Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0111/CFA del 30 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo 07/Perdaxius

Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. M.K.

Massima:  Nulla quaestio sulla legittimazione del Presidente Federale ex art. 102 C.G.S., più volte affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le tante, nn. 13/CFA/2022-2023, 108/CFA/2020-2021 e 56/CFA/2021-2022). Tale disposizione prevede che “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”. Trattasi di legittimazione straordinaria, che individua nel Presidente federale il massimo garante della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi di giustizia sportiva, e che assolve, dunque, anche ad una funzione nomofilattica (analogamente al ricorso nell’interesse della legge del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ex art. 363 c.p.c.).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 6 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 462 del 10 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – Presidente Federale

Massima: Su reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del giudice sportivo - che aveva disposto la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse - viene inflitta alla società la perdita della gara e l’ammenda di € 1.000,00 per i fatti che hanno determinato la definitiva sospensione della stessa da parte dell’arbitro….allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 04 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul C.U. n. 34 del medesimo Comitato provinciale

Impugnazione – istanza: Presidente federale/S.B. -A.S.D. Alto Garda

Massima: E’ ammissibile alla CFA il ricorso del Presidente Federale avverso la decisione del G.S. Territoriale, perché ritenuta iniqua….Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1 giugno 2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 03 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 46 del medesimo Comitato regionale del 21.10.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale/G.M. – A.M. - A.S.D: Copertino Calcio

Massima: E’ ammissibile alla CFA il ricorso del Presidente Federale avverso la decisione del G.S. Territoriale, perché ritenuta iniqua….Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1.6.2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale. Per quanto qui interessa, questa Corte ritiene che la legittimazione e l’interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano, anzitutto, quando la decisione impugnata risulti inadeguata nel decisum, tanto ove la sanzione sia quantificata in misura persino inferiore al minimo edittale, quanto ove la stessa si riveli comunque non proporzionata, per quanto superiore al minimo edittale, alla gravità della specifica condotta dedotta in contestazione. Il che è proprio quanto accade nel caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Giudice sportivo territoriale, nel comminare una sanzione inibitoria ad entrambi i dirigenti del Copertino Calcio, è tuttavia incorso in errore nella quantificazione della medesima, declinandola, nel caso del tesserato A. M., persino al di sotto del minimo edittale previsto dalla normativa federale, e, nel caso del tesserato G. M., in una misura del tutto inadeguata rispetto alla gravità della condotta tenuta in concreto nei confronti del Direttore di Gara. Dalla legittimazione e dall’interesse ad agire del Presidente federale discende, conseguentemente, l’ammissibilità dei due reclami in esame.

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