C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, IN OCCASIONE DELLA S.S. 2018-2019, TESSERATO COME CALCIATORE; DEL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ALLENATORE DELLA A.S.D. ROCCASPINALVETI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, SEPPUR SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI: DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 , C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 (RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ATTUALMENTE VIGENTE, SOCIETA’ ALLA QUALE APPARTENEVANO I SOGGETTI COINVOLTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO);
DEFERIMENTO:
DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, IN OCCASIONE DELLA S.S. 2018-2019, TESSERATO COME CALCIATORE;
DEL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ALLENATORE DELLA A.S.D. ROCCASPINALVETI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, SEPPUR SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI:
DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 , C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 (RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ATTUALMENTE VIGENTE, SOCIETA’ ALLA QUALE APPARTENEVANO I SOGGETTI COINVOLTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO);
Con nota del 10.10.2019, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con raccomandate rr.rr. del 18.10.2019 regolarmente notificate, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.11.2019, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, peraltro non pervenuti.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il legale dei soggetti deferiti, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare le sanzioni.
Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di mesi tre di inibizione per Passucci Rosario e Travaglini Vincenzo e di € 300,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 127 C.G.S.
Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti del sig. Passucci Rosario e Travaglini Vincenzo l’inibizione di mesi tre ciascuno e all’A.S.D. Roccaspinalveti € 300,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di mesi tre ai sigg.ri Passucci Rosario e Travaglini Vincenzo e l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Roccaspinalveti.
Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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