Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0228/CSA del 27 Maggio 2025 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 124 del 28.04.2025

Impugnazione – istanza: -  AS Roma S.r.l.- Sig. G.G.

Massima: In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Massima: Ridotta da 9 a 7 giornate la squalifica al calciatore: “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l’A.A con uno schiaffo all’avambraccio provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze (ART 36 LETT.B DEL CGS)”...si legge nel supplemento di referto trasmesso al Giudice Sportivo dall’assistente …: “ (…) Ad integrazione di quanto riportato sul rapporto di gara, come richiesto per le vie brevi, specifico che il colpo ricevuto, come già precisato frutto solamente di rabbia e frustrazione, non era di particolare violenza, tant’è che ho provato solamente un lieve e momentaneo dolore all’avambraccio destro”. Orbene, non può dubitarsi che la condotta del …sia stata irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che lo schiaffo all’avambraccio possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto. Alla luce di quanto detto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta. L’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene equo rideterminare la squalifica a complessive sette giornate effettive di gara, inquadrando la seconda delle condotte sanzionate nella previsione normativa dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S., che prevede la sanzione minima di quattro giornate per condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Nella specie, il Collegio ravvisa inoltre i presupposti per l’applicazione della continuazione con il colpo all’avversario a gioco fermo, anche questo puntualmente riferito dall’arbitro nel rapporto di gara, che ha determinato l’espulsione del …

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0071/CSA del 4 Dicembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 5.11.2024

Impugnazione – istanza: - FC Pistoiese SSDaRL

Massima: Confermata al calciatore la squalifica per 7 giornate di gara "Per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, dopo essere stato espulso, rivolgeva espressione offensive nei confronti del Direttore di gara”. Si legge nel referto "A pallone non in gioco colpisce un avversario con uno schiaffo in faccia, procurandogli temporaneo dolore. A seguito della notifica dell’espulsione, si avvicina da me dicendomi: quanto cazzo sei scarso.” Da detta ricostruzione del fatto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., per quanto concerne lo schiaffo in faccia al calciatore avversario e in termini di condotta irriguardosa per espressione rivolta al direttore di gara

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0222/CSA del 8 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024

Impugnazione – istanza: -  Sig. I.Z.

Massima: Confermata al calciatore la squalifica per 7 giornate effettive di gara “Per avere a gioco in svolgimento sferrato uno schiaffo alla nuca ad un calciatore avversario e alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni ingiuriose e irriguardose nei confronti del Direttore di gara”…. risulta che il calciatore … “Inseguiva da tergo un calciatore avversario in possesso del pallone sui piedi e, senza la contesa del pallone, gli sferrava un forte schiaffo sulla nuca, facendolo cadere. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla mia persona con fare minaccioso e mi indirizzava tali parole: 'Coglione, ma che cazzo stai facendo? Ma sei cieco? Handicappato!'. Mentre abbandonava il terreno di gioco reiterava gli insulti fino a quando non raggiungeva l'uscita.”la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essendo stata irrogata in misura pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 136/CSA del 07 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 058/Campionati Giovanili del 07.12.2021

Impugnazione – istanza: - sig. L.G. per il minore calc. L.A.

Massima: Rideterminata la squalifica per 10 gare nella squalifica di 7 giornate effettive di gara al calciatore minore che “Dopo aver trattenuto un avversario che reagiva colpendolo con una ginocchiata e uno schiaffo, proferiva nei suoi confronti una frase comportante offesa per motivi di razza”….Dunque il fatto contestato può dirsi acclarato, né risulta peraltro confutato dal reclamante. Sul secondo profilo, inerente all’intento razzista, il contenuto della frase (“Sei una scimmia!”) rivolta a un avversario di colore, è univocamente espressivo di una connotazione razzistica che emerge in termini obiettivi, al di là del temperamento personale o della cultura dell’autore della frase e anche della sua eventuale familiarità con ambienti multirazziali: è il tipo d’insulto in sé, infatti, ad assumere un significato - e ad essere percepibile chiaramente come - razzista (cfr. ad es., per espressioni o versi similari od accostabili, CSA, I, 3 giugno 2019, Com. Uff. n. 156/CSA; Id., SS.UU., 27 settembre 2016, Com. Uff. n. 18/CSA; CGF, I, 11 settembre 2013, Com. Uff. n. 40/CGF; CSA, I, 25 marzo 2014, Com. Uff. n. 244/CSA).  In tale contesto, è lo stesso Codice di Giustizia Sportiva a prevedere un trattamento sanzionatorio specifico e di particolare severità per i “Comportamenti discriminatori”, consistenti in “ogni condotta che, direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (art. 28, comma 1, C.G.S.).  Il Codice prevede infatti che in tali casi il calciatore “sia punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara”, che costituisce dunque il minimo edittale, ben più elevato di quello stabilito per la “Condotta violenta dei calciatori”, pari a tre giornate di squalifica (art. 38 C.G.S.).  Il che rispecchia del resto il particolare disvalore insito in comportamenti od affermazioni che abbiano connotazione discriminatoria, anzitutto per ragioni di ordine razziale. La fattispecie in esame presenta nondimeno alcuni elementi utilmente apprezzabili in termini di circostanze attenuanti in favore del reclamante.  Questi ha infatti ammesso la propria responsabilità volendo manifestare le proprie scuse per il comportamento tenuto: il che vale a integrare la circostanza attenuante sub art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., consistente nello “avere ammesso la responsabilità”.  A ciò si aggiunga la possibilità di dare rilievo, nella specie, ad ulteriori circostanze ex art. 13, comma 2, C.G.S., quali la giovane età del calciatore - e, dunque, il suo temperamento comprensibilmente più impulsivo, che non può comunque valere in alcun modo a giustificare l’illecito commesso - e l’intero sviluppo della vicenda, che è nata da una condotta violenta avversaria, seppur seguita dalla sanzione espulsiva (anche) in danno del Laureana da cui è scaturita l’offesa innervosita pronunciata da quest’ultimo.  Alla luce di ciò, ferma la configurazione del fatto nei termini suindicati, riconosciute le circostanze attenuanti di cui sopra e fatta applicazione dei criteri quantitativi di riduzione della sanzione di cui all’art. 15, comma 1, C.G.S. (“Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione […]”), la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica nella specie a sette giornate effettive di gara.

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