Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 9 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari, di cui al Com. Uff. n. 50 del 23.05.2024
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/Sig. S.S. - società Ri Calcio
Massima: Al riguardo queste Sezioni unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della giustizia sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 10/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023: CFA, SS.UU., n. 81/2021-2022 CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022). In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0010/CFA del 25 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al C.U. n. 46 del 26 aprile 2024
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/Sig. A.M.-Angels Episcopio
Massima: Il presidente Federale, ex art. 102 CGS, è legittimato ad impugnare la decisione della CSAT relativa alle sanzioni inflitte in quanto ritenute poco afflittive…Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 98/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 26/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 13/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 81/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/2021/2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/2021-2022). Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta ed uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0130/CFA del 7 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle d’Aosta, di cui al Com. Uff. n. 67 del 14.03.2024
Impugnazione – istanza: – Presidente federale-Sig. A.P. - A.S.D. Candiolo
Massima: La legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS tutela la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale e ̀ il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS. UU. 119/2023-2024).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0124/CFA del 27 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria - Delegazione provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul C.U. n. 37 del 22.02.2024
Impugnazione – istanza: – Presidente Federale/Omissis
Massima: E’ inammissibile il reclamo ex art. 102 CGS proposto dal presidente federale avverso al decisione del Giudice sportivo con il quale si lamenta la sproporzione tra la gravità dei fatti violenti e la sanzione comminata perché la stessa è stata oggetto di riforma dalla CSAT la cui decisione non è stata impugnata….In termini generali, il Collegio osserva che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 13-112018, n. 29021; Cass. Civ., sez. III, sent. 14-11-2022, n. 33443; Cass. Civ. 25-5-1998, n. 5212), salvo nei casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello. Per quanto riguarda – in particolare - il processo sportivo, possono applicarsi anche al giudizio che si svolge innanzi alla Corte sportiva d’appello gli esiti interpretativi cui si è giunti con riguardo al giudizio d’appello proprio di questa Corte federale: si tratta di un rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici (rimedio a critica libera), caratterizzato da un effetto devolutivo che si produce nei limiti dell’impugnazione proposta («tantum devolutum quantum appellatum»), di carattere “prevalentemente” cassatorio o impugnatorio (revisio prioris instantiae), all’esito del quale – per quanto soprattutto rileva in questa sede - si produce un effetto sostitutivo della decisione del giudice di appello a quella impugnata. Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, tra l’altro, la decisione del giudice sportivo d’appello ha riformato la pronuncia del giudice sportivo di primo grado, accogliendo parzialmente il reclamo. La decisione da gravare, pertanto, non era la decisione del Giudice sportivo in primo grado del 22 febbraio 2024 ma quella della Corte sportiva di appello territoriale dell’11 marzo 2024, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°131 del 12 marzo 2024. A diversa conclusione non si perviene ricorrendo al principio secondo cui l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte. Difatti, nel caso di specie, dal corpo e dalle conclusioni del reclamo emerge la piena conoscenza della decisione di appello (cfr. pag. 5 del reclamo) e in tale gravame sono ripetutamente contestate le statuizioni della decisione di primo grado quale oggetto d’impugnazione, tanto nell’incipit del reclamo, quanto nelle conclusioni, ove è testualmente ritenuta errata la decisione del Giudice sportivo territoriale di “squalificare fino al 30-06-2024 i tesserati de quibus”, chiedendo, nelle conclusioni, “che la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Delegazione Provinciale di Vibo Valentia pubblicata con C.U. n. 37 del 22-02-2024 debba essere riformata (..)”. Questa Corte, pertanto, non può che dichiarare inammissibile il reclamo proposto ex art. 102 C.G.S. poiché rivolto avverso una decisione di primo grado che è stata sostituita integralmente dalla decisione d’appello; quest’ultima, non essendo stata impugnata, continua a dispiegare effetti nell’ordinamento.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0119/CFA del 17 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 50 del 15.02.2024
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/sig. S.M.
Massima: Il presidente federale è legittimato ad impugnare la decisione della CSAT ritenuta eccessivamente gravosa e che aveva inflitto al calciatore la squalifica fino al 25.01.2028, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del C.G.S. per condotta violenta tenuta nei confronti dell’Ufficiale di gara….Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS. Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista da tale disposizione (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024). Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante. In questa prospettiva deve essere ribadito che, nel peculiare rimedio previsto dall’art. 102 CGS, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale assume connotati diversi rispetto agli ordinari giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale. E ciò in quanto i vizi deducibili con tale gravame non si sostanziano solo nella circostanza che la decisione impugnata sia asseritamente illegittima ma che essa possa essere “inadeguata”, ossia sia idonea a causare una lesione dell’unitarietà dell’ordinamento federale. Il che è evidenziato dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98 CGS, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2) (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020). Con la conseguenza che il giudizio della Corte federale – in presenza di un gravame proposto ai sensi dell’art. 102 CGS – si snoda attraverso un apprezzamento parzialmente diverso, quanto alla causa petendi, da quello proprio del gravame ordinario e riguarda la conformità della decisione alle specifiche disposizioni che regolano il giudizio che ha dato luogo alla decisione medesima, asseritamente illegittima o inadeguata. Nel caso in esame, occorre dunque verificare - secondo la normativa che disciplina il processo sportivo presso la Corte sportiva di appello territoriale - se la decisione di tale Corte, di cui al Com. Uff. n. 50 del 15.02.2024, si ponga o meno in contrasto con la normativa del Codice del processo sportivo.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0099/CFA del 20 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria – Delegazione distrettuale di Chiavari, di cui al C.U. n. 25 del 21.12.2023
Impugnazione – istanza: – Presidente Federale/Sig. L.P.-A.S.D. Polisportiva Leivese
Massima: Il presidente Federale ai sensi dell’art. 102 CGS è legittimato ad impugnare la decisione definitiva del Giudice sportivo…Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 e 69 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può̀ in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità̀.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0098/CFA del 18 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al C.U. n. 188 del 15.12.2023
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/Sig. M.B.
Massima: Il presidente Federale ai sensi dell’art. 102 CGS è legittimato ad impugnare la decisione definitiva del Giudice sportivo…Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 e 69 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può̀ in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità̀.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0089/CFA del 04 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Emilia-Romagna, di cui al C.U. n. 47 del 29 novembre 2023
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/F.A.
Massima: Il presidente Federale ai sensi dell’art. 102 CGS è legittimato ad impugnare la decisione definitiva del Giudice sportivo…Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 e 69 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può̀ in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità̀.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0069/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 18 del 28.09.2023
Impugnazione – istanza: – Presidente Federale/Sig. F.A.
Massima: Il Presidente FIGC è legittimato ad impugnare la decisione della Corte Sportiva d’Appello innanzi alla Corte Federale d’Appello…Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 21 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 109 del 19.04.2023
Impugnazione – istanza: – Presidente Federale/Sig. P.F.R.
Massima: Il Presidente Federale è legittimato ad impugnare le decisioni ritenute incongrue sotto il profilo sanzionatorio ai sensi dell’art. 102 CGS….Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n. 76 del 2022/2023) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0111/CFA del 30 Maggio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo 07/Perdaxius
Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. M.K.
Massima: Nulla quaestio sulla legittimazione del Presidente Federale ex art. 102 C.G.S., più volte affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le tante, nn. 13/CFA/2022-2023, 108/CFA/2020-2021 e 56/CFA/2021-2022). Tale disposizione prevede che “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”. Trattasi di legittimazione straordinaria, che individua nel Presidente federale il massimo garante della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi di giustizia sportiva, e che assolve, dunque, anche ad una funzione nomofilattica (analogamente al ricorso nell’interesse della legge del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ex art. 363 c.p.c.).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 6 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 462 del 10 gennaio 2023
Impugnazione – istanza: – Presidente Federale
Massima: Su reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del giudice sportivo - che aveva disposto la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse - viene inflitta alla società la perdita della gara e l’ammenda di € 1.000,00 per i fatti che hanno determinato la definitiva sospensione della stessa da parte dell’arbitro….allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 04 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul C.U. n. 34 del medesimo Comitato provinciale
Impugnazione – istanza: Presidente federale/S.B. -A.S.D. Alto Garda
Massima: E’ ammissibile alla CFA il ricorso del Presidente Federale avverso la decisione del G.S. Territoriale, perché ritenuta iniqua….Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1 giugno 2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 03 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021
Impugnazione – istanza: Presidente federale/G.M. – A.M. - A.S.D: Copertino Calcio
Massima: E’ ammissibile alla CFA il ricorso del Presidente Federale avverso la decisione del G.S. Territoriale, perché ritenuta iniqua….Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1.6.2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale. Per quanto qui interessa, questa Corte ritiene che la legittimazione e l’interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano, anzitutto, quando la decisione impugnata risulti inadeguata nel decisum, tanto ove la sanzione sia quantificata in misura persino inferiore al minimo edittale, quanto ove la stessa si riveli comunque non proporzionata, per quanto superiore al minimo edittale, alla gravità della specifica condotta dedotta in contestazione. Il che è proprio quanto accade nel caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Giudice sportivo territoriale, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti del Copertino Calcio, è tuttavia incorso in errore nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato A. M., persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso del tesserato G. M., in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara. Dalla legittimazione e dall’interesse ad agire del Presidente federale discende, conseguentemente, l’ammissibilità dei due reclami in esame.