C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. BELLÉ STEFANO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, IN PREVISIONE DELLA S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO A TAL TITOLO; – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) PER AVER SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA AL DDG DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO S.S. 2017-2018, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN CUI RISULTA INDICATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, IL DIRIGENTE FEDELE STEFANO, PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE, ATTESTANDO IN TAL MODO LA SUSSISTENZA DI UNA QUALIFICA INESISTENTE; – DEL SIG. FEDELE STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE CONSENTITO DI ESSERE INDICATO NELLA DISTINTA DI GARA DELLA SOCIETÀ NOTARESCO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, PUR ESSENDO PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE; – DEL SIG. RONCI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 40 COMMA 1 (GIÀ ART. 41) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA I TECNICI NON POSSONO TESSERARSI O SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ), PER AVERE TESSERATO L’ALLENATORE SIG. BELLÈ STEFANO, NONOSTANTE QUEST’ULTIMO AVESSE GIÀ ALLENATO, PRECEDENTEMENTE MA NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 ALTRA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, COME SOPRA DESCRITTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. D'ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. BELLÉ STEFANO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, IN PREVISIONE DELLA S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO A TAL TITOLO;

- DEL SIG. D'ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) PER AVER SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA AL DDG DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO S.S. 2017-2018, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN CUI RISULTA INDICATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, IL DIRIGENTE FEDELE STEFANO, PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE, ATTESTANDO IN TAL MODO LA SUSSISTENZA DI UNA QUALIFICA INESISTENTE;

- DEL SIG. FEDELE STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE CONSENTITO DI ESSERE INDICATO NELLA DISTINTA DI GARA DELLA SOCIETÀ NOTARESCO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, PUR ESSENDO PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE;

- DEL SIG. RONCI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 40 COMMA 1 (GIÀ ART. 41) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA I TECNICI NON POSSONO TESSERARSI O SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ), PER AVERE TESSERATO L’ALLENATORE SIG. BELLÈ STEFANO, NONOSTANTE QUEST’ULTIMO AVESSE GIÀ ALLENATO, PRECEDENTEMENTE MA NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 ALTRA SOCIETÀ;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, COME SOPRA DESCRITTI;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

          Con nota del 26.7.18, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 5.9.18, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti (ad eccezione della società A.S.D. Notaresco Calcio 1924, poiché dichiarata inattiva come risulta dal C.U. n° 7 del 2.8.2018 del C.R.A.) le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’8.10.18, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché Ronci Antonio, in proprio e quale legale rappresentante della società Alcyone, con l’assistenza dell’Avv. Luigi Toppeta, mentre nessuno è comparso degli altri soggetti deferiti.

Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento,  dichiarando la contumacia dei sigg. D’Alessandro Mario, D’Alessandro Lorenzo e Fedele Stefano.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi quattro d’inibizione per il sig D’Alessandro Mario; mesi tre d’inibizione per il sig. D’Alessandro Lorenzo; mesi tre d’inibizione per il sig. Fedele Stefano, mesi sei d’inibizione per il sig. Ronci Antonio ammenda di € 900,00 per la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924 ed ammenda di € 900,00 per la società A.S.D. Alcyone Calcio.

          Veniva poi data la parola al sig. Ronci Antonio ed al difensore dello stesso e della società Alcyone, i quali, dopo avere esposto le proprie ragioni concludevano per il proscioglimento.

Osserva il Tribunale, che le responsabilità dei sigg.ri D’Alessandro Mario, D’Alessandro Lorenzo e Fedele Stefano, risultano documentalmente provate, mentre appare significativa la loro assenza dal procedimento, con la conseguenza che appare ragionevole concludere che gli stessi non hanno avuto giustificazioni di sorta a propria discolpa. Va, invece, dichiarato il proscioglimento del sig. Ronci Antonio e della società Alcyone, non essendo rinvenibile in atti, con appagante certezza, la prova che gli stessi fossero a conoscenza della circostanza che il Bellè avesse avuto rapporti in precedenza con la società A.S.D. Notaresco Calcio 1924, prima di sottoscrivere il regolare contratto con la stessa Alcyone. Né può ritenersi che quest’ultima società, che ha sempre svolto attività di puro settore, si sia potuta interessare di quanto pubblicato sulla pagina Facebook della società A.S.D. Notaresco in proposito delle vicende intercorse con il Bellè.

          Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che ai soggetti deferiti debbano essere irrogate le seguenti sanzioni: al sig. D’Alessandro Mario mesi sei d’inibizione, tenuto conto della precedente pronuncia di questo Tribunale, di cui al C.U. n° 18 del 4.10.2018; ai sigg.ri D’Alessandro Lorenzo e Fedele Stefano mesi tre d’inibizione ciascuno.

 

P.Q.M.

 

          Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. D’Alessandro Mario la sanzione dell’inibizione di mesi sei e ai sigg. D’Alessandro Lorenzo e Fedele Stefano la sanzione dell’inibizione  di mesi tre.

Proscioglie il sig. Ronci Antonio e la società A.S.D. Alcyone Calcio dagli addebiti loro contestati.

          Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it