nota del 13.6.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

          Con racc. aa.rr. del 13.7.18, ritualmente notificate, il Tribunale ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 3.9.18, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento e le indagini espletate, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione ai sigg.ri Mazzariello Barbato Stefano e Castelluccio Marco e ammenda di € 600,00 alla società A.S.D. Sporting Vasto.

 

          I soggetti deferiti, invece, non sono comparsi all’udienza, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive.

 

          Ritiene il Tribunale che, alla luce delle indagini espletate dalla Procura, dell'istruttoria svolta e dell'esame della documentazione acquisita debba essere riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti, anche in considerazione del comportamento adottato dagli stessi nel corso dell'intero procedimento.

All'affermazione della responsabilità dei suddetti, deve conseguire la sanzione dell'inibizione che questo Tribunale ritiene equo irrogare nella misura di mesi quattro per ciascuno di essi.

          Per quanto concerne la società deferita, va, invece, disposto il non luogo a procedere, risultando la stessa non più attiva dal 21.12.2017, come risulta dagli atti ufficiali.

P.Q.M.

 

          il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni addebitate e, per l'effetto, infligge l'inibizione per mesi quattro ai sigg.ri Mazzariello Barbato Stefano e Castelluccio Marco, disponendo il non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. Sporting Vasto.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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