C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 39 (GIÀ 40) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 IL SIG. FABIO D’IPPOLITO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN CINQUE DISTINTE DI GARA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 39 (GIÀ 40) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 IL SIG. FABIO D'IPPOLITO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN CINQUE DISTINTE DI GARA;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

 

          Con nota del 10.7.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il sig. D’Alessandro Mario e la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924, per rispondere delle contestazioni sopra specificate.

Con raccomandate aa.rr. del 25.7.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’1.10.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il soggetto deferito, assistito dall’Avv. Davide Sabatini del Foro di Teramo.

Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi sei d’inibizione, per il sig D’Alessandro Mario ed ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924.

 

Veniva, quindi, data la parola al sig. D'Alessandro, il quale deduceva di avere inviato al C.R.A., in data 1.9.2017 a mezzo raccomandata anticipata per via telematica, la richiesta di emissione della tessera di tecnico in favore del sig. Fabrizio Ippolito, che produceva in copia. Produceva, inoltre, copia di una scrittura datata 29.10.2015 con la quale l'Ippolito aveva assunto l'incarico di allenatore responsabile dal 28.4.2017 fino al 30.4.2016 (data, quest'ultima, evidentemente frutto di un refuso, dovendo intendersi 30.4.2018). Produceva infine, copia di una ricevuta senza firma, relativa al pagamento della quota associativa che lo stesso Ippolito avrebbe versato all'A.I.A.C. per l'anno 2017.

Il rappresentante della Procura eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta in quanto tardiva, chiedendone comunque lo stralcio poiché anche confusa ed irrilevante.

Veniva data la parola all'Avv. Sabatini, il quale deduceva la necessità per il Tribunale di esaminare la documentazione prodotta in quanto decisiva ai fini del giudizio, a prescindere dalla mancata produzione nei termini e dagli errori materiali ivi contenuti. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento del D'Alessandro stante la sua documentata buona fede eccependo, in ogni caso, l'eccessività della richiesta formulata della Procura.

          Osserva preliminarmente il Tribunale che nei confronti della società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 deve pronunciarsi il non luogo a provvedere per avere, la stessa, cessato l'attività come risulta dal C.U. n° 7 del 2.8.2018 del C.R.A.

          Nel merito, la responsabilità del sig. Mario D’Alessadro risulta provata proprio dai documenti depositati in udienza tenuto conto, da un lato, che la richiesta di emissione della tessera di tecnico era relativa alle squadre minori/settore giovanile, con specifico riguardo al Campionato Regionale Juniores e, dall'altro, che la scrittura privata senza data certa e con indicazioni temporali contrastanti, anche a voler suffragare l'ipotesi dell'errore materiale, non sarebbe comunque valsa a legittimare la partecipazione quale allenatore del sig. Ippoliti alle partite indicate nella contestazione, poiché tutte antecedenti il 29.10.2017, data presunta di sottoscrizione dell'accordo. Inoltre, dall'esame degli atti in possesso del Comitato, risulta che l'unica richiesta di tesseramento pervenuta sia quella del 7.3.2018.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della società A.S.D. Notaresco Calcio 1924, per sopravvenuta inattività ed infligge al sig. D’Alessandro Mario la sanzione della inibizione per mesi quattro,.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it