Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 049/TFN - SD del 12 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3766 /1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri C.G., R.V.A., R.M.A. e della società US Viterbese 1908 Srl - Reg. Prot. 30/TFN-SD

Massima: La società, è sanzionata con punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS, ed a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai propri soggetti concretizzati nella violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per l’omessa produzione alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S ex comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF, nonché per l’omesso deposito della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di socio

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 045/TFN - SD del 5 Settembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3766 /1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri C.G., R.V.A., R.M.A per la violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della US Viterbese 1908 Srl, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF: 1) dal sig. …., n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della …. Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante della società acquirente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente; 2) dal sig. …., n.q. di socio titolare di quote pari all’80,39% della ….. Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità. Anche costoro sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 032/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 204/770pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023 nei confronti del sig. A.F. - Reg. Prot 1/TFN-SD

Massima: L’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società …. S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Monterosi Tuscia FC S.r.l. è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la a) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla … S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente …. S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la … S.r.l. la società sportiva si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia …. della Banca …., datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8°comma delle N.O.I.F.”….L’art. 20 bis delle N.O.I.F. ai commi 6, 7, 8 e 9 prevede: “6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato. […] La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell’atto dal quale consegua l’Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l’atto dal quale consegua l’Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, sia stata quanto meno depositata l’attestazione di avvenuta stipula. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.”. Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno chiarito che tale previsione – finalizzata ad “ assolvere al compito imprescindibile di garantire preventivamente e costantemente che i protagonisti del sistema calcistico professionistico siano in grado di assicurare il rispetto di fondamentali condizioni di stabilità economica e finanziaria, a garanzia della solidità soggettiva e sostenibilità degli oneri richiesti per la partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione per le società professionistiche, rispetto di inderogabili esigenze di dipendenti, collaboratori e creditori, omogeneità di condizioni di accesso e permanenza per tutti gli interessati, credibilità delle manifestazioni sportive” – deve essere interpretata in modo rigoroso “per far emergere e assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche”, altrimenti “verrebbe compromessa la stessa credibilità dell’intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022; in tal senso anche Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022). In particolare, con la richiamata sentenza è stato chiarito che “ alla mancanza da intendere come materiale e completa omissione dell’adempimento o del documento richiesto, va equiparata ogni condotta funzionalmente in grado di esprimere il medesimo esito. E pertanto la produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione perseguita dalla disciplina in esame. Così che, se è vero che non sono richieste formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali, resta impregiudicato che non potranno mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico. In mancanza, tutto il rigoroso e puntuale sistema dei requisiti di solidità finanziaria e dei relativi controlli risulterebbe vano e privo di effettività” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022). Del resto, è stato altresì affermato che “l’art. 20-bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20-bis” (Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022; così anche TFN, n. 0050/TFN-SD/2021/2022). Nel caso di specie, la trasmissione delle attestazioni relative ai requisiti di solidità finanziaria della … S.r.l. è tardiva, in quanto pervenuta solo in data 19.12.2022, decorso il termine di quindici giorni dall’acquisizione, previsto dal settimo comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., perfezionatasi il 7.10.2022, nonché decorso anche l’ulteriore termine di quindici giorni assegnato dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in applicazione dell’ottavo comma della richiamata disposizione. Inoltre, la documentazione trasmessa dalla …. s.r.l. risulta altresì inidonea a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dal sesto comma dell’art. 20 bis comma 6, trattandosi di una mera copia di corrispondenza privata intercorsa con un’agenzia di una Banca che in alcun modo può essere qualificata come una lettera di referenze bancarie, che può essere rilasciata esclusivamente su delibera di concessione affidamenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 032/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 204/770pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023 nei confronti del sig. A.F. - Reg. Prot 1/TFN-SD

Massima: L’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società …. S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Monterosi Tuscia FC S.r.l. è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la a) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla … S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente …. S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la … S.r.l. la società sportiva si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia …. della Banca …., datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8°comma delle N.O.I.F.”….L’art. 20 bis delle N.O.I.F. ai commi 6, 7, 8 e 9 prevede: “6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato. […] La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell’atto dal quale consegua l’Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l’atto dal quale consegua l’Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, sia stata quanto meno depositata l’attestazione di avvenuta stipula. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.”. Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno chiarito che tale previsione – finalizzata ad “ assolvere al compito imprescindibile di garantire preventivamente e costantemente che i protagonisti del sistema calcistico professionistico siano in grado di assicurare il rispetto di fondamentali condizioni di stabilità economica e finanziaria, a garanzia della solidità soggettiva e sostenibilità degli oneri richiesti per la partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione per le società professionistiche, rispetto di inderogabili esigenze di dipendenti, collaboratori e creditori, omogeneità di condizioni di accesso e permanenza per tutti gli interessati, credibilità delle manifestazioni sportive” – deve essere interpretata in modo rigoroso “per far emergere e assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche”, altrimenti “verrebbe compromessa la stessa credibilità dell’intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022; in tal senso anche Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022).

In particolare, con la richiamata sentenza è stato chiarito che “ alla mancanza da intendere come materiale e completa omissione dell’adempimento o del documento richiesto, va equiparata ogni condotta funzionalmente in grado di esprimere il medesimo esito. E pertanto la produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione perseguita dalla disciplina in esame. Così che, se è vero che non sono richieste formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali, resta impregiudicato che non potranno mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico. In mancanza, tutto il rigoroso e puntuale sistema dei requisiti di solidità finanziaria e dei relativi controlli risulterebbe vano e privo di effettività” (Sezioni unite, decisione n. 39/CFA/2021-2022). Del resto, è stato altresì affermato che “l’art. 20-bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20-bis” (Sezioni unite, decisione n. 43/CFA/2021-2022; così anche TFN, n. 0050/TFN-SD/2021/2022). Nel caso di specie, la trasmissione delle attestazioni relative ai requisiti di solidità finanziaria della … S.r.l. è tardiva, in quanto pervenuta solo in data 19.12.2022, decorso il termine di quindici giorni dall’acquisizione, previsto dal settimo comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., perfezionatasi il 7.10.2022, nonché decorso anche l’ulteriore termine di quindici giorni assegnato dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in applicazione dell’ottavo comma della richiamata disposizione. Inoltre, la documentazione trasmessa dalla …. s.r.l. risulta altresì inidonea a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dal sesto comma dell’art. 20 bis comma 6, trattandosi di una mera copia di corrispondenza privata intercorsa con un’agenzia di una Banca che in alcun modo può essere qualificata come una lettera di referenze bancarie, che può essere rilasciata esclusivamente su delibera di concessione affidamenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 146/TFN - SD del 04 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 20513/25pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società US Grosseto 1912 SSARL - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 13.000,00 alla società, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte al procuratore speciale e legale rappresentante della Società e all’amministratore unico e legale rappresentante della Società al momento della commissione dei fatti (violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20-bis, comma 6, delle NOIF e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS) e, altresì, ai sensi dell’art. 32 comma 5-bis, del CGS, che pone gli obblighi oggetto di contestazione a carico delle società in modo diretto e, pertanto la norma richiamata determina anche una responsabilità propria della società US Grosseto 1912 SSARL….Risulta infatti per tabulas che, a seguito di formale e tempestiva richiesta di riesame, in ottemperanza alla normativa transitoria introdotta con le modifiche agli artt. 20-bis NOIF e 32 CGS di cui ai CC.UU. nn. 205/A e 206/A del 17.3.2022, la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie definiva il procedimento relativo alla cessione della partecipazione pari al 90% delle quote della US Grosseto 1912  SSARL alla società … Srl rilevando, da un lato, la correttezza della documentazione integrativa depositata dalla società e la rispondenza ai criteri e requisiti previsti dalle NOIF, dall’altro, la tardività della produzione della documentazione attestante la solidità finanziaria della società acquirente “perché pervenuta alla Commissione solo all’esito della concessione del termine aggiuntivo da essa assegnato alla società ai sensi del 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 CGS medesimo” (cfr. segnalazione Co.A.P.S.). La norma transitoria ora richiamata prevedeva, in effetti, un duplice possibile termine per la presentazione della documentazione: “La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20-bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.”. Dunque nel caso di specie risulta documentalmente provato - rispetto allo schema designato dalla normativa transitoria citata - che la Società deferita abbia depositato la documentazione oggetto del deferimento solo a seguito del secondo termine concesso dalla Commissione, con la conseguenza che a carico della medesima trova applicazione, per il solo fatto del ritardo, la sanzione di cui all’art. 32, comma 5 ter a titolo di responsabilità propria per espressa disposizione normativa. Come correttamente rilevato nell’atto di deferimento, detta norma pone infatti gli obblighi da essa previsti direttamente in capo al sodalizio che ne risponde per fatto proprio. La sanzione sopra indicata esaurisce le conseguenze sul piano disciplinare della condotta contestata, non potendo invece la Società rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte del procuratore e legale rappresentante C. e dell’amministratore unico D. M. cui viene contestata, sempre in ragione del ritardo nel deposito, la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS. Sul punto non può non richiamarsi quanto statuito con riguardo al caso di specie, seppure relativamente alla posizione del solo procuratore speciale e legale rappresentante C., dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 51 sopra citata e versata in atti. Nel richiamare il complesso di norme che ha innovato la materia (e, segnatamente, il paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 CGS, il comma 5-ter del nuovo art. 32 CGS come modificato dal C.U. n. 206/A del 17.3.2022, i commi 8 e 9 dell’art. 20-bis NOIF come modificato dal C.U. n. 205/A) la Corte ha infatti affermato che “a valle della riforma, dunque, il mero ritardo, se contenuto nell’ambito del termine aggiuntivo disciplinato dagli art. 32, comma 5-ter, CGS e 20-bis, comma 8, NOIF, non assume alcuna autonoma valenza lesiva delle regole di lealtà, correttezza e probità, essendo per l’appunto prevista una relativa espressa sanatoria. Sanatoria dalla quale residua la sola sanzione pecuniaria a carico della società quale monito (o presidio) volto a far rispettare il più possibile la tempistica data dalla Co.A.P.S. nel proprio procedimento”. Avendo dunque la società sfruttato il (secondo) termine concesso dal legislatore sportivo per sanare la propria posizione, così ponendo in essere una condotta perfettamente consentita dall’ordinamento sportivo, non ravvede parimenti il Tribunale alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui far discendere un rimprovero a carico della deferita ulteriore rispetto al già sanzionato ritardo, punibile in proprio. Diversamente argomentando si evidenzierebbe una contraddittorietà manifesta della normativa che, da un lato, consentirebbe un dato comportamento in sanatoria (il deposito di documenti nel secondo termine autorizzato) e, dall’altro, considererebbe lo stesso comportamento come scorretto. Sotto il profilo sanzionatorio, considerata la condotta complessiva tenuta dalla Società nell’ambito del procedimento, in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, il Tribunale ritiene equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, peraltro conforme al minimo edittale, nella misura di un terzo, per una sanzione finale di Euro 13.000,00 di ammenda. Sul punto non possono condividersi le argomentazioni della difesa che, invocando una recente modifica dell’assetto proprietario, ritiene l’assenza dell’elemento soggettivo o comunque la necessità di mitigare la sanzione irroganda.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122/TFN - SD del 3 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15431/36pf22-23/GC/gb del 29 dicembre 2022 nei confronti del sig. D.F.R.M. e della società SS Città di Campobasso Srl - Reg. Prot. 105/TFN-SD

Massima: Mesi 18 di inibizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società: a) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, commi 1 del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver ricevuto nel corso del 2021, da parte del socio CB-Partecipazioni societarie Srl, la fattura n. 4/21 del 3 maggio 2021, per un totale di euro 650.000,00 Fuori Campo IVA per prestazioni di servizi (successivamente accertate inesistenti), registrata in contabilità come Immobilizzazioni Immateriali quale onere pluriennale per attività di ricerca e sviluppo, determinando in tal modo l’alterazione delle poste contabili e degli indici di bilancio considerato che tale importo ha inciso ai fini del calcolo del parametro P/A (Patrimonio Netto Contabile / Attivo Patrimoniale) al 30 settembre 2021; inoltre, il citato importo di euro 650.000,00, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 nonché nel bilancio intermedio al 31 dicembre 2021, veniva stornato dalle Immobilizzazioni Immateriali e girocontato, nella voce risconti attivi con contestuale rinuncia al relativo credito da parte della emittente della fattura CB-Partecipazioni societarie Srl. Successivamente il citato importo di euro 650.000,00 veniva destinato a riserve straordinarie del Patrimonio netto utilizzate, per euro 350.000,00, a copertura di perdite pregresse e, per euro 300.000,00, a riserva straordinaria, senza immettere alcuna risorsa finanziaria necessaria al riequilibrio monetario della società Città di Campobasso la quale, senza tale operazione, avrebbe visto il proprio Patrimonio Netto ampiamente negativo con le conseguenze di cui all’art. 2484 c.c.. Tutte condotte finalizzate, tra l’altro, ad ottenere l’ammissione al Campionato di competenza 2021/2022….Vi è da dire che il sig. ... è stato deferito anche per la violazione del comma 2 dell’art. 31 CGS. Il Tribunale, tuttavia, ritiene non applicabile tale disposizione alla fattispecie in esame. Il primo comma dell’art. 31 CGS così recita: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”. A sua volta, il secondo comma recita: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)”. Da una semplice lettura di tali disposizioni si evince che la fattispecie descritta dal primo comma dell’art. 31 CGS differisce nettamente dalla fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo. Difatti, mentre nel primo caso la violazione delle norme contabili è punita in quanto tale, nel secondo caso tale violazione è punita solo laddove i dati contabili alterati abbiano permesso l’iscrizione - altrimenti non possibile – ad una competizione. Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione del suddetto comma 1 dell’art. 31 CGS, è sufficiente la prova dell’alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, nell’ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo invece, occorre non solo la prova dell’alterazione dei dati contabili ma anche la prova che, attraverso tale alterazione, la società abbia tentato di ottenere o ottenuto l’iscrizione ad una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. Dagli atti di causa tale prova non emerge. La Procura Federale, nel proprio capo di incolpazione, dopo aver riferito che l’alterazione delle poste contabili ha inciso sul calcolo del parametro P/A (Patrimonio Netto/Attivo Patrimoniale) al 30 settembre 2021, sul bilancio al 30 giugno 2021 nonché sul bilancio intermedio al 31 dicembre 2021, ha affermato che tali condotte sarebbero tutte finalizzate, tra l’altro, ad ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza 2021/2022. Ebbene, la domanda di iscrizione al campionato di competenza della SS Città di Campobasso Srl (Lega Pro), per la stagione 2021/2022 scadeva il 28 giugno 2021. È evidente che ai fini dell’iscrizione al relativo campionato, non avrebbero potuto avere rilievo alcuno i documenti contabili richiamati dalla Procura Federale, atteso che gli stessi – come comprovato per tabulas - sono riferiti a date successive al 28.06.2021 e quindi al termine ultimo di iscrizione al campionato di competenza. Per la violazione del comma 2 dell’art. 31 CGS il sig. .... va, dunque, prosciolto.Ammenda di € 10.000,00 con diffida alla società a titolo di responsabilità oggettiva….Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, con riferimento al sig. … tenuto conto che il comma 7 dell’art. 31 prevede, per i dirigenti che partecipano agli illeciti di cui ai comma 1 del medesimo articolo, la sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi, e tenuto conto della particolare gravità delle condotte contestate, in quanto miranti ad alterare i reali valori di bilancio, con i conseguenti effetti per l’ordinamento sportivo, ritiene congrua la sanzione di 18 mesi di inibizione. Per la società SS Città di Campobasso Srl, euro 10.000,00 di ammenda, con diffida.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 97/TFN - SD del 15 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 11875/79pf22-23/GC/blp del 10 novembre 2022 nei confronti del sig. C.D. + altri - Reg. Prot. 81/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione all’Amministratore Unico della Unione Sportiva 1913 Seregno Calcio S.r.l. dal 15/01/2022: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della U.S. 1913 Seregno S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società …. S.r.l., acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della U.S. 1913 Seregno S.r.l., ed alla Sig.ra ….., titolare di una quota pari al 20% del capitale della società acquirente ….. S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni di solidità finanziaria della società acquirente …. S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1) delle N.O.I.F., nonché la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità della Sig.ra …. di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte non tempestivamente dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e carenti per la Sig.ra …. in relazione a quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. ed insufficienti per la società …. S.r.l. ai fini dell’accertamento della equipollenza del merito creditizio a quello previsto dal citato art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva – affinché la società acquirente …. S.r.l. e la Sig.ra …., titolare di una quota pari al 20% del capitale della società acquirente …. S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; Mesi 4 di inibizione all’Amministratore Unico della società ….. S.r.l. acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della società U.S. 1913 Seregno S.r.l, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Unione Sportiva 1913 Seregno Calcio S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni di solidità finanziaria della società acquirente ….. S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1) delle N.O.I.F., in quanto prodotte non tempestivamente dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e comunque insufficienti ad accertare la equipollenza del merito creditizio della società medesima a quello previsto dal citato art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; Mesi 6 di inibizione a colei che risulta , titolare di una quota pari al 20% del capitale della società ….. S.r.l., all’epoca dei fatti, acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della U.S. 1913 Seregno S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., e non prodotta dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e carente in relazione a quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. Alla società punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.……il Collegio condivide i principi che regolano la materia in questione, già affermati dalla Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, nella decisione n. 0043/CFA del 9.12.2021 (richiamata anche in quella successiva n. 0055/CFA del 28.12.2021, sempre a Sezioni Unite) nella precedente versione della normativa, successivamente rafforzata, in forza dei quali: - l'art. 20-bis delle N.O.I.F. e l'art. 32, comma 5-bis del C.G.S., perseguono la finalità di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche; - tale finalità è chiaramente individuata nelle premesse del Comunicato Ufficiale n. 221/A "... considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentono alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti..."; - le suddette disposizioni- che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l'intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza- sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dell'ordinamento civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di quello sportivo sovranazionale (Codice Europeo di etica sportiva del 13.15 maggio 1992) e, dall'altra, sul canone di auto responsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive- agevolate dalla maggiore certezza che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni- nel loro relazionarsi con la F.I.G.C. Questi principi sono già stati condivisi anche dal Collegio di Garanzia del Coni con decisione n. 00583 del 29.4.2022 nella quale, esaminando le modifiche normative in materia intervenute per effetto del C.U. n.ri 205/A e 296/A del 17.3.2022, a parziale modificazione dell'art. 20-bis N.O.I.F. e dell'art. 32 C.G.S., ha osservato che lo stesso è intervenuto per introdurre un trattamento differenziato, in termini sanzionatori, tra chi ha osservato in ritardo agli obblighi di documentare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria e chi neppure possiede tali requisiti, con l'aggiunta di una norma transitoria (sulla quale si tornerà), precisando i soggetti sui quali ricadono gli obblighi previsti. Sempre preliminarmente, osserva che la fattispecie in esame, per quanto verificatasi temporalmente nel precedente regime normativo, deve ritenersi regolata da quello sopravvenuto per effetto dell'art. 32 C.G.S., Norma transitoria, c. 1, atteso che i novellati commi da 5-bis a 5-novies trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera di Co.A.P.S., come peraltro confermato dalle richieste di integrazioni formulate da Co.A.P.S. in data 11.4.2022 con preciso riferimento alla normativa sopravvenuta e dalla presentazione della tempestiva domanda di riesame in data 22.4.2022 con allegati.

Massima:…..al momento del verificarsi della condotta di rilevanza disciplinare (cessione di tutte le quote risalente al 15.1.2022 ed inoltro della documentazioni carente ed insufficiente a Co.A.P.S. in data 31.1.2022, successiva presentazione di istanza di riesame, termini integrativi concessi da Co.A.P.S.), U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. era società sportiva partecipante al campionato professionistico di Serie C e come tale destinataria della normativa, anche sanzionatoria, in materia di acquisizioni e cessione di partecipazioni societarie. La mera circostanza che al termine di quella stagione sportiva sia retrocessa per demeriti sportivi e pertanto in questa stagione partecipi al Campionato di Serie D, riconducibile all'ambito dilettantistico, non può provocare alcun effetto sull'interesse dell'ordinamento sportivo alla promozione dell'azione disciplinare ed al suo proseguimento.

Massima:……il Collegio rileva che l'art. 20-bis, c. 6, N.O.I.F. nell'elencare i requisiti di solidità finanziaria che gli acquirenti le partecipazioni societarie devono documentare alla Co.A.P.S. tramite dichiarazione di uno o più Istituti di Credito, nazionali o esteri, in forma di referenza bancaria, alla lettera A1), sub aii), così recita: "attestino il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato". Se ne deduce che la società acquirente è direttamente onerata della produzione di tale attestazione bancaria, originariamente nel rispetto del termine decorrente dal perfezionarsi della cessione (ex art. 20-bis, c. 7) o entro il termine aggiuntivo non prorogabile di 15 giorni dalla richiesta (c. 8) o, nel presente caso, anche in sede di riesame (ex art. 32, norma transitoria, c. 3) o in sede di eventuale integrazione per concessione del soccorso soccorso istruttorio di Co.A.P.S. (ex art. 32, Norma transitoria, c. 5), il cui contenuto è peraltro vincolato laddove l'Istituto di Credito deve attestare il merito creditizio non sulla base della propria personale scala di rischio (priva di standard convenzionali), ma compiendo una comparazione con la scala di valutazione delle principali agenzie sul mercato al fine di appurare se la classe assegnata dal singolo Istituto di Credito non sia inferiore a quella distinta dalle principali agenzie di rating sul mercato internazionale dalla sigla B+ o comunque equipollente alla stessa. Orbene, l'attestazione del 20.4.2022 della Banca … non soddisfa i requisiti imposti dalla normativa, limitandosi ad indicare l'attribuz on alla …. s.r.l. della classe di rischio 2 del suo sistema informatico, aggiungendo tra parentesi di un massimo 1 minimo 12, senza neppure indicare se il numero 1 minimo rappresentasse il rischio più basso o quello più alto e, soprattutto, astenendosi dalla comparazione valutativa della propria classe interna con la scala di valutazione B+ delle agenzie di rating. Proprio in ragione di tale manchevolezze, la Co.A.P.S. con lettera pec del 10.6.2022, ha espressamente richiesto l'integrazione atta a chiarire "se il merito creditizio, riconducibile alla classe di rischio 2 (massimo 1 minimo 12), ivi attestato, sia equiparabile a quello stabilito dal citato 6 comma, lettera A1, aii)) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.", nel termine qualificato perentorio di 15 giorni dalla ricezione. Senonché entro tale termine né la società acquirente né U.S. 1913 Seregno s.r.l. hanno integrato tale documentazione, essendosi limitati ad inoltrare una lettera pec in data 27.6.2022 nella quale dichiaravano che, come sarebbe risultato dall'attestazione precedente del 20.4.2022, il rischio 1 era il più basso ed il rischio 12 il più alto, così che sarebbe stato soddisfatto il requisito del merito creditizio, riservandosi spontaneamente di produrre "a stretto giro" altra attestazione bancaria "con specifico dettaglio della scala di merito creditizio utilizzata dall'Istituto Bancario", peraltro mai pervenuta. Dal che si desume che la società acquirente, non solo non ha mai integrato la documentazione richiesta al fine di configurare il requisito della solidità finanziaria, ma è anche decaduta dal termine di perentorio di integrazione concessole dalla Co.A.P.S., consumato sabato 25 giungo 2022. Ed invero, per quanto già superfluo, la Norma transitoria di cui al c. 5, dell'art. 32 C.G.S. qualifica espressamente tale termine di integrazione come aggiuntivo e definisce i 15 giorni "non ulteriormente prorogabili". D'altronde la natura perentoria di tale termine risulta parimenti confermata dal combinato disposto dell'art. 20-bis, comma 8, N.O.I.F. in tema di concessione di un termine aggiuntivo per il deposito della documentazione mancante di 15 giorni, definito espressamente non prorogabile e dal successivo c. 9 per il quale "non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6".

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.81/TFN - SD del 17 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl - Reg. Prot. 46/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, inflitta l’ammenda di € 6.000,00 alla società: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento della società … Srl, acquirente delle quote della società … Srl controllante della società Calcio Foggia Srl, relativamente alla produzione della documentazione concernente i requisiti di onorabilità del sig…,Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società … Srl, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 Srl; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 60/TFN - SD del 19 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento n. 6864/25pf22-23/GC/gb del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. C.E. - Reg. Prot. 47/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al  Procuratore speciale della società, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società ….. S.r.l., acquirente con atto del 30 dicembre 2021 del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni bancarie in favore della società ….. S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20. bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., come novellato con C.U. n°205/A del 17 marzo 2022, in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., e comunque per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva – affinché la società …. S.r.l., ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 33 del 12/05/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale dAppello della F.I.G.C. pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021 e, quanto alle motivazioni, con Comunicato Ufficiale n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021.

Impugnazione Istanza: U.S. Pergolettese 1932 s.r.l.,  / FIGC

Massima: Rigettato il ricorso della societendente ad ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello avverso la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la violazione della normativa in materia di partecipazioni societarie ovvero per la mancata  dichiarazione dell’acquirente richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. e), delle NOIF, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lett. C) del richiamato articolo….Vale preliminarmente soffermarsi sulla disciplina della FIGC che governa gli adempimenti e gli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali nelle società calcistiche, posti, come noto, alla verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti. La FIGC, al fine di accrescere l’effettividei controlli sui subentri dei nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche e rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidifinanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci, emanava, con C.U. n. 221/A del 26 aprile 2021, l’art. 20 bis delle NOIF, nonché il comma 5 bis dellart. 32 del Codice di Giustizia FIGC. La prima norma, rubricata “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionisticoprevede(va), per quanto in questa sede di interesse, che: «1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). […] E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. [] La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comportelapplicazione delle sanzioni previste dallart. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dallart. 32 del codice di giustizia sportiva. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione: - documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti; -documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per ladempimento relativo alla fideiussione». A tale previsione, sul lato sanzionatorio, veniva aggiunto, come cennato, il comma 5 bis all’art. 32 CGS FIGC (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari): «Il mancato rispetto dei termini di 15 giorni di cui allart. 20 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, per linosservanza di ciascuno dei due termini, lapplicazione di almeno due punti di penalizzazione in classifica per la società interessata. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per la dismissione della partecipazione, previsto dallart. 20 bis comma 4 delle NOIF, la società incorrerà nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza»….Successivamente (e nelle more anche del presente procedimento) la FIGC, re melius perpensa (non era stato previsto, invero, “un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui lacquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione, rispetto al caso – che obiettivamente appare più grave – in cui lacquirente non possieda i requisiti richiesti per lacquisizione”, Corte Federale di Appello FIGC, decisione n. 0043/CFA del 17 dicembre 2021), modificava detta normativa con i CC.UU. 205/A e 206/A del 17 marzo 2022. La normativa attualmente in vigore, dunque, per quanto in questa sede di interesse, è la seguente: «Art. 20 bis - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico 1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%. [] Requisiti di onorabilità. […] Requisiti di solidità finanziaria […] La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dellatto dal quale consegua lAcquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dellatto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati lintegrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato latto dal quale consegua lAcquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dellatto, sia stata quanto meno depositata lattestazione di avvenuta stipula.  Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato  e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6. Lart. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo». Lart. 32 del Codice di Giustizia della FIGC è stato, dunque, cointegrato: «5-bis. La violazione dellart. 20 bis NOIF comporta lapplicazione delle sanzioni di seguito precisate. 5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dallart. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, lapplicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%. 5-quater. Lassenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dallart. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, lapplicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dellart. 20 bis delle NOIF. 5-quinquies. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta lapplicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera []». Ciò con l’aggiunta della seguente norma transitoria: «1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5- novies dellart. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie). Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dellart. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dellart. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (CommissionAcquisizione Partecipazioni Societarie). Listanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dellart. 20 bis NOIF, determina larchiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti lavvenuta presentazione dellistanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. Limprocedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dellart. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere lintegrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso lapplicazione della sanzione di cui allart. 32, comma 5-ter. Lesito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale»….Ebbene, come visto, gli interventi normativi operati dalla FIGC più di recente, pur non modificando in senso sostanziale l’ambito soggettivo di applicazione dei requisiti di onorabilità e di solidifinanziaria, precisano, tuttavia, il soggetto o i soggetti sui quali ricadono gli obblighi previsti dalla norma. Il citato comma 7 dell’art. 20 bis, a ben osservare, conferma il primo termine - 15 giorni - entro il quale la documentazione relativa ai requisiti debba essere depositata, precisando, altresì, la necessità che sia depositato l’atto che ha dato luogo all’acquisizione ovvero una certificazione di avvenuta stipula. È al comma 8 che, invece, è stata introdotta una disciplina volta a recepire le ricordate richieste di gradualità della disciplina: si è, pertanto, operato sia in termini di distinzione tra assenza dei requisiti o di mero ritardo nella relativa dimostrazione, sia ancora in termini di sanzione applicabile secondo una distinzione, in particolare, demandata all’art. 32 del CGS FIGC. È stato allora previsto che, oltre al primo termine di 15 giorni, venga concesso dalla CoAPS un termine aggiuntivo di ulteriori 15 giorni volto a regolarizzare eventuali carenze o irregolarità; ciò a condizione, però, che l’operazione di acquisizione sia stata comunque comunicata attraverso il deposito dell’atto che l’abbia determinata, nel termine tempestivo dei primi 15 giorni previsti dal comma 6. D’altro canto, il novellato art. 32, commi da 5-bis a 5-novies, ha rimodulato le sanzioni, adottando una effettiva gradualità tra le distinte ipotesi di mero ritardo, poi eventualmente sanato, e definitiva assenza di requisiti: sanzione pecuniaria per il caso di ritardo che venga successivamente regolarizzato secondo il procedimento previsto  dal comma  8 dell’art. 20 bis. Da ultimo, il Legislatore federale ha previsto un periodo transitorio, che consentiva alle società interessate da procedimenti disciplinari o da giudizi ancora in corso di chiedere il riesame della loro posizione. La richiesta di riesame determina la archiviazione dei procedimenti disciplinari pendenti e “rende improcedibili i giudizi pendenti” determinando, inoltre, l’annullamento delle sanzioni già comminate. Invero, la norma prevede che con l’istanza di riesame la società si assoggetti ad una nuova valutazione dalla quale, però, potranno conseguire le sanzioni previste dal novellato art. 32 CGS. Ora, con specifico riferimento alle doglianze rappresentate dalla Pergolettese, questo Collegio non può che ritenerle infondate. Invero, nel caso di specie, la documentazione richiesta dalla previgente normativa - applicabile ratione temporis al procedimento per cui è causa - è stata, pacificamente, depositata oltre il termine di 15 giorni imposto dalla normativa federale: l’atto di trasferimento delle quote veniva stipulato in data 27 maggio 2021, mentre il relativo deposito presso la Federazione avveniva solo in data 5 luglio 2021. Da qui, l’applicazione, ai sensi del più volte richiamato art. 32, comma 5 bis, CGS FIGC - anchesso applicabile ratione temporis - della sanzione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso. La considerazione, poi, della normativa successivamente emanata (che prevede esplicitamente, per le società interessate al momento dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 32 CGS FIGC - 17 marzo 2022 - da giudizi ancora pendenti e relativi alla violazione dell'art. 20 bis delle NOIF, la possibilidi presentare una istanza di riesame della propria posizione alla Co.A.P.S. entro i successivi 15 giorni e, dunque, entro il 1 aprile 2022), inoltre, si scontra irrimediabilmente con la circostanza che, pur a fronte della possibiliper la odierna ricorrente di presentare la richiamata istanza, la stessa non ha posto in essere alcun atto. Sembra, pertanto, potersi concludere che per le società che sono già state oggetto di sanzione e che non hanno presentato istanza di riesame, come esattamente accaduto nel caso della Pergolettese, i procedimenti in essere proseguono il loro corso originario secondo la disciplina previgente, con ciò escludendosi la possibilidi fare applicazione dell’invocato principio del favor rei. A ciò si aggiunga che la Corte Federale, come visto, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto di valutare positivamente alcune circostanze fattuali, rideterminando verso il basso le sanzioni irrogate in prime cure.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122/TFN - SD del 13 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 4858/360 pf21-22/GC/gb del 10 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri C.D., G.R. e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl - Reg. Prot. 91/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. ….., Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio SGAI, acquirente, con atto del 5 novembre 2021, del 90% delle quote sociali della società Aurora Pro Patria 1919 Srl, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20-bis, comma 3), lett. A) delle NOIF e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché il sig. ….., ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente delle quote sociali della Aurora Pro Patria 1919 Srl…All’esito dell’istruttoria, la Commissione rilevava pertanto che la documentazione prodotta fosse “solo in parte conforme” essendo le attestazioni rilasciate dagli Istituti di credito limitate ad un periodo temporale di 16 mesi (dal 30.7.20) e, pertanto “inidonee a coprire a ritroso il biennio precedente la data dell’acquisizione (5 novembre 2021)” come richiesto dall’art. 20 bis co. 3 lett. A1)”. Occorre precisare che, seppur tale requisito non sia più previsto dalla nuova formulazione dell’art. 20 bis CGS, nel caso di specie deve trovare applicazione la normativa antecedente la novella del 17.3.22, non avendo la società provveduto, nei termini previsti, a presentare istanza di riesame alla Coaps, ai sensi e per gli effetti della norma transitoria dell’art. 32 CGS come novellato con CU n. 206/A del 17.3.22. Come è noto l’art. 20 bis co. 3 lett. A)1, previgente, richiedeva la dichiarazione di intrattenere “ da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile…”; a fronte dell’accertata carenza documentale in ordine al biennio precedente l’avvenuta acquisizione, il nuovo LR del Consorzio, avv. Muro ed il Presidente del CdA della società sportiva, dott. Citarella, in sede di audizione, chiarivano che il Consorzio, seppur nato nel novembre 2019, era rimasto inattivo sino alla pubblicazione del decreto Legge 34/00 (in materia di super bonus), solo successivamente al quale il Consorzio diveniva operativo, con conseguente apertura del conto corrente bancario presso Intesa San Paolo, come da attestazione versata in atti. Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare tale devoluzione difensiva dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata. È principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22). Secondo lo standard probatorio sopra richiamato, si deve rilevare che, nel caso di specie, la mancata conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 20 bis sia limitata, come da relazione della COAPS, alla mancata attestazione di rapporti bancari quantomeno biennali; così come formulata la contestazione, deve attribuirsi specifica valenza alle dichiarazioni delle parti, che non trovando smentita in atti, rendono inesigibile l’attestazione richiesta, con conseguente esclusione di profili di responsabilità per le violazioni loro ascritte.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 87/TFN - SD del 21 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4245/278pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri G.A., O.V., B.A., B.A., G.B. e della società ACN Siena 1904 SRL - Reg. Prot. 84/TFN-SD

Massima: Giorni 45 di inibizione al Presidente del CdA a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società ACN Siena 1904 Srl affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. …., socio della società …. Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché il sig. …, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dal socio dell’acquirente delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl; Per i medesimi fatti giorni 15 di inibizione agli altri deferiti sempre Vicepresidenti del CdA,  Procuratore speciale e Direttore Generale della società. Ammenda di € 6.000,00 alla società a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

Massima: Quanto alla sanzione da irrogare nei confronti della ACN Siena 1904 Srl, infine, non può trovare accoglimento la richiesta di penalizzazione formulata dalla Procura federale, dovendosi invece comminare la sanzione della sola ammenda nella misura di cui al dispositivo. Sebbene l’art. 20 bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, paia non lasciare alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa  procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio, con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis cit., nel caso in esame non vi è motivo di non fare uso, anche con riferimento alla società ACN Siena 1904, delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del CGS, attenuando la sanzione prevista dall’art. 32, comma 5 bis, CGS (cfr. Decisione/0055/CFA-2021-2022). Tanto avviene, come evidenziato in motivazione dall’arresto appena richiamato, che a sua volta ha richiamato la decisione del Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018, nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità etrasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori”. Devono allora a maggior ragione valere anche per la società acquisita le considerazioni sul punto riferite alle persone fisiche. Ed invero, richiamata la decisione n. 0043/CFA-2021-2022, la decisione della CFA sopra ricordata non ha mancato di evidenziare che “potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20 bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5 bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione.” Proprio alla luce di tali considerazioni, peraltro, mette conto ricordare che le Sezioni Unite della Corte federale d’appello hanno trasmesso al Presidente federale la decisione n. 0043/CFA-2021-2022 “affinché valuti se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa che differenzi il regime sanzionatorio sopra detto”. Della mancata differenziazione delle ipotesi sanzionatorie non può all ra non tenersi conto anche nella vicenda che ci occupa. Si consideri, infatti, che acquirenti e società acquisita hanno puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti previsti e che in questa sede, quanto alla documentazione di cui all’art. 20 bis, comma 3, lettera A1, punti a.i – a.ii. – a.iii), non si discute di omesso deposito, quanto di documentazione non conforme o parzialmente conforme, nella specie integrata: - dalla attestazione dello studio dei commercialisti di riferimento della società acquisita, di cui la Commissione ha preso atto; - dalla comunicazione inviata alla società acquisita in data 30.11.2021 dall’Amministratore unico della società acquirente, in cui si conferma “la rinuncia da parte della …. Srl ai finanziamenti effettuati fino alla data odierna per complessivi € 4.889.957,41 in modo da definirne l’imputazione a riserva in conto copertura perdite (e) confermando l’avvenuta rinuncia agli interessi originariamente previsti” ed in cui si preannunciano ulteriori versamenti “come finanziamenti infruttiferi e postergati da imputare in conto futuro aumento capitale e/o in conto coperture perdite” in modo “da garantire la continuità aziendale per la restante parte della stagione 2021/2022”. Proprio in ragione di quanto precede, alfine, la Commissione, basandosi sulla asseverazione della Banca di riferimento in ordine all’esistenza sul conto del socio …. di un liquidità superiore ad € 4.600.000/00, ha ritenuto “poco probabile”, se pure non potendolo escludere, “che sia stato destinatario di azioni esecutive o cautelari nella misura indicata dalla norma” e preso atto che “non ha pendenze in sospeso e ha sempre rispettato puntualmente e regolarmente i suoi impegni con la banca ”. Che la suddetta asseverazione non sia del tutto conforme alla normativa federale è di palese evidenza. Ciò non di meno non può non evidenziarsi come il fine voluto dalla norma sia stato comunque conseguito, sebbene, a tutto voler concedere, parzialmente, onde anche in questo caso può affermarsi che “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018), motivo per il quale sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0055/CFA del 03 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare- n. 0058/TFN-SD 2021/2022, depositata il 22 novembre 2021

Impugnazione – istanza: Calcio Foggia 1929 S.r.l. – N.C. – M.A.E.P./Procura federale

Massima: Rideterminata l’inibizione a carico del presidente della società fino al 27 agosto 2021da mesi 4 a mesi 2….per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S. per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C.- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., e che venisse depositato, con riferimento al sig. Nicola Canonico, socio unico della società … S.r.l. acquirente del 51% delle quote sociali della …. S.r.l., quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 S.r.l., il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, richiesti dall’art. 20 bis, comma 2, lett. D) delle N.O.I.F. per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lett. A) del medesimo comma, nonché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C) delle N.O.I.F., e, comunque, per non essersi attivato, in quanto vertice della società sportiva, affinché il sig. … ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva. Rideterminata l’inibizione a carico del socio unico della società …. S.r.l., acquirente del 51% delle quote sociali della … S.r.l., quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 S.r.l.,  da mesi 6 a mesi 3…per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per non aver depositato, nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle N.O.I.F.,nonché per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. A) delle N.O.I.F. nonché per non aver depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20 bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C) delle N.O.I.F., con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, delle N.O.I.F.; Rideterminata a carico della società la sanzione della penalizzazione da punti 4 a punti 2 in classifica…a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S., per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento degli acquirenti delle quote sociali della società Calcio Foggia 1920 srl, al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata nonché per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S..

….Riguardo alla prima questione relativa al mancato deposito della documentazione nel termine prescritto, va rilevato che l’art. 20bis, comma 4, delle N.O.I.F. prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”. L’art. 20-bis delle N.O.I.F. e l’art. 32, comma 5- bis, del C.G.S. sono state recentemente introdotte al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche, finalità specificamente indicata nelle premesse del Comunicato ufficiale n. 221/A: “…. considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”….Il Collegio ….. richiama i principi affermati nella recente decisione n.43/CFA-20212022, laddove è stato precisato che il termine di quindici giorni – secondo un’interpretazione piana del sintagma “acquisizione delle partecipazioni” – decorre dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie, ossia dalla data dell’atto consensuale di cessione. A tal proposito va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Ed infatti detta norma non riguarda il dispiegamento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, in quanto tale rapporto è regolato dal suddetto principio di libertà delle forme dal quale consegue che il momento traslativo della proprietà delle quote si perfeziona, semplicemente, una volta che sia raggiunto il consenso delle parti rispetto al negozio traslativo. Ed invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede nè "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (cfr. Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019). Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (cfr. SS.UU. n. 80/2019-2020). Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle N.O.I.F. e nella specie il termine, quindi, non è stato rispettato.

…..Riguardo alla tardiva produzione documentale, oltre il termine indicato nell’art. 20 bis delle N.O.I.F., e precisamente depositata in data 8 luglio 2021, si conviene con il Tribunale Federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società Calcio Foggia 1920 srl, deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva. Parimenti riguardo alla responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella decisione impugnata che ha individuato nell’art. 4 del C.G.S. la norma violata, la quale integra la clausola generale corrispondente al canone di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e per la sua portata precettiva può essere ricondotto ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S.. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Ed inoltre è stato pure ritenuto che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49).

….Riguardo al profilo sanzionatorio, il Collegio, in via generale, condivide l’impostazione del Tribunale Federale secondo cui l’art. 20-bis delle N.O.I.F, nell’attuale formulazione, non lascerebbe alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis cit. Tuttavia nel particolare caso in esame, avuto riguardo alle specifiche situazioni rilevate, il Collegio ritiene di fare uso delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del C.G.S., attenuando le sanzioni inflitte in primo grado, per le ragioni di seguito esposte. E ciò nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Orbene, in primo luogo, la propria responsabilità è stata riconosciuta dai reclamanti, seppure solo allorché sono personalmente intervenuti nell’udienza di discussione (ex art. 13, comma 1, lett. e) del C.G.S.). Inoltre vanno evidenziate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, le specifiche circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione: - la sig.ra P. ha fatto presente la non sussistenza di un obbligo specifico e tipizzato di denuncia e segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze comunicative da parte degli acquirenti di quote e/o pacchetti azionari, rilevando altresì le perplessità interpretative generate tra gli operatori dalla disciplina di cui agli art. 20 bis N.O.I.F. e art. 32, comma 5 bis C.G.S. di recente introduzione, entrate in vigore pochi mesi prima dell’atto di cessione, che avrebbero creato un notevole stato di disorientamento ai fini applicativi; - il sig. C. ha dichiarato che nel momento storico di introduzione della nuova norma non ricopriva alcuna carica societaria nel calcio professionistico e che non conosceva la norma introdotta e che comunque i documenti sono stati depositati in data 8 luglio 2021 e che nella segreteria della società, che ha provveduto al materiale invio in detto periodo, vi è stato un avvicendamento del Segretario; - risulta agli atti la attestazione della dott.ssa …, notaio in Bari, che “ dichiara che l’atto stipulato in data 22 giugno 2021 tra … SRL e … SRL è stato consegnato a mani al dott. …, legale rappresentante della società acquirente, in data 7 luglio 2021 ed inviato via mail, in data 9 luglio 2021, alla dott.ssa …. Nonostante i solleciti del dott. …, l’atto è stato consegnato dopo la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Per problematiche interne d’ufficio non è stato possibile consegnare in precedenza la pur richiesta copia autentica”, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese in data 7 luglio 2021, dopo detta acquisizione documentale;

- riguardo alla attestazione dei requisiti di onorabilità del sig. C. ex art. 20 bis delle N.O.I.F va dato atto che l’interessato ha comunque comprovato, con la trasmissione della documentazione in data 7 luglio 2021, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) del corrispondente contenuto del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti ed ha depositato in seguito visura storica dei due certificati, dimostrando così il possesso dei requisiti; Infine, vale la pena rilevare che, in adesione al recente orientamento di questa Corte d’Appello (cfr. decisione n.0043/CFA-20212022), potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it