F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 137/CSA pubblicata il 07 Gennaio 2022 – A.S.D. Carbonia Calcio 1939
Decisione n. 137/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 128/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE III
SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 128/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Carbonia Calcio 1939, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2021, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Carbonia Calcio 1939 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Idrissi Janati Adam, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone G, Carbonia/Monterotondo del 08.12.2021.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al colto un calciatore avversario”.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che nei minuti di recupero della gara il tesserato della società Carbonia, Sig. Idrissi (portiere), scontratosi con un avversario che non aveva arrestato la propria corsa, si era avvicinato a costui, fintando la testata ma senza attingerlo. Sosteneva, inoltre, la reclamante che in ogni caso si sarebbe verificato un contatto lieve, tanto che nessuno dei due calciatori aveva fatto ricorso ai sanitari; di conseguenza non si era verificato alcun atto di violenza.
Conclusivamente, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che “Dopo aver subito fallo reagiva colpendo con una testata il volto del giocatore avversario. Il giocatore avversario non necessitava delle cure”.
Tali risultanze smentiscono la versione, peraltro contraddittoria, della reclamante, che dapprima ha sostenuto che il calciatore sanzionato non avrebbe attinto l’avversario, per poi affermare che il contatto si sarebbe verificato, seppur in maniera lieve, peraltro chiarendo la dinamica del gesto del Sig. Idrissi, che, “con fare minaccioso fintava la testata”, quindi ponendo in essere anche il classico gesto di “caricare” il colpo con la testa.
In sintesi, si è trattato di un gesto che, per le modalità con cui è stato posto in essere, quali risultanti dal referto arbitrale, ossia mediante una testata al volto di un avversario, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.
Ne consegue che gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame inducono a ritenere che nel caso di specie il calciatore Idrissi abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42 e 22 novembre 2021, n.77).
In definitiva, la sanzione inflitta nel caso di specie dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce